Riforma degli ATO in Sicilia, legge 9 del 2010

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Competenze della Regione

Art. 3 – Competenze delle province

Art. 4 – Competenze dei comuni

Art. 5 – Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti

Art. 6 – Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

Art. 7 – Avvio operativo delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti – S.R.R.

Art. 8 – Funzioni delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

Art. 9 – Piano regionale di gestione dei rifiuti

Art. 10 – Piano d’ambito

Art. 11 – Azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti

Art. 12 – Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero

Art. 13 – Riduzione della produzione dei rifiuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti assimilati.
Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita

Art. 14 – Potere sostitutivo

Art. 15 – Disciplina dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti

Art. 16 – Capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti

Art. 17 – Disposizioni relative all’affidamento del servizio e al capitolato generale

Art. 18 – Accelerazione delle procedure autorizzative

Art. 19 – Norme transitorie

Art. 20 – Rinvio dinamico

Art. 21 Norma finale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2010, n. 9

G.U.R.S. 12 aprile 2010, n. 18

Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OGGETTO, FINALITA’ E COMPETENZE



Art. 1

Oggetto e finalità

1. Oggetto della presente legge è la disciplina della gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. Finalità della presente legge sono le seguenti:

a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la pericolosità;

b) promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all’origine la produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione;

c) promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione, rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

d) promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali;

e) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali;

f) incrementare l’implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, che consentano un risparmio di risorse naturali;

g) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l’ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di tutela e protezione della salute e dell’ambiente;

h) favorire la riduzione dello smaltimento in discarica;

i) riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, anche attraverso soggetti diversi, ai sensi dell’articolo 4;

l) valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento a forme di premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti;

m) rendere compatibile l’equilibrio economico del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione della TARSU o della TIA, avuto riguardo alla necessità di tutelare con misure di perequazione le fasce sociali più deboli e di ridurre l’evasione e la elusione fiscale in materia.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi attraverso l’autosufficienza degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) di cui all’articolo 200 del decreto legislativo n. 152/2006. Per i rifiuti speciali si applica, per quanto possibile ed ambientalmente conveniente, il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento, tenendo conto del contesto geografico, delle eventuali condizioni di crisi ambientale o della necessità di impianti specializzati. Il conferimento dei rifiuti avviene previo decreto emanato dal competente Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, che verifichi l’esistenza di tutte le condizioni necessarie al conferimento stesso.

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 e nella normativa statale e comunitaria vigente.


Art. 2

Competenze della Regione

1. Nel rispetto delle linee guida e dei criteri generali di cui all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Regione esercita le competenze di cui all’articolo 196 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006 anche provvedendo:

a) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti, come complesso delle attività volte a ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, nonché ad ottimizzare la raccolta, compresa la raccolta differenziata, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;

b) all’adozione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 9;

c) alla verifica di conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti dei piani d’ambito di cui all’articolo 10;

d) al rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, nonché dell’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, secondo le disposizioni statali e comunitarie e sulla base di quanto stabilito dal piano regionale di gestione dei rifiuti;

e) alla predisposizione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dello schema degli atti previsti per la costituzione delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, d’ora in avanti S.R.R., di cui all’articolo 6;

f) alla determinazione, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, dei criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore:

1) dei proprietari degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, operanti alla data del 31 dicembre 2009, da conferire in disponibilità totale o parziale alle S.R.R., rapportandole all’uso storico dell’impianto, ossia alla quantità dei rifiuti trattati, agli investimenti effettuati per la realizzazione degli impianti medesimi al netto delle risorse pubbliche investite per la realizzazione degli stessi ed ai relativi ammortamenti nonché ai costi di gestione in fase post-operativa;

2) dei comuni interessati dall’impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi alle discariche o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti;

g) all’approvazione dei progetti e all’autorizzazione all’esercizio delle attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti, previste dagli articoli 208, 210 e 211 del decreto legislativo n. 152/2006;

h) alla definizione degli standard minimi da inserire nel bando e nel capitolato e all’adozione di uno schema tipo di contratto del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

i) all’elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;

j) alla determinazione degli interventi finanziari necessari per l’attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti che dovranno essere finalizzati alla riduzione della tariffa sostenuta dai cittadini;

k) alla determinazione degli interventi a favore della realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all’articolo 211 del decreto legislativo n. 152/2006;

l) al monitoraggio, programmazione e controllo in ausilio all’Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all’articolo 206 bis del decreto legislativo n. 152/2006;

m) all’adozione, nei casi previsti, degli interventi di controllo sostitutivo;

n) all’autorizzazione a smaltire, per un periodo limitato, rifiuti urbani presso impianti ubicati fuori dal territorio provinciale di produzione degli stessi nei casi previsti dall’articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006;

o) all’attivazione della raccolta differenziata dei rifiuti non pericolosi come definiti dalla vigente normativa;

p) all’attivazione, per gli aspetti di propria competenza, dei centri di raccolta nazionale individuati ai sensi dell’articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006.

