Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti

E’ in corso di esame all’ARS il disegno di legge contenente “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”. E’ prevista la sua approvazione prima dell’estate.

Di seguito il disegno di legge nel testo esitato dalla competente commissione legislativa con la relazione di accompagnamento.

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ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Disegno di legge n. 568/A



Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti



presentato dal Presidente della Regione

su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità

il 24 maggio 2010

(…)

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE LEGISLATIVA

‘AMBIENTE E TERRITORIO: Lavori pubblici, assetto del

territorio, ambiente, foreste, comunicazioni,

trasporti, turismo e sport’

Presentata il 17 giugno 2010

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge vuole essere una parziale modifica di talune norme relative al sistema degli appalti pubblici in Sicilia incentrato sulla legge regionale n. 7 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni, che ha operato un recepimento con rinvio statico alle previsioni della legge statale 11 febbraio 1994, n. 109. Nelle more di una riforma più organica dell’intero impianto normativo si è ritenuto indispensabile cercare di risolvere talune criticità dell’attuale legislazione, sia sul versante del criterio di aggiudicazione sia su quello della intervenuta norma che ha rimodulato l’assetto organizzativo degli Assessorati e dei Dipartimenti regionali.

Per rispondere alle predette esigenze si è, pertanto, ritenuto opportuno modificare le norme che riguardano l’Osservatorio; aggiornare la Commissione regionale per i lavori pubblici, alla luce del nuovo assetto istituzionale dell’Assessorato dei lavori pubblici, oggi Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, come introdotto dalla recente legge di riforma dell’Amministrazione regionale (legge regionale 19/2008); rivedere le competenze degli UREGA, ora denominati URPA; ma soprattutto sono stati rivisitati i criteri di aggiudicazione degli appalti, rendendoli coerenti con la normativa statale; infine è stato ridisegnato il sistema dell’aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario.

Di rilievo, nel superiore contesto, l’introduzione di una disposizione volta ad assicurare la legalità e la sicurezza dei lavoratori.

Il disegno di legge è composto da dieci articoli, inclusa la norma finale di entrata in vigore.

Con l’articolo 1 è stato ridisciplinato l’Osservatorio regionale che, originariamente intestatario di funzioni anche di collegamento con l’Autorità per la vigilanza limitatamente ai lavori pubblici, con il nuovo impianto viene ridenominato come ‘Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi’. Permane la sua istituzione presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e lo svolgimento dei compiti precedentemente attribuiti. Tali compiti sono stati, nondimeno, ampliati, così come è stato determinato il numero minimo dell’apparato burocratico. In particolare, l’Osservatorio fungerà non solo da soggetto terminale di tutta la complessa attività che investe gli appalti pubblici, ma anche come soggetto tenuto:

– a creare un archivio contenente l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese, i dati relativi all’impiego della manodopera e alla tutela e sicurezza del lavoro;

– a concorrere nell’adozione di atti di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre Regioni, nella promozione della qualità delle procedure e della qualificazione degli operatori economici;

– ad elaborare linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;

– a monitorare i contratti;

– a promuovere iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi;

– alla pubblicazione degli atti di appalto;

– alla creazione e funzionamento del sito informatico;

– alla collaborazione nella determinazione dei costi standardizzati per titolo di lavoro.

Con l’articolo 2 viene mantenuta la pregressa disciplina relativa ai pareri sui progetti, rimodulando, per rispondere alle novità di cui alla citata legge regionale n. 19/2008, la Commissione regionale dei lavori pubblici.

Con l’articolo 3 è stata ridisegnata l’intera disciplina riguardante gli UREGA. L’assetto funzionale e organizzativo è stato, infatti, completamente innovato, ad iniziare dalla sua denominazione originaria (UREGA) mutata in Ufficio regionale pubblici appalti (U.R.P.A). In particolare, pur essendo stata mantenuta l’articolazione (URPA centrale e URPA sezionali) è stata estesa la competenza di ciascuno sia sotto il profilo oggettivo (estensione dell’ambito di riferimento non solo ai lavori pubblici ma anche alle forniture di beni e servizi) sia sotto quello del valore economico (la sezione centrale è competente per gli appalti di lavori di importo superiori a 750.000 euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 500.000 euro; le sezioni provinciali sono competenti per appalti di lavori di importo superiore a 750.000 euro nonché appalti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria e inferiore a 500.000 euro).

