Il processo in materia di appalti (dopo il 27 aprile 2010)

Nuove regole processuali in materia di appalti pubblici. Il decreto legislativo 53 del 2010, entrato in vigore il 27 aprile, ha sostituito i commi 1, 2 e 8 dell’articolo 245 del Codice dei contratti pubblici.

Di seguito, il testo aggiornato dell’articolo 245, in vigore da ieri (in grassetto le previsioni appena entrate in vigore).

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Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

(…)

Articolo 245

Strumenti di tutela



1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attivita’ tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a lavori, servizi o forniture, di cui all’articolo 244, nonche’ i connessi provvedimenti dell’Autorita’, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita’ del bando, il ricorso non puo’ comunque essere piu’ proposto decorsi trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva di cui all’articolo 65 e all’articolo 225, a condizione che tale avviso contenga la motivazione dell’atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non puo’ comunque essere proposto decorsi sei mesi dalla data di stipulazione del contratto.

2-bis. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli seguenti si applica l’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

2-ter. Quando e’ impugnata l’aggiudicazione definitiva, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso e’ notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l’Avvocatura, e al solo fine dell’operativita’ della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.

2-quater. La competenza territoriale del tribunale amministrativo regionale e’ inderogabile e il relativo difetto e’ rilevato, anche d’ufficio, prima di ogni altra questione, e pronunciato, con ordinanza in sede di primo esame della domanda cautelare ovvero, in mancanza di questa, nella prima udienza di merito. L’ordinanza indica il tribunale amministrativo regionale competente, davanti al quale il processo deve essere riassunto entro quindici giorni decorrenti da quando diventa definitiva l’ordinanza che declina la competenza. L’ordinanza del giudice adito che dichiara la propria incompetenza e’ impugnabile nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione con il regolamento di competenza. Il regolamento puo’ essere altresi’ richiesto d’ufficio alla prima udienza dal giudice indicato come competente dal tribunale adito. La questione di competenza inderogabile puo’ comunque essere fatta valere anche con il regolamento di competenza.

2-quinquies. I termini processuali sono stabiliti in:

a) trenta giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli gia’ impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’articolo 79 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8;

b) dieci giorni per il deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dell’atto contenente i motivi aggiunti, dell’appello avverso l’ordinanza cautelare;

c) trenta giorni per la proposizione del ricorso incidentale, decorrenti dalla notificazione del ricorso principale;

d) quindici giorni per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti gia’ impugnati;

e) quindici giorni per l’appello avverso l’ordinanza cautelare decorrenti dalla sua comunicazione o, se anteriore, notificazione.

2-sexies. In luogo della prova della notificazione puo’ essere depositata la prova che il ricorso e’ stato consegnato per le notifiche o spedito; la prova delle eseguite notifiche va depositata appena e’ disponibile e comunque entro l’udienza o camera di consiglio in cui la causa e’ discussa.

2-septies. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.

2-octies. Il processo, ferma la possibilita’ della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e’ dato avviso alle parti a cura della segreteria, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno venti giorni liberi prima della data dell’udienza.

2-nonies. In caso di esigenze istruttorie o quando e’ necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre sessanta giorni.

2-decies. Il dispositivo della sentenza che definisce il giudizio e’ pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza.

2-undecies. Tutti gli atti di parte devono essere sintetici e la sentenza che decide il ricorso e’ redatta, ordinariamente, in forma semplificata.

2-duodecies. In caso di domanda cautelare, le parti a cui e’ notificato il ricorso possono presentare istanze e memorie, in relazione ad essa, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione. La domanda cautelare e’ comunque trattata alla prima udienza utile in camera di consiglio, decorso il predetto termine di cinque giorni. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.

2-terdecies. Le disposizioni dei commi che precedono si applicano anche nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte puo’ proporre appello avverso il dispositivo al fine di ottenerne la sospensione.



3. In caso di eccezionale gravita’ e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di cui all’art.21, comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il soggetto legittimato al ricorso puo’ proporre istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo 21.

4. L’istanza, previamente notificata ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il merito. Il Presidente, o il giudice da lui delegato, provvede sull’istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalita’. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio.

5. Il provvedimento negativo non e’ impugnabile, ma la domanda cautelare puo’ essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito ai sensi dell’

articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

6. L’efficacia del provvedimento di accoglimento puo’ essere subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi. Esso e’ notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell’articolo 21, commi 8 e 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 provvedimento di accoglimento non e’ appellabile, ma, fino a quando conserva efficacia, e’ sempre revocabile o modificabile senza formalita’ dal Presidente, d’ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonche’ dal Collegio dopo l’inizio del giudizio di merito.

7. Per l’attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applica l’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

8. Le disposizioni recate dai commi da 3 a 7 non si applicano ai giudizi davanti al Consiglio di Stato, per i quali le istanze cautelari restano disciplinate dai restanti commi del presente articolo e dalle vigenti disposizioni relative al giudizio cautelare nel processo amministrativo ordinario in quanto da detti commi richiamate.

Redazione

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