2. L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità definisce con proprio decreto:

a) le forme di concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo tecnico istituzionale, allo scopo di garantire la massima diffusione e concertazione non vincolante sulle decisioni in materia di gestione dei rifiuti;

b) le linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti necessarie all’attuazione della presente legge.

3. Fatta salva ogni diversa previsione espressa, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze di cui all’articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, adotta con decreto del dirigente generale tutti i provvedimenti applicativi inerenti alle attribuzioni affidate all’Amministrazione regionale in forza della presente legge. In particolare, con decreto del dirigente generale:

a) sono rilevati i livelli impositivi applicati nei singoli ambiti territoriali ottimali, al fine di accertare e valutare, per ogni ambito, la congruenza fra l’imposizione tributaria applicata ed i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) sono rilevati i livelli applicati della tariffa per lo smaltimento, il trattamento ed il recupero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché delle misure compensative, sulla base dei criteri di cui alla lettera f) del comma 1, al fine di accertare la congruenza fra i costi dell’impianto e la tariffa determinata;

c) sono indicati i criteri e gli standard minimi e massimi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, predisponendo altresì bando, capitolato e contratto di servizio tipo sulla base dei quali hanno luogo le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi, nonché la stipula dei relativi contratti d’appalto.


Art. 3

Competenze delle province

1. La provincia esercita le funzioni di cui all’articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche provvedendo nell’ambito della propria competenza alle seguenti funzioni:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il monitoraggio ad essi conseguenti;

b) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006;

c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate;

d) l’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo 199, comma 3, lettere d) e h), del decreto legislativo n. 152/2006, sentiti la S.R.R. territorialmente competente ed i comuni. Le province possono istituire, ai sensi della legge 23 marzo 2001, n. 93, l’Osservatorio provinciale sui rifiuti, per coadiuvare le funzioni di monitoraggio, programmazione e controllo del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti provvedendo ai relativi adempimenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili;

e) la tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, integrando tale registro con i dati relativi agli impianti comunque autorizzati ed operativi presenti sul proprio territorio, ed inviando i relativi dati all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità ed all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A. Sicilia);

f) la stipula, previa approvazione dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, di accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti, al fine del raggiungimento di una maggiore funzionalità ed efficienza della gestione dei rifiuti non perseguibile all’interno dei confini dell’ambito territoriale ottimale.

2. Il presidente della provincia adotta le ordinanze di cui all’articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché per tutte le tematiche che esulino dal territorio di un singolo comune e che ricadano nell’ambito del territorio provinciale, ove non altrimenti attribuite.

3. Per le attività di propria competenza la provincia si avvale del supporto tecnico scientifico dell’ARPA Sicilia, rimborsando i soli costi sostenuti dalla predetta Agenzia e con espresso divieto del ricorso a soggetti esterni salvo apposite convenzioni con altre strutture pubbliche o universitarie che si impegnino a stipulare accordi economici di consulenza e prestazioni alle medesime condizioni praticate dall’ARPA Sicilia.

4. La provincia invia ogni trimestre alla Regione le informazioni e i dati autorizzativi ed ogni anno redige ed invia alla Regione una relazione sulle attività svolte.


Art. 4

Competenze dei comuni

1. I comuni esercitano le funzioni di cui all’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche provvedendo, nell’ambito della propria competenza, alle finalità di cui al comma 2.

2. Ai sensi del comma 1 i comuni:

a) stipulano il contratto di appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, relativamente al territorio di ogni singolo comune, con i soggetti individuati con le modalità di cui all’articolo 15 dalle S.R.R.;

b) assicurano il controllo del pieno adempimento dell’esecuzione del contratto di servizio nel territorio comunale;

c) provvedono al pagamento del corrispettivo per l’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l’integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all’emanazione del regolamento ministeriale di cui all’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la tariffa d’igiene ambientale (TIA) di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità;

d) provvedono, altresì, all’adozione della delibera di cui all’articolo 159, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vincolando le somme destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità, mediante pagamenti in ordine cronologico;

e) adottano, ove necessario, la delibera di cui all’articolo 194, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avviando la conseguente azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle S.R.R.;

