Tar Lazio, confermato il regolamento Agcom sulle radio digitali

L’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche non riserva solo all’autorizzazione generale il compito di regolare l’uso efficiente delle frequenze, per cui l’intervento del Regolamento in materia è da ritenere legittimo

L’adesione ad un consorzio da parte delle singole emittenti riflette libere scelte delle stesse, che sono espressione delle diverse potenzialità organizzatorie ed economiche di ciascuna di esse, e non un’imposizione dell’Agcom che si è limitata a fissare le condizioni che devono sussistere affinché le emittenti locali possono garantire un uso efficiente delle frequenze alle quali aspirano



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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

Ordinanza 12 marzo 2010 n. 1177



(presidente Leoni, relatore Ferrari)



sul ricorso proposto dalla Soc Consortile Rl Crdab contro l’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni e nei confronti di Soc Rai Radiotelevisione Italiana Spa;

con l’intervento ad opponendum dell’Associazione per la Radiofonia Digitale in Italia,

di Soc Rai Way Spa, di Cr Dab Società Consortile A Responsabilità Limitata, di Consorzio Club Dab Italia;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, delibera n. 664/09/cons avente ad oggetto il regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale – (23 bis).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni e di Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni e di Soc Rai Radiotelevisione Italiana Spa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, che non sussistono i presupposti previsti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;

Considerato, in particolare, che non è condivisibile la tesi secondo cui l’art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche riserverebbe solo all’autorizzazione generale il compito di regolare l’uso efficiente delle frequenze, sicché l’intervento del Regolamento nella materia sarebbe invasivo di spazi ad esso estranei;

Rilevato che è quanto meno dubbia la legittimazione del ricorrente consorzio a porre censure volte a contestare l’illegittimo trattamento che l’impugnato regolamento riserverebbe alle singole emittenti radiofoniche, obbligandole ad associarsi e a sottostare alle decisioni della maggioranza dei soci, trattandosi di doglianza che a limite avrebbe dovuto essere mossa dai singoli operatori, e non dal Consorzio che le raggruppa;

Considerato che l’adesione ad un consorzio da parte delle singole emittenti riflette libere scelte delle stesse, che sono espressione delle diverse potenzialità organizzatorie ed economiche di ciascuna di esse, e non un’imposizione dell’Agcom che si è limitata a fissare le condizioni che devono sussistere affinché le emittenti locali (le sole a difesa delle quali insorge il Consorzio) possono garantire un uso efficiente delle frequenze alle quali aspirano;

Considerato altresì che la partecipazione ad un Consorzio in una certa misura risponde ad esigenze organizzative che sembrano sfuggire ai rilievi sollevati dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Maria Luisa De Leoni, Presidente FF

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Primo Referendario

Depositata il 12 marzo 2010

Redazione

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