Legge 7 agosto 1990 n. 241 (testo vigente dopo la 69/2009)

Articolo 1 – Principi
generali dell’attivita’ amministrativa
Articolo 2 – Conclusione del
procedimento

Articolo 2 bis – Conseguenze per il
ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento

Articolo 3 – Motivazione del
provvedimento
Articolo 3 bis – Uso della telematica
Articolo 4 – Unita’ organizzativa
responsabile del procedimento
Articolo 5 – Responsabile del
procedimento
Articolo 6 – Compiti del responsabile
del procedimento
Articolo 7 – Comunicazione di avvio
del procedimento
Articolo 8 – Modalita’ e contenuti
della comunicazione di avvio del procedimento
Articolo 9 – Intervento nel
procedimento
Articolo 10 – Diritti dei
partecipanti al procedimento
Articolo 10 bis – Comunicazione dei
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
Articolo 11 – Accordi integrativi o
sostitutivi del provvedimento
Articolo 12 – Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici
Articolo 13 – Ambito di applicazione
delle norme sulla partecipazione
Articolo 14 – Conferenza di servizi
Articolo 14 bis – Conferenza di
servizi preliminare
Articolo 14 ter – Lavori della
conferenza di servizi
Articolo 14 quater – Effetti del
dissenso espresso nella conferenza di servizi
Articolo 14 quinquies – Conferenza
di servizi in materia di finanza di progetto
Articolo 15 – Accordi fra pubbliche
amministrazioni
Articolo 16 – Attivita’ consultiva
Articolo 17 – Valutazioni tecniche
Articolo 18 – Autocertificazione
Articolo 19 – Dichiarazione di
inizio attivita’
Articolo 20 – Silenzio assenso
Articolo 21 – Disposizioni
sanzionatorie
Articolo 21 bis – Efficacia del
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati

Articolo 21 ter – Esecutorieta’
Articolo 21 quater – Efficacia ed
esecutivita’ del provvedimento
Articolo 21 quinquies – Revoca del
provvedimento
Articolo 21 sexies – Recesso dai
contratti
Articolo 21 septies – Nullita’ del
provvedimento
Articolo 21 octies – Annullabilita’
del provvedimento
Articolo 21 novies – Annullamento
d’ufficio
Articolo 22 – Definizioni e principi
in materia di accesso
Articolo 23 – Ambito di applicazione
del diritto di accesso
Articolo 24 – Esclusione dal diritto
di accesso
Articolo 25 – Modalita’ di esercizio
del diritto di accesso e ricorsi

Articolo 26 – Obbligo di
pubblicazione
Articolo 27 – Commissione per
l’accesso ai documenti amministrativi

Articolo 28 – Modifica dell’articolo
15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio
Articolo 29 – Ambito di applicazione
della legge
Articolo 30 – Atti di notorieta’

Articolo 1

Principi generali dell’attivita’ amministrativa


1. L’attivita’ amministrativa persegue i fini determinati dalla legge
ed e’ retta da criteri di economicita’, di efficacia, di imparzialita’,
di pubblicita’ e di trasparenza secondo le modalita’ previste dalla
presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonche’ dai principi dell’ordinamento comunitario.

1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la
legge disponga diversamente.

1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attivita’
amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui
al comma 1.

2. La pubblica amministrazione non puo’ aggravare il procedimento se
non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell’istruttoria.


Torna al sommario

Articolo 2

Conclusione del procedimento


1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero
debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il
dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui
ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta
giorni. 3. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali
stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a
novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di
propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita’ dei tempi sotto
il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessita’ del
procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni
per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti
non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e
di quelli riguardanti l’immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le
autorita’ di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformita’ ai
propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di
rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono
dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda,
se il procedimento e’ ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai
commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una
sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per
l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti,
stati o qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo
14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la
conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, puo’ essere proposto anche senza necessita’ di
diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini
di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo
puo’ conoscere della fondatezza dell’istanza. E’ fatta salva la
riproponibilita’ dell’istanza di avvio del procedimento ove ne
ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce
elemento di valutazione della responsabilita’ dirigenziale.