f) adottano il regolamento comunale per la raccolta differenziata in conformità alle linee guida allegate al piano regionale di gestione dei rifiuti ed al piano d’ambito;

g) adottano per quanto di competenza disposizioni per la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti;

h) provvedono all’abbattimento delle barriere architettoniche nel conferimento dei rifiuti;

i) esercitano le funzioni atte a garantire la raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani e prescrivono le disposizioni per la corretta gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;

j) emanano le ordinanze per l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio e la relativa fissazione di obiettivi di qualità;

k) regolamentano, per quantità e qualità, i rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dalle norme vigenti, ove non disciplinati dalla Regione;

l) prevedono, di concerto con la Regione, le province e le S.R.R., all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione secco umido, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti;

m) promuovono attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata;

n) verificano lo stato di attuazione della raccolta differenziata e la qualità del servizio erogato dal soggetto gestore anche attraverso un comitato indipendente costituito da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei consumatori e di comitati civici.

3. I comuni rappresentanti almeno il 20 per cento delle quote di partecipazione alla S.R.R. possono promuovere la valutazione, da parte dell’Assessorato regionale dell’energia e dei rifiuti, dei costi stimati nel piano d’ambito per l’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L’Assessorato medesimo assume le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per ulteriori sessanta giorni, ove necessario per esigenze istruttorie. Trascorsi i predetti termini, i costi del servizio si intendono definitivamente assentiti, fatta salva la facoltà di impugnazione per le singole amministrazioni comunali.

4. Il sindaco adotta le ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi che ricadano nell’ambito del territorio comunale.

5. Nell’ambito del proprio territorio, ciascun comune esercita il controllo sulla qualità e l’economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio e l’equilibrio economico e finanziario della gestione.

TITOLO II

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI


Art. 5

Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti

1. Sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 200, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell’assetto organizzativo derivante dall’applicazione della presente legge, sono confermati gli Ambiti territoriali ottimali costituiti in applicazione dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 6 giugno 2008, n. 25. Essi sono i seguenti:

a) ATO 1 – PALERMO;

b) ATO 2 – CATANIA;

c) ATO 3 – MESSINA;

d) ATO 4 – AGRIGENTO;

e) ATO 5 – CALTANISSETTA;

f) ATO 6 – ENNA;

g) ATO 7 – RAGUSA;

h) ATO 8 – SIRACUSA;

i) ATO 9 – TRAPANI;

l) ATO 10 – ISOLE MINORI.

2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, comunicato ai comuni ed alle province interessate, costituisce, sulla base di un dettagliato studio sul punto, la sede per il riscontro dell’adeguatezza della nuova delimitazione degli ATO rispetto agli obiettivi generali del piano stesso. Il numero complessivo degli ATO non può comunque eccedere quello di cui al comma 1.

3. I singoli comuni appartenenti all’ATO, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, possono richiedere il passaggio ad un diverso ATO, secondo quanto previsto dall’articolo 200, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006. Il passaggio è disposto mediante decreto dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, previa istruttoria da parte del competente dipartimento ed è adottato entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta, che si intende assentita nel caso di infruttuoso decorso del termine.


Art. 6

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti”, con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.

2. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati.

3. Le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna S.R.R. sono determinate nel seguente modo:

a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento generale della popolazione;

b) 5 per cento alla provincia appartenente all’ATO.

4. Gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.

5. La S.R.R., nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, individua uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli ambiti territoriali ottimali, come introdotti dalla presente legge.

6. Nelle votazioni dell’assemblea dei sindaci ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti e per frazioni oltre cinquemila, fino a un massimo di voti pari al 30 per cento dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente nell’ambito territoriale ottimale al 31 dicembre 2007, secondo i dati dell’ultimo censimento generale della popolazione. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno in ogni caso diritto a un voto.

7. Per il funzionamento della S.R.R. si applicano le norme del codice civile. L’amministrazione ed il controllo sulle società sono disciplinati altresì dagli atti costitutivi e statuti che si conformano alle previsioni di cui alla presente legge.

8. Gli atti adottati dalla S.R.R. sono pubblicati per intero sul sito web della stessa.


Art. 7

Avvio operativo delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti – S.R.R.

1. L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, sentite le associazioni di province e comuni, adotta con proprio decreto lo schema-tipo di atto costitutivo e di statuto della S.R.R., predisposti dall’Ufficio legislativo e legale della Regione che si avvale a tal fine del supporto tecnico del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, trasmettendoli alla provincia per l’ulteriore invio ai comuni interessati.

