Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti

In vigore dal 7 settembre le novita’ introdotte dalla legge 136 del 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 agosto.

E’ vietato il ricorso alla modalità di pagamento per contanti ed è altresì prevista l’apertura di un conto corrente dedicato per singolo appalto. Gli obblighi si applicano non solo alle stazioni appaltanti, ma anche agli affidatari per i rapporti con i subappaltatori e con i subcontraenti.

Le nuove regole trovano applicazioni anche ai concessionari di finanziamenti pubblici.

Questi gli articoli da segnalare, per ciò che concerne gli appalti:

– l’articolo 3 sulla tracciabilita’ dei flussi finanziari,

– l’art. 4 sul controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali,

– l’art. 5 sulla identificazione degli addetti nei cantieri,

– l’art. 6 sulle sanzioni,

– l’art. 9 sul reato di turbata liberta’ degli incanti,

– l’art. 10 sul delitto di turbata liberta’ del procedimento di scelta del contraente,

– l’art. 13 sulla Stazione unica appaltante 

Le novità in tema di tracciabilita’ dei flussi finanziari – secondo il Ministero – si applicherebbero solo ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge, ma sembra essere di diverso avviso l’Autorità sui Contratti Pubblici, secondo cui le novità troverebbero applicazione immediata, anche ai contratti in corso.

Giova evidenziare che una delle sanzioni previste dalla legge – in caso di inadempimento – è la risoluzione automatica del contratto.

. . . . .



Legge 13 agosto 2010 n. 136

Piano straordinario contro le mafie, nonche’ delega al Governo in

materia di normativa antimafia



(G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)

Art. 1. (Delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione)

Art. 2. (Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia)

Art. 3. (Tracciabilita’ dei flussi finanziari)

Art. 4. (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).

Art. 5. (Identificazione degli addetti nei cantieri)

Art. 6. (Sanzioni)

Art. 7. (Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di
accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di
prevenzione)

Art. 8. (Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)

Art. 9. (Modifica all’articolo 353 del codice penale, concernente il reato di
turbata liberta’ degli incanti)

Art. 10. (Delitto di turbata liberta’ del procedimento di scelta del
contraente)

Art. 11. (Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

Art. 12. (Coordinamenti interforze provinciali)

Art. 13. (Stazione unica appaltante)

Art. 14. (Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca
dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le
misure previste per i testimoni di giustizia)

Art. 15. (Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla
criminalita’ organizzata)

Art. 16. (Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 1.

(Delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione)


1. Il Governo e’ delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e’ adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e
amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalita’
organizzata, ivi compresa quella gia’ contenuta nei codici penale e
di procedura penale;

b) l’armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le
ulteriori disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa
di cui al comma 3;

d) l’adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate
dall’Unione europea.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione
della normativa vigente in materia di misure di prevenzione, il
Governo provvede altresi’ a coordinare e armonizzare in modo organico
la medesima normativa, anche con riferimento alle norme concernenti
l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’
organizzata, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle
misure di prevenzione:

1) che l’azione di prevenzione possa essere esercitata anche
indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale;

2) che sia adeguata la disciplina di cui all’articolo 23-bis della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano
essere richieste e approvate disgiuntamente e, per le misure di
prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita’
sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento
della richiesta della misura di prevenzione;

4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso
di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la
morte sopraggiunga nel corso del procedimento, che esso prosegua nei
confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa;

5) che venga definita in maniera organica la categoria dei
destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,
ancorandone la previsione a presupposti chiaramente definiti e
riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che
giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione e,
per le sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito
della pericolosita’ del soggetto; che venga comunque prevista la
possibilita’ di svolgere indagini patrimoniali dirette a svelare
fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni o dei singoli
beni;

6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l’udienza si svolga
pubblicamente anziche’ in camera di consiglio;

7) che l’audizione dell’interessato o dei testimoni possa avvenire
mediante video-conferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.