Torna al sommario

Articolo 2 bis

Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella
conclusione del procedimento


1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

Torna al sommario

Articolo 3

Motivazione del provvedimento


1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che
nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni guiridiche che hanno determinato la
decisione della amministrazione, in relazione alle risultanze
dell’istruttoria.

2. La motivazione non e’ richiesta per gli atti normativi e per quelli
a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile,
a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il
termine e l’autorita’ cui e’ possibile ricorrere.


Torna al sommario

Articolo 3 bis

Uso della telematica


1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita’, le
amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i
privati.

Torna al sommario

Articolo 4

Unita’ organizzativa responsabile del procedimento

1. Ove non sia gia’ direttamente stabilito per legge o per regolamento,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo
di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unita’
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche’ dell’adozione del provvedimento
finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Torna al sommario

Articolo 5

Responsabile del procedimento


1. Il dirigente di ciascuna unita’ organizzativa provvede ad assegnare
a se’ o altro dipendente addetto all’unita’ la responsabilita’
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonche’, eventualmente, dell’adozione del provvedimento
finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al
comma 1, e’ considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unita’ organizzativa determinata a norma del
comma 1 dell’articolo 4. 3. L’unita’ organizzativa competente e il
nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse.

Torna al sommario

Articolo 6

Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita’ i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l’emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e
sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, puo’ chiedere
il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o imcomplete e puo’ esperire accertamenti tecnici ed ispezioni
ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze
di servizi di cui all’articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
rrasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo
competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non puo’ discostarsi dalle risultanze
dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non
indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

Torna al sommario

Articolo 7

Comunicazione di avvio del procedimento


1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerita’ del procedimento, l’avvio del procedimento stesso
e’ comunicato, con le modalita’ previste dall’articolo 8, ai soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento finale e’ destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da
in provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o
facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l’amministrazione e’ tenuta a fornire loro, con le stesse modalita’,
notizia dell’inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta’
dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Torna al sommario


Articolo 8

Modalita’ e contenuti della comunicazione di avvio del
procedimento


1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’amministrazione competente;

b) l’oggetto del procedimento promosso;

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo
2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili
in caso di inerzia dell’amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di
presentazione della relativa istanza;

d) l’ufficio in cui si puo’ prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma
2 mediante forme di pubblicita’ idonee di volta in volta stabilite
dall’amministrazione medesima.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo’ esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e’
prevista.

Torna al sommario

Articolo 9

Intervento nel procedimento


1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche’ i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta’ di intervenire nel procedimento.

Torna al sommario

Articolo 10

Diritti dei partecipanti al procedimento


1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai
sensi dell’articolo 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall’articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha
l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del
procedimento.

Torna al sommario

Articolo 10 bis

Comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l’autorita’ competente, prima della formale adozione di
un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e’ data
ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di
cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e
ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a
seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

Torna al sommario

Articolo 11

Accordi integrativi o
sostitutivi del provvedimento


1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma
dell’articolo 10, l’amministrazione procedente puo’ concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare
il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in
sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma
1, il responsabile del procedimento puo’ predisporre un calendario di
incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario
del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a
pena di nullita’ per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione
recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla
liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell’imparzialita’ e del buon andamento dell’azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione
conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione
dell’accordo e’ preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe
competente per l’adozione del provvedimento.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla
giurisdizione esclusiva del guidice amministrativo.

Torna al sommario

Articolo 12

Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici


1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita’ cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalita’ di cui al comma
1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di
cui al medesimo comma 1.

Torna al sommario

Articolo 13
Ambito di applicazione delle norme
sulla partecipazione

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non
si applicano nei confronti dell’attivita’ della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresi’ ai procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che
li regolano, nonche’ ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.

Torna al sommario

Articolo 14

Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di
servizi.