2. Gli enti locali appartenenti all’ATO sono convocati dalla provincia entro i successivi sessanta giorni per l’assemblea di insediamento e per l’approvazione della convenzione e dello statuto.

3. Entro quarantacinque giorni dall’approvazione degli atti di cui al comma 2 la S.R.R. elegge i propri organi. Con l’elezione degli organi la S.R.R. è costituita.

4. Il patrimonio delle S.R.R. comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Sono esclusi dal fondo di dotazione i beni già trasferiti ai consorzi ed alle società d’ambito, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che accedono alla gestione liquidatoria di cui all’articolo 19, comma 2.

5. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni comune in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione, che determinano altresì la ripartizione fra i comuni delle quote di finanziamento delle S.R.R.

6. Il patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all’ATO, è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell’articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi.

8. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto di servizio.

9. La dotazione organica della S.R.R. è adottata dagli organi della stessa società ed approvata con decreto dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni. La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all’instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all’instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

10. Con il decreto di cui al comma 9 sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l’attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all’assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 nonché dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell’articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

11. I termini di cui al presente articolo hanno natura perentoria e in caso di inosservanza danno luogo ad intervento sostitutivo con le modalità di cui all’articolo 14.


Art. 8

Funzioni delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

1. La S.R.R. esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all’articolo 15.

2. La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l’accertamento della realizzazione degli investimenti e dell’utilizzo dell’impiantistica indicata nel contratto e nel piano d’ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l’utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center senza oneri aggiuntivi per la S.R.R.

3. La S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste.

4. La S.R.R. attua attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.

5. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l’organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE


Art. 9

Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e le S.R.R. con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all’articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana. Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. La pianificazione regionale definisce i criteri e le modalità per promuovere la programmazione e l’esercizio della gestione integrata dei rifiuti, favorendone la riduzione, le forme di raccolta aggregate dei materiali post consumo, indirizzando le raccolte di materiali singoli o aggregati da destinare al riciclaggio e al recupero in modo omogeneo nel territorio regionale, al fine di generare una filiera industriale del riciclo e del recupero che possa contare su un flusso certo di materia per qualità e quantità.

3. Il piano di cui al comma 1 fissa gli obiettivi inerenti ai livelli di raccolta differenziata, indicando altresì le categorie merceologiche dei rifiuti prodotti. Costituiscono parte integrante del piano il programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (RUB) di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), il programma per la gestione degli apparecchi contenenti PCB di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 e successive modifiche e integrazioni (Attuazione della direttiva n. 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili) nonché i piani per la bonifica delle aree inquinate di cui all’articolo 199, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ed altresì il piano per la bonifica ed il ripristino delle aree inquinate.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti:

a) definisce le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l’elaborazione di un documento di indirizzo denominato “Linee-guida operative sulla raccolta differenziata” in grado di supportare e guidare gli enti attuatori nella progettazione di dettaglio ed ottimizzazione dei sistemi di raccolta differenziata, privilegiando la raccolta domiciliare integrata, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati:

1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;

2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;

3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento;

b) definisce le modalità per l’accertamento, da parte di ogni S.R.R., della tipologia, delle quantità e dell’origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, all’interno dell’ATO di riferimento, anche mediante un sistema che consenta di rilevare gli effetti progressivi della implementazione dei sistemi di raccolta differenziata, mediante analisi del rifiuto urbano residuo (RUR) che diano informazioni sulla composizione dello stesso;

c) fissa i criteri per la classificazione dei materiali presenti nel RUR, non riciclabili né altrimenti recuperabili, in ordine di importanza (ponderale e di pericolosità) al fine di impostare politiche e pratiche locali per la riduzione della immissione al consumo di tali materiali;

d) definisce le modalità attraverso cui assicurare la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ATO;

e) fissa i criteri attraverso i quali assicurare il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, tenuto conto delle zone di crisi ambientale, al fine di ridurre la movimentazione degli stessi;

f) fissa i criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e i criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, nonché le condizioni ed i criteri tecnici per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, escluse le discariche, in aree destinate ad insediamenti produttivi;

g) definisce i criteri per la localizzazione degli impianti operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta differenziata, correlandone la potenzialità, la funzionalità e la possibilità di conversione, parziale o totale, alle strategie di raccolta differenziata e di trattamento del RUR;

h) fissa le modalità per la verifica degli impianti di compostaggio e/o di digestione anaerobica esistenti, della loro coerenza e compatibilità, anche solo parziale, con le strategie di trattamento della revisione del piano, anche in relazione ai fabbisogni di trattamento del rifiuto organico prodotto;

