Il TAR Lazio ha respinto l’istanza di sospensione cautelare nel ricorso proposto da Aruba e Lottomatica, avverso la propria esclusione per mancata ammissione alla valutazione dell’offerta economica, nonchè avverso l’aggiudicazione del servizio di “comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadino” – l’ormai nota CEC-PAC – al raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Poste Italiane S.p.A (mandataria), Postecom S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. (mandanti).
In particolare, quanto all’impugnazione dell’aggiudicazione al RTI Poste, il TAR romano, seppure in sede di sommaria delibazione, l’ha considerata inammissibile per carenza di interesse: “difetta in capo alla ricorrente il necessario interesse alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale, atteso che la consentita tutelabilità dell’interesse strumentale (preordinato al rifacimento dell’intera procedura di selezione, nel caso di riscontrata presenza di vizi invalidanti il relativo svolgimento) non si estende – quanto alla posizione giuridica soggettiva vantata dal raggruppamento escluso – alla sindacabilità dei punteggi che hanno caratterizzato l’apprezzamento dell’offerta rimasta in gara, ma esclusivamente ad eventuali elementi che avrebbero (potuto o) dovuto imporne l’estromissione dalla procedura selettiva“.
Quì di seguito il testo integrale della succitata Ordinanza cautelare, emessa dalla prima sezione del Tar Lazio lo scorso 14 aprile.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2935 del 2010, proposto da Aruba Spa e Lis – Lottomatica Italia Servizi Spa;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc Poste Italiane Spa; Soc Postecom Spa, Soc Telecom Italia Spa;
– del decreto del Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica dell’11.02.2010, recante l’affidamento in concessione del servizio di comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadino in favore del costituendo RTI Poste Italiane S.p.A (mandataria) – Postecom S.p.A. (mandante) – Telecom Italia S.p.A. (mandante) (di seguito definito “RTI Poste Italiane”);
– della nota del 12.02.2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica ha comunicato alle ricorrenti l’aggiudicazione della concessione al RTI Poste Italiane;
– dei verbali della Commissione Giudicatrice attinenti alla fase di prequalifica;
– dei verbali di gara e dei provvedimenti in essi contenuti;
– dei verbali del 14 e 20 gennaio 2010 con i quali la Commissione Giudicatrice ha stabilito che l’offerta tecnica presentata dal RTI costituendo con Aruba mandataria e mandanti LIS – Lottomatica Italia Servizi S.p.A., Fastweb S.p.A. e Aruba PEC S.p.A. (di seguito “RTI Aruba”) non aveva raggiunto il punteggio minimo richiesto dal capitolato;
– della nota del 26 gennaio 2010, prot. DIT 0000263 P-2.45.4.5., con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Tecnologica ha comunicato al RTI Aruba che “l’offerta tecnica di codesta Società non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dalla documentazione di gara e, pertanto, l’offerta economica non è stata ammessa alla valutazione”;
per quanto occorrer possa:
– del bando di gara pubblicato sulla GUCE il 5 agosto 2009 e sulla GURI, 5° Serie Speciale, contratti pubblici, n. 94 del 12 agosto 2009 con la quale veniva indetta la gara n. 431328, CIG 036889776D;
– della lettera di invito e dell’allegato capitolato tecnico;
– dell’eventuale convenzione e/o contratto medio tempore stipulati tra il RTI Poste e l’Amministrazione aggiudicatrice, di contenuto sconosciuto;
– degli atti di contenuto sconosciuto relativi al procedimento attivato dalla Stazione Appaltante per la verifica sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto
PER L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA dell’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore di risarcire i danni subiti dalle ricorrenti stesse in conseguenza dell’illegittimaaggiudicazione a fovere del RTI Poste Italiane della concessione di cui sopra, nonché per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni conseguenti, sia in forma specifica che per equivalente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Soc Poste Italiane Spa;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
– viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso le impugnate determinazioni, relative alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di comunicazione elettronica certificata fra Pubblica Amministrazione e cittadino;
– escluso che, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, rivelino persuasivi profili di fondatezza le doglianze rivolte avverso la non ammissione a valutazione dell’offerta tecnica presentata dal raggruppamento avente quale mandataria la ricorrente Aruba, nonché quelle proposte a sostegno dell’affermata illegittimità dell’ammissione del raggruppamento – poi risultato aggiudicatario – avente quale capogruppo Poste Italiane;
– ulteriormente osservato, quanto ai punteggi di merito attribuiti all’offerta di quest’ultima, che difetta in capo all’odierna ricorrente il necessario interesse alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale, atteso che anche la consentita tutelabilità dell’interesse strumentale (preordinato al rifacimento dell’intera procedura di selezione, nel caso di riscontrata presenza di vizi invalidanti il relativo svolgimento) non si estende – quanto alla posizione giuridica soggettiva vantata dal raggruppamento escluso – alla sindacabilità dei punteggi che hanno caratterizzato l’apprezzamento dell’offerta rimasta in gara, ma esclusivamente ad eventuali elementi che avrebbero (potuto o) dovuto imporne l’estromissione dalla procedura selettiva;
– conclusivamente valutata l’assenza, quanto alla formulata istanza cautelare, del prescritto fumus boni juris;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I – respinge la formulata istanza cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Il 15/04/2010
IL SEGRETARIO