271, e successive modificazioni;

8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero
degli immobili sequestrati;

8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la
confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in
possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario e, in caso
di impugnazione del provvedimento di confisca, se la corte d’appello
non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso;

8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati,
anche d’ufficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per
non piu’ di due volte, in caso di indagini complesse o compendi
patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, previa
autorizzazione del pubblico ministero, gli esiti delle indagini
patrimoniali siano trasmessi al competente nucleo di polizia
tributaria del Corpo della guardia di finanza a fini fiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca
dei beni, che:

1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni
sono stati trasferiti o intestati fittiziamente ad altri;

2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni
localizzati in territorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva,
stabilendo che:

1) la revocazione possa essere richiesta:

1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in
epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione;

1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive,
sopravvenute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di
prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei presupposti
di applicazione della confisca;

1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata,
unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti
falsi, di falsita’ nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla
legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare
il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura
di prevenzione;

3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di
inammissibilita’, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno
dei casi di cui al numero 1), salvo che l’interessato dimostri di non
averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;

4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la
restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di
cui all’articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di
notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti
del medesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche
per equivalente, secondo criteri volti a determinarne il valore,
quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita’
istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l’interesse
pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di
prevenzione, l’amministratore giudiziario possa avvalersi
dell’Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e l’assistenza
legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di
prevenzione e il sequestro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti
anche in relazione a beni gia’ sottoposti a sequestro nell’ambito di
un procedimento penale;

2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un
sequestro di prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia
giudiziale e la gestione del bene sequestrato nel procedimento penale
siano affidate all’amministratore giudiziario del procedimento di
prevenzione, il quale applica, anche con riferimento a detto bene, le
disposizioni in materia di amministrazione e gestione previste dal
decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresi’, a carico
del medesimo soggetto, l’obbligo di trasmissione di copia delle
relazioni periodiche anche al giudice del procedimento penale;

3) in relazione alla vendita, all’assegnazione e alla destinazione
dei beni si applichino le norme relative alla confisca divenuta
definitiva per prima;

4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della
sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei
medesimi beni in sede penale, si proceda in ogni caso alla gestione,
alla vendita, all’assegnazione o alla destinazione dei beni secondo
le disposizioni previste dal decreto legislativo di cui al comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento
di prevenzione, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni
sottoposti a sequestro di prevenzione, stabilendo tra l’altro il
principio secondo cui esse non possono comunque essere iniziate o
proseguite dopo l’esecuzione del sequestro, fatta salva la tutela dei
creditori in buona fede;

2) la disciplina dei rapporti pendenti all’epoca dell’esecuzione del
sequestro, stabilendo tra l’altro il principio che l’esecuzione dei
relativi contratti rimane sospesa fino a quando, entro il termine
stabilito dalla legge e, comunque, non oltre novanta giorni,
l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice
delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto,
assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il
contratto;

3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui
beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; e in
particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprieta’ e di diritti reali o
personali di godimento sui beni oggetto di sequestro di prevenzione
siano chiamati nel procedimento di prevenzione entro trenta giorni
dalla data di esecuzione del sequestro per svolgere le proprie
deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso in cui dall’estinzione
derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o personali di
godimento sui beni confiscati si estinguano e che all’estinzione
consegua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore
al sequestro debbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio
credito nel procedimento entro un termine da stabilire, comunque non
inferiore a sessanta giorni dalla data in cui la confisca e’ divenuta
definitiva, salva la possibilita’ di insinuazioni tardive in caso di
ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del
sottoposto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di
prelazione su beni confiscati, nonche’ il principio del limite della
garanzia patrimoniale, costituito dal 70 per cento del valore dei
beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale
all’attivita’ illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il
reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che
preveda l’ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la
formazione di un progetto di pagamento degli stessi da parte
dell’amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell’ammissione del credito quando emerga che
essa e’ stata determinata da falsita’, dolo, errore essenziale di
fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle
misure di prevenzione e le procedure concorsuali, al fine di
garantire i creditori dalle possibili interferenze illecite nel
procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare, prevedendo in
particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di
prevenzione siano sottratti dalla massa attiva del fallimento e
conseguentemente gestiti e destinati secondo le norme stabilite per
il procedimento di prevenzione;