i) individua le modalità attraverso cui verificare, in ciascun piano d’ambito, sulla scorta del numero e della distribuzione territoriale delle piattaforme CONAI per il ritiro dei rifiuti differenziati già esistenti, la capacità di assorbimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata integrata, allo scopo di consentirne l’accesso con spostamenti contenuti da parte del soggetto incaricato del servizio di gestione dei rifiuti;

l) determina, nel rispetto delle norme tecniche statali in materia, disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, compresi i rifiuti da imballaggio;

m) fissa i criteri per la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché per la stima dei costi di investimento per la realizzazione del sistema impiantistico regionale;

n) individua le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, anche mediante la realizzazione di campagne conoscitive mirate per richiamare l’attenzione su comportamenti di differenziazione non ancora ottimizzati;

o) descrive le azioni finalizzate alla promozione della gestione integrata dei rifiuti;

p) pone i requisiti tecnici generali relativi alle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria;

q) prevede l’esclusione di trattamenti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattamenti di incenerimento devono essere classificati come operazioni di recupero e non come operazioni di smaltimento;

r) definisce un piano per l’ampliamento di discariche pubbliche esistenti e/o nuove discariche pubbliche, sufficienti per soddisfare il fabbisogno del conferimento di rifiuti delle S.R.R. per almeno tre anni;

s) prevede il fabbisogno di nuove discariche fino al 2020, sulla base degli obiettivi di raccolta differenziata previsti a regime nella presente legge;

t) individua le modalità specifiche per la gestione integrata dei rifiuti nelle isole minori;

u) fissa l’individuazione dei sistemi per incrementare l’intercettazione dei rifiuti fin dalle fasi della raccolta al fine di ridurre il relativo conferimento in discarica;

v) fissa i criteri per il trattamento preventivo dei rifiuti ammessi allo smaltimento in discarica comunque conformi alle migliori tecnologie disponibili (BAT);

w) determina l’individuazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto urbano residuo (RUR) da predisporre immediatamente in ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, privilegiando livelli di trattamento che comportino il minor costo a carico della tariffa ed il maggior vantaggio ambientale;

x) stabilisce i criteri e le modalità da adottarsi in tutto il territorio della Regione, per la determinazione delle tariffe di conferimento in discarica.

5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è redatto in sostituzione di quello vigente, ai sensi dell’articolo 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, secondo i principi fissati dalle norme comunitarie.


Art. 10

Piano d’ambito

1. Il piano d’ambito definisce il complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO di riferimento.

2. Il piano d’ambito è redatto sulla base delle indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti e nel rispetto dei relativi criteri.

3. Il piano d’ambito cura altresì:

a) l’analisi dei piani comunali di raccolta differenziata, qualora i comuni appartenenti all’ambito li abbiano già predisposti ovvero la redazione dei piani comunali di raccolta (PCR) e dei piani comunali della raccolta differenziata (PCRD), ivi comprese le modalità di gestione dei centri di raccolta nei comuni (CR);

b) le modalità di gestione, alla scala dell’ATO, dei servizi e degli impianti relativi allo smaltimento, al riciclo ed al riuso dei rifiuti;

c) la descrizione del modello gestionale che si vuole adottare per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;

d) la descrizione delle fasi temporali in cui il piano si articola, dalla situazione attuale fino alla situazione a regime, dopo il superamento dell’emergenza;

e) la descrizione delle singole fasi in termini di:

1) investimenti (attrezzature, mezzi, impianti);

2) costi gestionali (personale, materiali di consumo);

3) obiettivi di raccolta differenziata;

4) enti coinvolti;

5) popolazione coinvolta in termini di tipologia e di territorio;

6) impianti che si prevedono di utilizzare ad integrazione di quelli già esistenti;

7) trattamento del rifiuto;

8) sbocco del materiale trattato (riutilizzo);

9) destinazione dei sovvalli;

f) la descrizione delle fasi economiche correlate alle fasi temporali;

g) l’analisi dei costi, ai fini della loro totale copertura;

h) l’individuazione delle fonti di finanziamento, nonché delle modalità di copertura dei costi non finanziabili o non finanziati;

i) la descrizione della procedura di controllo del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali del piano, con la specifica degli indicatori e dei relativi valori di riferimento;

l) l’impostazione del contratto di servizio, evidenziando lo standard minimo ed i servizi aggiuntivi, comprensivi dei relativi costi, volti a migliorare lo standard;

m) gli interventi finalizzati all’autosufficienza impiantistica dell’ATO, inclusa la programmazione e la localizzazione degli impianti previsti.