2. La conferenza di servizi e’ sempre indetta quando l’amministrazione
procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li
ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La
conferenza puo’ essere altresi’ indetta quando nello stesso termine e’
intervenuto il dissenso di una o piu’ amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi puo’ essere convocata anche per l’esame
contestuale di interessi coinvolti in piu’ procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attivita’ o risultati. In tal caso, la
conferenza e’ indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa,
da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico
prevalente. L’indizione della conferenza puo’ essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l’attivita’ del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di competenza di piu’ amministrazioni pubbliche,
la conferenza di servizi e’ convocata, anche su richiesta
dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del
provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di
lavori pubblici la conferenza di servizi e’ convocata dal concedente
ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro
quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in
materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la
conferenza e’ convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni
caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza
di servizi e’ convocata e svolta avvalendosi degli strumenti
informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita’ stabiliti dalle
medesime amministrazioni.

Torna al sommario

Articolo 14 bis

Conferenza di servizi preliminare

1. La conferenza di servizi puo’ essere convocata per
progetti di particolare complessita’ e di insediamenti produttivi di
beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in
assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita’,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza
si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i
relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse
pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare
al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul
progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque
denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita’, si pronunciano, per
quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della
documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di
definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo
quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga
entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza
di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni.
Nell’ambito di tale conferenza, l’autorita’ competente alla VIA si
esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello
studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte
integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita’ esamina le
principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base
della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali
elementi di incompatibilita’, anche con riferimento alla localizzazione
prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in
sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di
consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumita’, con riferimento alle opere
interregionali, e’ sottoposto alla disciplina di cui all’articolo
14-quater, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto
preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di
affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla
base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Torna al sommario

Articolo 14 ter

Lavori della conferenza di servizi

01. La prima riunione della conferenza di servizi e’ convocata entro
quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita’
dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e puo’
svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,
l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i
dieci giorni successivi alla prima.

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono
convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla
quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i
concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il
procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza
implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto
sulla loro attivita’. Agli stessi e’ inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della
conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre,
senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle
eventuali misure pubbliche di agevolazione.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i
novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente
tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi
6-bis e 9 del presente articolo.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si
esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di
cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino
all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilita’ ambientale. Se la
VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo
provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza
dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di
trenta giorni di cui al precedente periodo e’ prorogato di altri trenta
giorni nel caso che si appalesi la necessita’ di approfondimenti
istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia’ intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 14-quater, nonche’ quelle di cui agli articoli 16, comma
3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla
tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita’.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente,
ad esprimere in modo vincolante la volonta’ dell’amministrazione su
tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il
termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la
determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede.

7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la
volonta’ dell’amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una
sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta
sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del
provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di
cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e’
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in
caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei
soggetti interessati.

Torna al sommario

Articolo 14 quater

Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi

1. Il dissenso di uno o piu’ rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di
inammissibilita’, deve essere manifestato nella conferenza di servizi,
deve essere congruamente motivato, non puo’ riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve
recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie
ai fini dell’assenso.

2. (Comma abrogato)

3. Se il motivato dissenso e’ espresso da un’amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita’, la decisione e’ rimessa dall’amministrazione procedente,
entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso
tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, in caso di
dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra piu’
amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso
di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale
o tra piu’ enti locali. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e’ assunta entro trenta
giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita’ dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un
ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso e’ espresso da una regione o da una
provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la
determinazione sostitutiva e’ rimessa dall’amministrazione procedente,
entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di
dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione e’ assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessita’ dell’istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a
sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza
Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su
iniziativa del Ministro per gli affari regionali, e’ rimessa al
Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei
successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non
attribuita alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, e dell’articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei
successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda
entro il termine predetto, la decisione e’ rimessa al Consiglio dei
Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle
regioni interessate.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3
e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate
abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del
dissenso ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in via
generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione.

4. (Comma abrogato)

5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2,
lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.

Torna al sommario

Articolo 14 quinquies
Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale
trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa’ di progetto
di cui all’articolo 37-quinquies della medesima legge.