E’ stata, altresì, prevista una riqualificazione del ruolo degli URPA attraverso l’attribuzione di un nuovo valore giuridico attribuito all’atto finale del procedimento di gara dagli stessi posto in essere. Infatti, tale atto non sarà costituito da una mera attività materiale, bensì dall’aggiudicazione provvisoria, offrendo puntuali soluzioni anche alle problematiche connesse alla competenza decisionale su eventuali reclami e opposizioni.

Chiarita è stata anche la problematica connessa all’obbligatorietà del seguito procedimentale, nel caso in cui l’ente interessato chieda l’intervento dell’URPA per appalti di importo inferiori a quello sopra citato. In tal caso, è stato disposto che l’URPA sia tenuta a dare seguito alla richiesta.

Un’ulteriore novità è costituita dalla introduzione del principio costituzionale di sussidiarietà attraverso l’attribuzione di una funzione di supporto di ciascuna URPA con l’altra nella costituzione di commissioni ulteriori anche nell’ottica della accelerazione delle procedure di affidamento.

Altro aspetto critico risolto è quello riguardante l’ambito delle competenze degli enti e degli URPA. A tal fine, viene disposto che gli enti sono tenuti a stabilire l’oggetto del contratto e le parti essenziali del suo contenuto e il procedimento da adottare per la scelta del contraente nonché a trasmettere il progetto e/o piano, il capitolato d’oneri e il provvedimento di approvazione. Tutti gli atti successivi, tranne la pubblicazione, vengono intestate agli URPA e si concluderanno con l’aggiudicazione provvisoria.

Altra novità introdotta è quella diretta alla precostituzione di atti di indirizzo e di uniformità di comportamento da parte di tutti gli URPA, prevedendosi una Conferenza dei presidenti.

Un’ulteriore innovazione riguarda i criteri di aggiudicazione degli appalti sia sopra che al di sotto del milione di euro. A tal fine si è provveduto, con l’articolo 4, a modificare la normativa regionale vigente in materia rendendola coerente con quella statale.

Con l’articolo 5 è stata rielaborata la complessa vicenda riguardante l’aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, prevedendosi anche che, nel caso di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture ove sia presentato ricorso amministrativo e/o giudiziario, non viene precluso il seguito procedimentale ai fini della consegna dei lavori o dell’ esecuzione della fornitura e del servizio. Nello stesso tempo, è stato disciplinato tutto il procedimento riguardante eventuali rilievi e contestazioni, individuando gli organi competenti a decidere.

La norma, concernente la revisione dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all’articolo 6, prevede esclusivamente aggiornamenti tecnici, dovuti alle nuove denominazioni dell’Assessorato e del Dipartimento competenti a seguito della riforma dell’Amministrazione regionale.

L’articolo 7 introduce per l’impresa aggiudicataria dei lavori l’obbligo di comunicare entro quindici giorni dall’aggiudicazione l’elenco delle ditte affidatarie di opere in subappalto.

Per rispondere alle indicazioni provenienti dal documento ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione’, condiviso dalla Giunta regionale con delibera n. 514 del 4 dicembre 2009, è stato introdotto l’articolo 8 nell’ambito dell’impianto normativo in materia di appalti.

Attesa la particolare realtà siciliana interessata da un alto tasso di penetrazione mafiosa nell’ economia, si è ritenuto di attribuire alla Regione ed alle amministrazioni appaltanti la possibilità di avvalersi delle indicazioni del ‘Codice Antimafia’, stipulando protocolli d’intesa o patti volti a dare concrete risposte alla esigenza di assicurare e garantire la legalità degli appalti e la sicurezza dei lavoratori.

Con l’articolo 9 sono state dettate infine le norme transitorie, prevedendo che le disposizioni della novella legislativa trovino applicazione per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione di gare siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

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DISEGNO DI LEGGE DELLA IV COMMISSIONE

Esitato il 17 giugno 2010

Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti

CAPO I

Disposizioni in materia di organi e procedure relative

a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Art. 1.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi

e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture

l. All’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente: ‘Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture’ e sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono sostituiti dai seguenti:

‘17. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio regionale di cui al comma 21, per i contratti di importo superiore a centocinquantamila euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Osservatorio d’intesa con l’Autorità:

a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo e l’importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500 mila euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all’Osservatorio regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell’anno precedente, secondo le modalità rese note dall’Osservatorio regionale, d’intesa con l’Autorità. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, anche su segnalazione dell’Osservatorio regionale, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione è elevata a 51.545 euro se sono forniti dati non veritieri.

18. I dati di cui al comma 17 relativi a lavori, forniture di beni e di servizi di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati all’Osservatorio regionale di cui al comma 21 che li trasmette all’Autorità.

20. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a stipulare, previo parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, apposita convenzione con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l’organo è preposto, fermo restando l’obbligo della collaborazione dell’Osservatorio regionale di cui al comma 21 con la sezione centrale dell’Osservatorio dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativamente allo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale.

21. L’Osservatorio per l’accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all’articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, assume la denominazione di Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

22. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici costituisce ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell’Assessore regionale per le infrastrutture e le mobilità. Al predetto ufficio speciale è preposto un dirigente regionale. In considerazione della tipicità e stabilità delle funzioni di controllo e vigilanza, di impulso, di indirizzo e di coordinamento in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in Sicilia, la dotazione organica dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è determinata in almeno cinquanta unità, facenti parte dell’organico regionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

23. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l’efficienza e minimizzare l’onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2 dell’articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei contratti pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all’intero ciclo di realizzazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, hanno l’obbligo di rapportarsi esclusivamente con l’Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi informativi e statistici.

24. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l’interscambio delle informazioni con l’Osservatorio centrale e garantisce l’accesso agli altri osservatori regionali ed ai vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o utilizzare le informazioni.

25. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di gestione.

26. L’Osservatorio regionale dei contratti pubblici svolge i seguenti compiti:

a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture e sul rispetto delle normative statali e regionali in materia e di quelle sulla sicurezza e sulla tutela del lavoro nonché delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni. In particolare, oltre ad evidenziare, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, rientrano tra i compiti dell’Osservatorio le attività relative:

1) alla gestione e all’aggiornamento dei dati sui contratti pubblici mediante la creazione di un archivio contenente l’anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell’appalto, i dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro, i dati relativi all’intero ciclo dell’appalto;

2) all’elaborazione dei dati acquisiti ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull’andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, servizi e forniture;

3) alla definizione di standard uniformi di informazioni sui contratti pubblici nella realizzazione del profilo del committente;

4) all’assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dalle lettere g) e h) del presente comma e dalle norme comunitarie e statali;

b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei lavori, delle opere, dei servizi e delle forniture pubbliche eseguiti nel territorio regionale;

c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le altre regioni e con i competenti organismi statali, nonché promuove la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, ad esse addette, attraverso:

1) l’elaborazione, in collaborazione con i soggetti interessati, di linee guida e documenti di gara nonché altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l’affidamento e la gestione degli appalti;

2) l’elaborazione e la proposta di modifiche ai bandi tipo adottati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, dipendenti anche da nuove disposizioni normative;

3) iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici;

d) realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e dati nonché le buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;

e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;

f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti e all’uniformità degli indirizzi interpretativi in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

g) espleta la pubblicazione informatica del ‘Notiziario regionale sugli appalti e le concessioni di cui alla presente normativa’ includente, le forniture di beni e di servizi, per la messa a disposizione delle stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle problematiche procedurali presentatesi;

h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti locali;

i) cura la vigilanza e il controllo dei contratti pubblici promuovendo le opportune iniziative, ivi compreso l’intervento ispettivo anche attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche nell’espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;

l) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana una relazione sull’andamento del settore degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;

m) collabora, su richiesta della sezione centrale dell’Osservatorio, alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale;

n) richiede ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nonché agli operatori economici che ne siano in possesso, i documenti, le informazioni e i chiarimenti relativamente ai contratti pubblici. In caso di omessa o ritardata evasione della richiesta, senza giustificato motivo, l’Osservatorio regionale comunica le risultanze all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini sanzionatori.’;

b) il comma 27 è soppresso;

c) al comma 28 le parole ‘lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘contratti pubblici di lavori, servizi e forniture’;

d) il comma 29 è soppresso.

Art. 2.

Commissione regionale dei lavori pubblici

1. All’articolo 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’;

b) il comma 15 è sostituito dal seguente:

‘15. La Commissione regionale è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che assume la funzione di Presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente o da un suo delegato, dal dirigente generale del dipartimento regionale dell’urbanistica o da un suo delegato, dall’avvocato generale della Regione o da suo delegato, dall’ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.’;

c) il comma 16 è sostituito dal seguente:

‘16. Al Presidente della Commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 7.’;

d) il comma 17 è sostituito dal seguente:

‘17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente, con qualifica tecnica, del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nominato dal Presidente della Commissione regionale.’;

e) al comma 18 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’.

Art. 3.

