In vigore dall’1 gennaio 2010 (e immediatamente applicabile in Italia) il regolamento che individua le nuove soglie comunitarie.
La nuova soglia, per la maggior parte degli appalti di forniture e servizi, diventa di 193.000 euro, mentre per i lavori scende a 4.845.000 euro.
Il Codice dei Contratti (decreto legislativo 163 del 2006), ed in particolare gli articoli 28 e 215, saranno dunque modificati, dall’1 gennaio.
. . . . . .
Commissione europea
Regolamento 30 novembre 2009 n. 1177
Regolamento che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l’articolo 69,
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 78,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 68,
sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:
1) il testo dell’articolo 16 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
2) il testo dell’articolo 61 è così modificato:
a) al paragrafo 1, l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR».
Articolo 2
La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:
1) il testo dell’articolo 7 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
2) all’articolo 8, il primo comma è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;
3) all’articolo 56, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
4) all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR»;
5) l’articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «133 000 EUR» è sostituito da «125 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «206 000 EUR» è sostituito da «193 000 EUR».
Articolo 3
Il testo dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
1) alla lettera a), l’importo «412 000 EUR» è sostituito da «387 000 EUR»;
2) alla lettera b), l’importo «5 150 000 EUR» è sostituito da «4 845 000 EUR».
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Bruxelles, 30 novembre 2009.