Torna al sommario

Articolo 15

Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le
amministrzioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita’ di interesse
comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2, 3 e 5.

Torna al sommario

Articolo 16
Attivita’ consultiva

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora
siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il
quale il parere sara’ reso, che comunque non puo’ superare i venti
giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, e’ in facolta’ dell’amministrazione richiedente
di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere
facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente
dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del
parere, il responsabile del procedimento non puo’ essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione
dei pareri di cui al presente comma.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di
pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei
cittadini.

4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie , i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per
una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Torna al sommario

Articolo 17

Valutazioni tecniche

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto
che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente
acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali
organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie
di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati
dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve
chiedere le suddette valutazioni tecniche ed altri organi
dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacita’ tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini.

3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresetnato esigenze
istruttorie all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto
dal comma 4 dell’articolo 16.

Torna al sommario

Articolo 18

Autocertificazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure
organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in
materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da
parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita’ e stati soggettivi,
necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio
quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono
detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L’amministrazione procedente puo’ richiedere agli interessati i soli
elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento
i fatti, gli stati e le qualita’ che la stessa amministrazione
procedente o altra pubblica amministrazione e’ tenuta a certificare.

Torna al sommario

Articolo 19
Dichiarazione di inizio attivita’

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di
attivita’ imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio
dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di
legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di
programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la
sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte
alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione,
all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le
reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla
tutela della salute e della pubblica incolumita’, del patrimonio
culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonche’ degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e’ sostituito da una dichiarazione
dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni,
delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste.
L’amministrazione competente puo’ richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualita’ soltanto qualora non
siano attestati in documenti gia’ in possesso dell’amministrazione
stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni.

2. L’attivita’ oggetto della dichiarazione puo’ essere iniziata decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione
all’amministrazione competente. Contestualmente all’inizio
dell’attivita’, l’interessato ne da’ comunicazione all’amministrazione
competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attivita’ abbia
ad oggetto l’esercizio di attivita’ di impianti produttivi di beni e di
servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre
2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o
registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente
richiesta, l’attivita’ puo’ essere iniziata dalla data della
presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. 3.
L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni, modalita’ e fatti legittimanti, nel termine di trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 o, nei
casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di
trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’
e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio’ sia possibile,
l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attivita’ ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’
fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede
l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per
l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’
e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei
pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali
l’amministrazione puo’ adottare i propri provvedimenti
indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione e’
data comunicazione all’interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini
diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attivita’ e
per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione
dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 e’
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato
nei termini di legge, puo’ riguardare anche gli atti di assenso formati
in virtu’ delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20.

Torna al sommario

Articolo 20
Silenzio assenso

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessita’ di ulteriori istanze o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato,
nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L’amministrazione competente puo’ indire, entro trenta giorni dalla
presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi
ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche
soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda, l’amministrazione competente puo’ assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione,
l’asilo e la cittadinanza la salute e la pubblica incolumita’, ai casi
in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonche’ agli atti e procedimenti individuati con uno o piu’ decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis

Torna al sommario

Articolo 21

Disposizioni sanzionatorie

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni non e’ ammessa la conformazione dell’attivita’ e dei
suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante e’ punito con la sanzione prevista dell’articolo 483 del
codice penale, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell’attivita’ in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o
in difformita’ di esso si applicano anche neri riguardi di coloro i
quali diano inizio all’attivita’ ai sensi degli articoli 19 e 20 in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attivita’ soggette ad atti di assenso da parte di
pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e’ stato
dato inizio all’attivita’ ai sensi degli articoli 19 e 20.

Torna al sommario

Articolo 21 bis

Efficacia del provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la
notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura
civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicita’ idonee di
volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio puo’ contenere una motivata clausola di
immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.

Torna al sommario

Articolo 21 ter

Esecutorieta’

1. Nei casi e con le modalita’ stabiliti dalla legge, le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento
costitutivo di obblighi indica il termine e le modalita’
dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato
non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono
provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita’
previste dalla legge.