Ufficio regionale per l’espletamento di gare per gli appalti pubblici

di lavori, forniture e servizi

1. All’articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, la rubrica è sostituita dalla seguente ‘Ufficio regionale per l’espletamento di gare per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi’ e sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole ‘ l’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici.’ sono sostituite dalle seguenti ‘ l’ Ufficio regionale per l’ espletamento di gare per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, di seguito denominato U.R.P.A.’;

b) al comma 4 le parole ‘a 1.250 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti ‘a 750 mila euro, per servizi e forniture di importo a base d’asta annuo pari o superiore a 500 mila euro’;

c) al comma 5 le parole ‘a 1.250 migliaia di euro’ sono sostituite dalle seguenti ‘a 750 mila euro, per servizi e forniture di importo a base d’asta annuo pari o superiore alla soglia comunitaria e inferiori a 500 mila euro’;

d) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

‘5 bis. Per gli appalti pubblici di cui ai commi 4 e 5, gli enti indicati nell’articolo 2, comma 2, lettera a), che vi provvedono a mezzo del responsabile del procedimento, sono tenuti ad avvalersi dell’U.R.P.A.. Gli stessi enti, su proposta del responsabile del procedimento e deliberazione della Giunta e/o dell’organo esecutivo per gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), possono avvalersi, senza necessità di alcuna motivazione, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall’importo dell’appalto, e le sezioni sono tenute a dare seguito alla loro richiesta.’;

e) dopo il comma 5 bis sono inseriti i seguenti:

‘5 ter. Ciascun U.R.P.A. svolge anche una funzione di supporto nei confronti degli altri U.R.P.A., a ciascuno dei quali è consentito costituire commissioni, secondo quanto previsto dal comma 9 bis, per accelerare le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori e/o opere, servizi e forniture. In tal caso, il presidente della sezione anche centrale avvia il procedimento per la costituzione della commissione che deve provvedere all’espletamento della gara.

5 quater. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, su deliberazione adottata dalla Giunta regionale e previo parere della competente Commissione legislativa dell’ Assemblea regionale siciliana.

5 quinquies. Per gli appalti pubblici da affidarsi a cura dell’U.R.P.A., ivi compresi quelli per i quali è richiesto l’intervento dello stesso ufficio, gli enti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), sono tenuti a stabilire l’oggetto del contratto e le parti essenziali del suo contenuto, nonché il procedimento da adottare per la scelta del contraente e a trasmettere al predetto ufficio, il progetto e/o piano, il capitolato d’oneri e il provvedimento di approvazione.

5 sexies. Tutti gli atti successivi alla trasmissione di cui al comma 5 quinquies per pervenire all’affidamento dell’appalto pubblico, fino all’aggiudicazione provvisoria o, nel caso di procedure ristrette, per la formazione della graduatoria, rientrano nella competenza dell’U.R.P.A. che, a tal fine, entro venti giorni predispone il bando di gara, in conformità al bando tipo, indicandovi il procedimento e il criterio di aggiudicazione. Il bando predisposto è inoltrato al responsabile unico del procedimento dell’ente interessato per la pubblicazione secondo le modalità indicate nell’articolo 29 ed è restituito immediatamente, da quest’ultimo, sottoscritto con dichiarazione di avvenuta pubblicazione.

5 septies. I verbali concernenti le decisioni adottate e quelli relativi all’aggiudicazione provvisoria o alle determinazioni della commissione giudicatrice in caso di procedura ristretta, sono trasmessi dall’U.R.P.A. subito dopo la decorrenza dei termini previsti nell’articolo 21 bis all’ente appaltante mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mano, per l’approvazione. Al responsabile del procedimento è assegnato il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento per l’approvazione, salva la possibilità di motivato provvedimento di diniego. Qualora entro il predetto termine pervengano reclami o contestazioni e il responsabile del procedimento li ritenga fondati, il medesimo provvede a restituire i verbali per le ulteriori determinazioni dell’U.R.P.A. Quest’ultimo Ufficio subito dopo l’adozione delle predette determinazioni provvede alla trasmissione all’ente appaltante. L’approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell’effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti all’appalto, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della gara.

5 octies. Con l’approvazione di cui al comma 5 septies, l’aggiudicazione diviene definitiva. Gli atti successivi all’aggiudicazione o alle determinazioni della commissione dell’U.R.P.A., ivi compresi gli avvisi e le comunicazioni previsti dalle vigenti disposizioni, sono posti in essere dal responsabile del procedimento della stazione appaltante.