2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla
massa attiva del fallimento possano rivalersi sul valore dei beni
confiscati, al netto delle spese sostenute per il procedimento di
prevenzione;

3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o
di confisca di prevenzione possa essere effettuata in sede
fallimentare secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo di
cui al comma 1; che se il sequestro o la confisca di prevenzione
hanno per oggetto l’intero compendio aziendale dell’impresa
dichiarata fallita, nonche’, nel caso di societa’ di persone,
l’intero patrimonio personale dei soci falliti illimitatamente
responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche le
disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;

4) che l’amministratore giudiziario possa proporre le azioni di
revocatoria fallimentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni
oggetto di sequestro di prevenzione; che, ove l’azione sia gia’ stata
proposta, al curatore si sostituisca l’amministratore giudiziario;

5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione
dell’amministratore giudiziario, possa richiedere al tribunale
competente la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore o
dell’ente nei cui confronti e’ disposto il procedimento di
prevenzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza;

6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della
chiusura del fallimento, i beni siano nuovamente attratti alla massa
attiva; che, se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la
chiusura del fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;
che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la vendita dei
beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla
liquidazione;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni
sequestrati, prevedendo che la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste
dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell’individuazione
del soggetto passivo d’imposta a seguito della confisca o della
revoca del sequestro;

3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni
sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto d’imposta,
l’aliquota stabilita dalle disposizioni vigenti per le persone
fisiche;

4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure
previste dal capo III del titolo I della parte seconda del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di
prevenzione in ordine ai quali sia stata avanzata proposta o
applicata una misura alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con
le disposizioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di
relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e’ trasmesso alle Camere ai fini
dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto legislativo puo’ essere comunque adottato.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei
principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il
Governo puo’ adottare disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo.

Art. 2.

(Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia)


1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la
modifica e l’integrazione della disciplina in materia di
documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto
stabilito dalla lettera f) del presente comma, delle procedure di
rilascio della documentazione antimafia, anche attraverso la
revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valore oltre i quali
le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le
aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa’ o
imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non
possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i
subcontratti di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni, ne’ rilasciare o consentire le
concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, se non hanno acquisito complete informazioni,
rilasciate dal prefetto, circa l’insussistenza, nei confronti degli
interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello
Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata
legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa,
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
e successive modificazioni, nelle imprese interessate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti
interdittivi conseguenti alle cause di decadenza, di divieto o al
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alla lettera a), accertati
successivamente alla stipulazione, all’approvazione o all’adozione
degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della
documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative
antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento
a tutti i rapporti, anche gia’ in essere, con la pubblica
amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di
rilascio della medesima documentazione e al potenziamento
dell’attivita’ di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa
nell’attivita’ d’impresa, con previsione della possibilita’ di
integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall’estero
e secondo modalita’ di acquisizione da stabilirsi, nonche’ della
possibilita’ per il procuratore nazionale antimafia di accedere in
ogni tempo alla banca di dati medesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui
alla lettera c), dei soggetti abilitati a implementare la raccolta
dei medesimi e di quelli autorizzati, secondo precise modalita’, ad
accedervi con indicazione altresi’ dei codici di progetto relativi a
ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri
elementi idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilita’ di accedere alla banca di dati di
cui alla lettera c) da parte della Direzione nazionale antimafia per
lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371-bis del codice
di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dello sviluppo economico, delle diverse tipologie di
attivita’ suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attivita’
d’impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d’impiego
e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di
infiltrazione mafiosa, e’ sempre obbligatoria l’acquisizione della
documentazione indipendentemente dal valore del contratto,
subcontratto, concessione o erogazione, di cui all’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell’obbligo, per l’ente locale sciolto ai sensi
dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, di acquisire, nei cinque anni successivi
allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla
stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi
contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di
qualsiasi concessione o erogazione, di cui all’articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modi-
ficazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facolta’, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai
sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, e successive modificazioni, di deliberare, per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in carica del
commissario nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante
per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza
del medesimo ente locale;

i) facolta’ per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui
all’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, di deliberare di avvalersi per un periodo
determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli
stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove
costituita, per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica
di competenza del medesimo ente locale;

l) previsione dell’innalzamento ad un anno della validita’
dell’informazione antimafia qualora non siano intervenuti mutamenti
nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto di
informativa;

m) introduzione dell’obbligo, a carico dei legali rappresentanti
degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo che ha rilasciato
l’informazione l’intervenuta modificazione dell’assetto societario e
gestionale dell’impresa;

n) introduzione di sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui
alla lettera m).