2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme
di denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei
crediti dello Stato.

Torna al sommario

Articolo 21 quater
Efficacia ed esecutivita’ del
provvedimento

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti
immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal
provvedimento medesimo.

2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo
puo’ essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e’
esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e puo’ essere
prorogato o differito per una sola volta, nonche’ ridotto per
sopravvenute esigenze.

Torna al sommario

Articolo 21 quinquies

Revoca del provvedimento

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad
efficacia durevole puo’ essere revocato da parte dell’organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneita’ del provvedimento revocato a produrre
ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei
soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di
provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di
determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato
dall’amministrazione agli interessati e’ parametrato al solo danno
emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilita’
da parte dei contraenti della contrarieta’ dell’atto amministrativo
oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso
dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della
compatibilita’ di tale atto con l’interesse pubblico.

1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato
dall’amministrazione agli interessati e’ parametrato al solo danno
emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilita’
da parte dei contraenti della contrarieta’ dell’atto amministrativo
oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso
dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della
compatibilita’ di tale atto con l’interesse pubblico.

Torna al sommario


Articolo 21 sexies

Recesso dai contratti

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione
e’ ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Torna al sommario

Articolo 21 septies
Nullita’ del provvedimento

1. E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi
essenziali, che e’ viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e’
stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonche’ negli
altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullita’ dei provvedimenti amministrativi
in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Torna al sommario

Articolo 21 octies
Annullabilita’ del provvedimento

1. E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non e’ annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e’ comunque annullabile
per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora
l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.

Torna al sommario

Articolo 21 novies
Annullamento d’ufficio

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell’articolo 21-octies puo’ essere annullato d’ufficio, sussistendone
le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e
tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,
dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo
previsto dalla legge.

2. E’ fatta salva la possibilita’ di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un
termine ragionevole.

Torna al sommario

Articolo 22
Definizioni e principi in materia di
accesso

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e’ chiesto
l’accesso;

c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza;

d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti
attivita’ di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico
e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita’ di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita’ di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell’attivita’ amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l’imparzialita’ e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di
quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono. 5. L’acquisizione di documenti amministrativi da
parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione
dell’articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione
istituzionale.

6. Il diritto di accesso e’ esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai
quali si chiede di accedere.

Torna al sommario

Articolo 23

Ambito di applicazione del diritto di
accesso

1. Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si
esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende
autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici
servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita’ di
garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24.

Torna al sommario

Articolo 24
Esclusione dal diritto di accesso

1. Il diritto di accesso e’ escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24
ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto
o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari
norme che li regolano;

c) nei confronti dell’attivita’ della pubblica amministrazione diretta
all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilita’ sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L’accesso ai documenti amministrativi non puo’ essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui
al comma 1 sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di
tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per
ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il
quale essi sono sottratti all’accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo’ prevedere casi di
sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla
difesa nazionale, all’esercizio della sovranita’ nazionale e alla
continuita’ e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle
relative leggi di attuazione;

b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria
e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni,
il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela
dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della
criminalita’ con particolare riferimento alle tecniche investigative,
alla identita’ delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e
delle persone coinvolte, all’attivita’ di polizia giudiziaria e di
conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di
persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni,
con particolare riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui
siano in concreto titolari, ancorche’ i relativi dati siano forniti
all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l’attivita’ in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi
all’espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti
amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso e’ consentito nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Torna al sommario