5 nonies. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità. La gara è espletata nella seduta ordinaria successiva alla scadenza del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione’;

f) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati;

g) al comma 9, lettera a) le parole ‘un dirigente amministrativo dell’Amministrazione regionale o un dirigente dell’amministrazione statale anche a riposo’ sono sostituite dalle seguenti ‘un dirigente, anche a riposo, dell’ Amministrazione regionale o dell’ Amministrazione statale’;

h) al comma 9, lettera b) le parole ‘dei lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘delle infrastrutture e della mobilità’;

i) al comma 9 bis le parole ‘Il presidente di ciascuna sezione provinciale’ sono sostituite dalle seguenti ‘Il componente della sezione provinciale di cui alla lettera a) che assume il ruolo di Presidente’ e le parole ‘dei lavori pubblici.’ sono sostituite dalle seguenti ‘delle infrastrutture e della mobilità.’;

l) alla fine del comma 9 ter è aggiunto il seguente periodo: ‘Qualora non sia possibile costituire la seconda commissione per assenza o impedimento del dirigente di cui alla lettera b) o del dirigente supplente ovvero qualora le due commissioni siano impegnate nell’espletamento di gare di appalto e sia necessario istituire una ulteriore commissione, il presidente della sezione provinciale chiede al dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, di potersi avvalere del supporto dei componenti le commissioni e dei dirigenti di altre sezioni provinciali. L’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, con proprio decreto, su proposta del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, designa i soggetti chiamati a far parte, per lo specifico appalto pubblico, della seconda o ulteriore commissione, scegliendoli tra i componenti le commissioni di cui alle lettere a) e b) o fra i dirigenti della segreteria tecnico-amministrativa dei predetti uffici.’;

m) al comma 9 quater le parole ‘alla seconda commissione costituita ai sensi del comma 9 bis.’ sono sostituite dalle seguenti ‘alla seconda e all’ulteriore commissione costituite, rispettivamente, ai sensi dei commi 9 bis e 9 ter.’;

n) al comma 10 dopo le parole ‘dei lavori’ sono aggiunte le seguenti ‘, dei servizi e delle forniture’;

o) al comma 12 bis le parole ‘dell’Ispettore generale dell’Ispettorato tecnico dell’ Assessorato regionale dei lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘del dirigente generale dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità’;

p) al comma 13 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’;

q) al comma 15 le parole ‘di lavori pubblici.’ sono sostituite dalle seguenti ‘di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.’;

r) dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

‘19 bis. L’uniformità di indirizzo ed il coordinamento operativo delle sezioni sono assicurati dalla Conferenza dei presidenti, convocata dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità o, per sua delega, dal dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con preavviso di almeno quarantotto ore. Nei casi di urgenza, su richiesta motivata di uno dei presidenti delle sezioni provinciali, la Conferenza è indetta con preavviso di ventiquattro ore. Compongono la Conferenza: l’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, il dirigente responsabile dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, il presidente della sezione centrale e i presidenti delle sezioni provinciali. La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità o, in sua assenza, dal dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. La validità delle adunanze richiede la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le eventuali deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario preposto alla segreteria della sezione centrale o da altro funzionario delegato dal presidente della sezione centrale. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario. Le deliberazioni della Conferenza, quando riguardino atti di indirizzo o istruzioni amministrative di carattere generale, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana nel sito web dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici e nel sito web della sezione centrale’.

Art. 4.

Criteri di aggiudicazione. Commissioni giudicatrici

1. All’articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 17 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

‘l bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto all’offerente al quale è assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità della offerta, la stazione appaltante o la subcommissione per la verifica delle offerte anomale, ove istituita, richiede, per iscritto, all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All’offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. La stazione appaltante, ovvero la subcommissione per la verifica delle offerte anomale, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara o nell’avviso di gara, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto dal presente comma. All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile e procede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, salva la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità della offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.’;

b) il comma 1 bis 1 è sostituito dal seguente:

‘l bis 1. Relativamente agli appalti di lavori pubblici di valore pari o inferiore a 1.000.000 di euro, qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, l’amministrazione può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, aggiudicando l’appalto all’offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso, che risulta pari, o in mancanza, che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia come determinata al comma 1 bis. Le medie di cui al presente comma e al comma 1 bis sono calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondata alla unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.’;

c) il comma 1 bis 2 è abrogato;

d) il comma 1 bis 4 è abrogato;

e) il comma 1 bis 5 è abrogato;

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

‘3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato d’oneri o il bando di gara devono indicare i criteri di valutazione e precisare la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all’elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara o nel capitolato d’oneri l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che sono indicati nel bando di gara. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare, con un unico parametro numerico finale, l’offerta più vantaggiosa.’.