4. La S.R.R. adotta il piano d’ambito ed il relativo piano economico-finanziario di supporto entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, trasmettendolo entro dieci giorni all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. L’Assessorato medesimo, entro i successivi novanta giorni, verifica la conformità del piano d’ambito al piano regionale di gestione dei rifiuti. Il termine può essere sospeso soltanto per una volta, ove siano necessarie richieste istruttorie e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste. Trascorso il termine di novanta giorni, calcolato al netto del lasso di tempo necessario per l’acquisizione delle informazioni supplementari, il piano d’ambito acquisisce piena efficacia.

5. Il piano d’ambito è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti.

Le variazioni strettamente necessarie all’adeguamento a nuove disposizioni o indirizzi di livello europeo, statale o regionale sono comunicate alla Regione e sono sottoposte alla verifica di conformità.

6. Le previsioni contenute nel piano d’ambito sono vincolanti per gli enti soci, nonché per i soggetti che ottengano l’affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti.

7. La mancata adozione del piano d’ambito preclude la concessione di eventuali contributi europei, statali e regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.


Art. 11

Azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti

1. La Regione, gli enti locali e le S.R.R., per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), favoriscono e sostengono, attuando quanto previsto nel piano di azione del programma operativo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013:

a) azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

b) iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

c) campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l’adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

2. La Regione promuove con soggetti pubblici e privati accordi che definiscano specifiche linee di azione per favorire la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti, attuando quanto previsto nel Piano di Azione del P.O. FESR 2007-2013.

3. L’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità predispone ulteriori linee guida per indirizzare tutti i soggetti interessati verso le migliori pratiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti.

4. La Regione definisce iniziative per l’attivazione degli accordi e dei contratti di programma previsti dall’articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per l’introduzione nel territorio dei criteri di fiscalità ecologica di riduzione, prevenzione e minimizzazione dei rifiuti oltre che per stimolare la creazione di nuove imprese nel campo delle nuove tecnologie ambientali, del riciclo e riuso dei rifiuti e dello sviluppo sostenibile e promuovere la realizzazione completa delle filiere produttive per il riciclaggio delle materie da rifiuto.


Art. 12

Azioni per favorire la raccolta differenziata e le forme di recupero

1. In conformità alla normativa comunitaria ed ai principi da questa desumibili, trovano applicazione:

a) le misure contenute nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico operanti nel territorio della Regione coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti dal riuso e riciclo di materie derivanti dalla raccolta differenziata, nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo;

b) le misure contenute nel Piano nazionale di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, sentite le competenti Commissioni legislative dell’Assemblea regionale Siciliana, emana con proprio decreto le disposizioni attuative del comma 1 e quelle necessarie a promuovere le produzioni di beni materiali mediante l’impiego di materie derivanti dalla raccolta differenziata, rispondenti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio, incluso l’accesso prioritario ad agevolazioni e finanziamenti pubblici, purché tali produzioni utilizzino una quota non inferiore al 30 per cento di rifiuti che devono provenire da raccolta effettuata nella Regione.

3. La Regione promuove, con le reti della media e grande distribuzione di vendita, protocolli d’intesa finalizzati alla riduzione degli imballaggi e dei contenitori monouso, al maggiore impiego di imballaggi riutilizzabili ed alla diffusione di prodotti sfusi con erogatori alla spina, nonché ad ogni altra idonea iniziativa indirizzata alla riduzione, prevenzione e minimizzazione della produzione di rifiuti.

4. La Regione indica nel piano di bonifica delle aree inquinate e, più in generale, in tutti gli strumenti di pianificazione interessati al ripristino di particolari aree, gli interventi per i quali può essere impiegata nelle operazioni di ripristino la frazione organica stabilizzata (FOS) proveniente dai sistemi di trattamento prima del conferimento in discarica e le caratteristiche della stessa in rapporto ai livelli di contaminazione stabiliti per i vari siti.


Art. 13

Riduzione della produzione dei rifiuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti assimilati.
Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita

1. Entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e fatti salvi i contratti di fornitura di beni e servizi eventualmente in corso, la Regione, le province, i comuni e gli altri enti, istituti, società ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, impiegano, per le proprie necessità, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili, in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno. I soggetti di cui al presente comma sono, altresì, tenuti entro il medesimo periodo e per la stessa percentuale, ad utilizzare manufatti di plastica riciclata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti hanno altresì l’obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere.

3. L’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità promuove intese e convenzioni con le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali per incentivare l’uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie, per promuovere la raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce d’inchiostro per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant’altro stabilito dal piano regionale nonché per disincentivare l’utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.