Articolo 25

Modalita’ di esercizio del diritto di
accesso e ricorsi

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di
copia dei documenti amministrativi, nei nodi e con i limiti indicati
dalla presente legge. L’esame dei documenti e’ gratuito.Il rilascio di
copia e’ subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche’ i diritti di
ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve
essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento e che lo
detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono
essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o
tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma
4, il richiedente puo’ presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e
regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora
tale organo non sia stato istituito, la competenza e’ attribuita al
difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente
superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato tale richiesta e’ inoltrata presso la
Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27 presso
l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per
l’accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione
dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si
intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l’accesso
ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il
richiedente e lo comunicano all’autorita’ disponente. Se questa non
emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del difensore civico o della
Commissione, l’accesso e’ consentito. Qualora il richiedente l’accesso
si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di
cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del
richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico o alla
Commissione stessa. Se l’accesso e’ negato o differito per motivi
inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la
Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso.
Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la
protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non
vincolante, della Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la
pronuncia del Garante sino all’acquisizione del parere, e comunque per
non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
Garante adotta la propria decisione.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di
accesso e nei casi previsti dal comma 4 e’ dato ricorso, nel termine di
trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide
in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il
ricorso puo’ essere proposto con istanza presentata al presidente e
depositata presso la segreteria della sezione cui e’ assegnato il
ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e
viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.
La decisione del tribunale e’ appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalita’ e negli stessi termini. Le controversie relative
all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in
giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore.
L’amministrazione puo’ essere rappresentata e difesa da un proprio
dipendente, purche’ in possesso della qualifica di dirigente,
autorizzato dal rappresentante legale dell’ente.

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l’esibizione dei documenti richiesti.

Torna al sommario

Articolo 26

Obbligo di pubblicazione

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della legge 11 dicembre 1984, n.
839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le
modalita’ previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi,
le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di
una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina
l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
l’applicazione di esse.

2. Sono altresi’ pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali
della Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, e’ data la
massima pubblicita’ a tutte le disposizioni attuativedella presente
legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la
liberta’ di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1
s’intende realizzata.

Torna al sommario

Articolo 27
Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi


1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione e’ nominata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e’ presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
e’ composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati,
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il
personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in
materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti
pubblici. E’ membro di diritto della Commissione il capo della
struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce
il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La
Commissione puo’ avvalersi di un numero di esperti non superiore a
cinque unita’, nominati ai sensi dell’articolo 29 della legge 23 agosto
1988, n. 400.

3. La Commissione e’ rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari
si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato
delle Camere nel corso del triennio.

4. (Comma abrogato)

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall’articolo 25,
comma 4; vigila affinche’ sia attuato il principio di piena
conoscibilita’ dell’attivita’ della pubblica amministrazione con il
rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione
annuale sulla trasparenza dell’attivita’ della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio
dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e
regolamentari che siano utili a realizzare la piu’ ampia garanzia del
diritto di accesso di cui all’articolo 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione,
nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da
essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. (Comma abrogato)

Torna al sommario

Articolo 28
Modifica dell’articolo 15 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio

1. L’articolo 15 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e’
sostituito dal seguente:

“Art. 15. – (Segreto d’ufficio). – 1. L’Impiegato deve mantenere il
segreto d’ufficio. Non puo’ trasmettere il segreto a chi non ne abbia
diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni
amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a
conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e
delle modalita’ previste dalle norme sul diritto di accesso.
Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un
ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei
casi non vietati dall’ordinamento”.

Torna al sommario

Articolo 29

Ambito di applicazione della legge

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni
della presente legge si applicano, altresi’, alle societa’ con totale o
prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle
funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis,
11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche’ quelle del capo IV-bis si
applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei
riguardi dell’azione amministrativa, cosi’ come definite dai principi
stabiliti dalla presente legge.

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la
pubblica amministrazione di garantire la partecipazione
dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla
documentazione amministrativa, nonche’ quelle relative alla durata
massima dei procedimenti. 2-ter. Attengono altresi’ ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge
concernenti la dichiarazione di inizio attivita’ e il silenzio assenso,
salva la possibilita’ di individuare, con intese in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali
disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti
amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie
inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti
ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter,
ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni
del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.

Torna al sommario

Articolo 30
Atti di notorieta’

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di
notorieta’ o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate, il numero dei testimoni e’ ridotto a due.

2. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessita’ e di pubblica utilita’ di
esigere atti di notorieta’ in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorieta’ prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita’ personali, stati o
fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.

Torna al sommario

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it