Art. 5.

Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso

di ricorso amministrativo e/o giudiziario

1. L’articolo 21 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

’21 bis. Aggiudicazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario – 1. L’aggiudicazione provvisoria deve essere pubblicata per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. All’aggiudicatario, ove non presente alla seduta di gara nella quale è stato redatto il verbale di aggiudicazione provvisoria, deve essere data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento.

2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei cinque giorni successivi a quello di completamento della procedura nella quale si dichiara l’aggiudicazione provvisoria, quest’ultima è immediatamente trasmessa all’organo competente all’approvazione.

3. In caso di rilievi o di contestazioni, intervenuti nei cinque giorni di cui al comma 2, il presidente di gara è tenuto a decidere entro il termine di cinque giorni dalla loro trasmissione.

4. Il termine di cui al comma 3 è prorogabile di ulteriori cinque giorni, qualora i rilievi o le contestazioni afferiscano a questioni applicative di norme particolarmente complesse. Decorso il termine, eventualmente prorogato, il verbale di aggiudicazione provvisoria deve essere immediatamente trasmesso all’organo competente all’approvazione. In caso di conferma dei risultati dell’aggiudicazione provvisoria, da effettuare nei tre giorni successivi dalla ricezione degli atti da parte dell’organo competente, il presidente rimette i risultati che si intendono definitivi, salvi diversi provvedimenti adottabili dall’organo competente, qualora non dovesse condividere le determinazioni del presidente di gara.

5. Fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale, l’ente appaltante, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori ovvero a richiedere la fornitura o il servizio all’aggiudicatario risultante dal provvedimento dell’organo competente approvativo dell’aggiudicazione provvisoria, senza attendere la definizione nel merito del giudizio.’.

Art. 6.

Revisione dei prezzi dei materiali da costruzione

1. All’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’; le parole ‘dell’ispettorato tecnico dei lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti’;

b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

‘a) il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, che la presiede, o un suo delegato;’;

c) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

d) al comma l, la lettera c) è soppressa;

e) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

‘d) quattro dirigenti del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, scelti dall’ Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;’;

f) al comma 1, alle lettere e), f) e i) le parole ‘per i lavori pubblici’ sono sostituite dalle seguenti ‘per le infrastrutture e la mobilità’.

Art. 7.

Obblighi di comunicazione per gli affidamenti in subappalto

1. Le imprese aggiudicatarie dei lavori sono tenute a comunicare entro quindici giorni dall’aggiudicazione l’elenco delle ditte affidatarie di opere in subappalto.

CAPO II

Norme in materia di sicurezza dei lavoratori. Disposizioni transitorie e finali.

Art. 8.

Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori

1. Dopo l’articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, è inserito il seguente:

‘Art. 20 bis. Clausole di legalità e di tutela dei lavoratori – 1. La Regione, al fine di sviluppare strategie comuni volte alla crescita della legalità del lavoro, alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori, promuove un patto per la diffusione delle buone pratiche sperimentate in materia, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le organizzazioni imprenditoriali ed anche tramite gli organi paritetici costituiti ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel caso di lavori di particolare complessità tecnica o rilevanza economica, ed in ogni caso per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, la Regione e le stazioni appaltanti promuovono la sottoscrizione di specifici protocolli tra le stazioni appaltanti stesse, le imprese appaltatrici, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni imprenditoriali e gli organismi paritetici, finalizzati alla realizzazione di ulteriori misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché a migliorare l’organizzazione del lavoro.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, possono essere utilizzate, oltre alle indicazioni di cui al Protocollo di legalità Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12 luglio 2005, le indicazioni riguardanti gli appalti pubblici di cui al documento ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica amministrazione’, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009. Resta salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di risoluzione del contratto previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni’.

Art. 9.

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice la gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 568 – Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (LOMBARDO) su proposta dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità (GENTILE) il 24 maggio 2010.

Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 25 maggio 2010.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 104 del 26 maggio 2010, n. 105 del 3 giugno 2010, n. 106 del 9 giugno 2010, n. 109 del 17 giugno 2010.

Deliberato l’invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 106 del 9 giugno 2010.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 45 del 16 giugno 2010.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 109 del 17 giugno 2010.

Relatore: on. Faraone Davide

Discusso dall’Assemblea nella seduta n. … del …

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. … del …

Redazione

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