4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile ai fini della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e commerciali è data, a parità delle altre condizioni, al richiedente che presenta comparativamente, in termini di quantità, il miglior bilancio rifiuti.

5. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l’uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale di gestione dei rifiuti.


Art. 14

Potere sostitutivo

1. A far data dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, su segnalazione dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi:

a) mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 dell’articolo 7 o mancata elezione degli organi delle S.R.R., nei termini previsti dalla presente legge;

b) mancata adozione del piano d’ambito;

c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti;

d) mancato espletamento delle procedure per l’affidamento del servizio e degli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove i sindaci ed i presidenti della provincia non diano corso agli adempimenti necessari, previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell’esercizio dei relativi poteri, all’adozione della delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi della società commissariata ed all’avvio delle consequenziali azioni di responsabilità. Il commissario straordinario assume altresì le funzioni rivestite dai sindaci e dal presidente della provincia nella S.R.R. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell’incarico è disposto con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell’incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi della S.R.R.

3. Costituisce grave violazione di legge da parte degli enti locali interessati:

a) l’approvazione dei bilanci di previsione in assenza dell’allegato di cui all’articolo 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento ai bilanci delle S.R.R.;

b) la violazione degli adempimenti di cui alle lettere da a) a g) dell’articolo 4, comma 2.

4. In presenza delle condizioni di cui al comma 3, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica dispone, previa diffida non inferiore a novanta giorni, la nomina di commissari straordinari e contestualmente la decadenza degli organi delle amministrazioni interessate ai quali debba ascriversi la violazione. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una sola volta, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo dell’incarico è disposto con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione dell’incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi decaduti.

5. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), i commissari straordinari sono autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori della TIA, in coerenza allo standard di cui all’articolo 15, comma 4.

6. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, ove a causa delle violazioni di cui al comma 3 o della mancata adozione delle ordinanze di cui agli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, derivino situazioni di rischio per l’igiene e la sanità pubblica accertate da parte dell’autorità sanitaria competente per territorio o per materia, l’intervento sostitutivo può essere disposto con decreto del Presidente della Regione, adottato anche in assenza di previa diffida, su proposta dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, di concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. In questo caso, l’eventuale adeguamento della TARSU o della TIA ha luogo con riferimento alla media delle aliquote applicate dalle amministrazioni comunali comprese negli ambiti territoriali ottimali attualmente costituiti. Il commissariamento comporta la decadenza degli organi degli enti ai quali sia da ascriversi l’omissione, nonché l’avvio della consequenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale.

7. Gli oneri conseguenti all’attività del commissario straordinario sono posti a carico dell’ente interessato.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI


Art. 15

Disciplina dell’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all’articolo 19, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le stesse società, avvalendosi dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, provvedono ad individuare, sulla base del piano d’ambito e nel rispetto dell’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione ad opera dei singoli comuni della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi. La stipula e la sottoscrizione del contratto d’appalto relativo ai singoli comuni compresi nella S.R.R. hanno luogo fra l’appaltatore e la singola amministrazione comunale, che provvede direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e verifica l’esatto adempimento del contratto.

2. Al completamento del primo triennio di affidamento, e successivamente con cadenza triennale, la S.R.R., anche su segnalazione di singoli comuni, procede alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni. Nel caso sia accertato che, a livello nazionale o regionale, il costo medio applicato a parità di prestazioni, sia inferiore per non meno del 5 per cento rispetto a quello praticato dal gestore, i comuni fino all’affidamento del nuovo appalto con le modalità di cui al comma 1 possono recedere dal contratto di appalto e provvedere ad un’autonoma organizzazione del servizio sul proprio territorio, salvo che l’affidatario dell’appalto non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, l’affidamento da parte dei singoli comuni è effettuato a condizione che:

a) garantiscano il raggiungimento dei medesimi risultati del servizio e livelli di raccolta differenziata, in quantità e qualità, previsti nel piano d’ambito;

b) utilizzino il personale a qualsiasi titolo trasferito alle società ed ai consorzi d’ambito esistenti alla data di approvazione della presente legge, corrispondendo alla S.R.R. i relativi oneri;

c) mantengano a proprio carico la quota parte dei costi generali gravanti sulla S.R.R. per la gestione del medesimo servizio nell’intero ATO.

4. Fino all’approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l’appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la S.R.R. indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni compresi negli Ambiti Territoriali Ottimali. Nella indicazione dello standard si tiene conto del livello di effettiva riscossione dell’ultimo triennio solare. I comuni possono adeguare la TIA o la TARSU allo standard, fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel proprio bilancio le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.


Art. 16

Capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti

1. Nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di uniformare nel territorio della Regione il servizio di gestione integrata dei rifiuti, sia relativamente agli affidamenti, alle gestioni dirette ed alle concessioni esistenti oltreché in ordine a quelli futuri, il Presidente della Regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto emana un capitolato generale della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia e lo schema di un contratto a risultato per il conseguimento delle percentuali di raccolta differenziata stabilite dall’articolo 9, comma 4, lettera a). Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sono adeguati, anche in variante al contratto principale, i capitolati speciali di appalto e i contratti di servizio in essere tra le società, i consorzi d’ambito e i comuni.

2. Ai fini dell’affidamento della gestione di cui all’articolo 15, la S.R.R. definisce altresì un capitolato speciale d’appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.


Art. 17

Disposizioni relative all’affidamento del servizio e al capitolato generale

1. I contratti di appalto con i soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il capitolato generale di cui all’articolo 16 prevede idonea fidejussione rilasciata ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, a garanzia dell’eventuale riscossione dell’intero gettito stimato della tariffa integrata ambientale.

3. Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno 5 chilometri dal perimetro del centro abitato.


Art. 18

Accelerazione delle procedure autorizzative

1. Ai fini della più celere attivazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti, incluse le discariche, il dipartimento competente dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità adotta le procedure di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e individua, per ciascuna istanza di approvazione o autorizzazione, un responsabile unico del procedimento.

2. Entro quindici giorni dall’acquisizione dell’istanza, il responsabile del procedimento richiede a tutti i soggetti competenti il proprio parere motivato, da esprimere entro e non oltre tre mesi dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente il predetto termine, il parere si intende favorevolmente reso.

3. Il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi che deve concludere l’istruttoria entro centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa istanza con un parere unico motivato, di assenso o diniego.

4. Le conclusioni della conferenza di servizi sono valide se adottate a maggioranza dei componenti.

5. Il provvedimento finale è rilasciato dal competente dipartimento dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità e sostituisce ogni altra approvazione e/o autorizzazione di legge, fatte salve quelle di competenza statale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 19

Norme transitorie

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d’ambito costituiti ai sensi dell’articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell’Assessorato stesso o dell’Assessorato regionale dell’economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all’amministrazione, per le finalità di cui all’articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d’ambito accertate alla data del 31 dicembre 2009 e all’accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d’ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell’articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.

2. Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d’ambito in corso confluiscono in un’apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio.

3. In ragione dell’estinzione delle società e dei consorzi d’ambito il regime transitorio per le diverse tipologie di affidamento in essere è disciplinato in conformità con quanto previsto dall’articolo 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 8 dell’articolo 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall’articolo 15, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4. Nel caso in cui, per effetto della modifica degli Ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga per una parte del territorio mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali e per la rimanente parte mediante gestione diretta, la durata di quest’ultima non può eccedere la durata dell’appalto esterno. Resta ferma la facoltà della S.R.R. di affidare, anche prima di tale scadenza, la gestione del servizio all’appaltatore individuato ai sensi dell’articolo 15.

5. Nel caso in cui per effetto della modifica degli ambiti territoriali ottimali e della costituzione delle S.R.R., il servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolga mediante affidamento esterno a soggetti imprenditoriali diversi, il subentro del gestore individuato ai sensi dell’articolo 15, ha luogo alla scadenza dei singoli contratti la cui durata può essere prolungata solo nei casi consentiti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.

7. Sulla base dei criteri concertati fra l’amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società d’ambito; b) i consorzi d’ambito; c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d’ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l’assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L’assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l’originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell’articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all’esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all’articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell’appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l’erogazione delle retribuzioni.

9. Fermo restando l’obbligo del ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 45 della legge regionale n. 2/2007, le S.R.R. non possono procedere per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad alcuna assunzione.

10. In deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità, il personale delle S.R.R. può altresì essere utilizzato per servizi aggiuntivi svolti direttamente dagli enti locali.

11. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione integrata dei rifiuti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla adozione dei corrispondenti atti adottati in attuazione della presente legge.

12. Fino all’effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d’ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.


Art. 20

Rinvio dinamico

1. I rinvii operati dalla presente legge alla legislazione statale si intendono effettuati in senso dinamico.


Art. 21

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 aprile 2010.

LOMBARDO

L’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità

RUSSO

L’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica

CHINNICI

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente

DI MAURO

Redazione

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