2. All’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla
lettera c) del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse gia’
destinate allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione
del Ministero dell’interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e’ trasmesso
alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto legislativo puo’ essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, nel rispetto delle procedure e dei
principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il
Governo puo’ adottare disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo.

Art. 3.
(Tracciabilita’ dei flussi finanziari)


1. Per assicurare la tracciabilita’ dei flussi finanziari finalizzata
a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche’
i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi
titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu’ conti correnti bancari o postali, accesi
presso banche o presso la societa’ Poste italiane Spa, dedicati,
anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma

5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche’ alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati
sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3,
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni
e servizi rientranti tra le spese generali nonche’ quelli destinati
all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e
istituzionali, nonche’ quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli
interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di
impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme
provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1,
questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante
bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari, il bonifico
bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice
unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico
sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla
stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto
CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di
cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione,
nonche’, nello stesso termine, le generalita’ e il codice fi-scale
delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli
appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al
comma 1, inserisce, a pena di nullita’ assoluta, un’apposita clausola
con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi
finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere
munito, altresi’, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza
avvalersi di banche o della societa’ Poste italiane Spa.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita’ finanziaria di cui al presente articolo procede
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture
di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita’ assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.

Art. 4.
(Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali).


1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta’ degli
automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attivita’ dei
cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di
targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 5.
(Identificazione degli addetti nei cantieri)

1. La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve
contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel
caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.

Art. 6.
(Sanzioni)


1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di
provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della
societa’ Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto
inadempiente, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva
espressa di cui all’articolo 3, comma 8, l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore
della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non
dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o
postale comportano, a carico del soggetto inadempiente,
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10
per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione
si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale
venga omessa l’indicazione del CUP di cui all’articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1,
effettuato con modalita’ diverse dal bonifico bancario o postale
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di
ciascun accredito.

4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi
informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle
violazioni di cui al presente articolo, nonche’ per quello di
applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 7.

(Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di
accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di
prevenzione)


1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 25 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 25. – 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata
emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei
reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma

1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata
disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di
polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in
relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, puo’ procedere
alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e
patrimoniale ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e
societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo
scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti
autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’articolo 10 della
citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti
dei soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 3, e all’articolo 10,
comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di
effettivo esercizio dell’attivita’, ovvero il luogo di dimora
abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello
delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria puo’
delegare l’esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai
reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di
applicazione della misura di prevenzione e’ trasmessa, a cura della
cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al
comma 1.

4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i
militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle
facolta’ previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo

2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all’articolo 2-bis, comma

6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,
nonche’ dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di
polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale e’ stata disposta una
misura di prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali
degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
del comma 1.

6. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisitiai
sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo

51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all’articolo 32, primo comma, numero 2), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e successive modificazioni»;

b) all’articolo 30, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati
previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma

1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o gia’ sottoposte,
con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per
dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia
tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni
nell’entita’ e nella composizione del patrimonio concernenti elementi
di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresi’
tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente,
quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore
ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento
dei bisogni quotidiani»;

c) all’articolo 31 e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni
acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice
ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro,
beni o altre utilita’ dei quali i soggetti di cui all’articolo 30,
primo comma, hanno la disponibilita’».

Art. 8.

(Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura)


1. All’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione
investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al
solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648- ter,
nonche’ nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti
previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonche’ ai
delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per
interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro,
armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose
che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato
o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne
consentono l’impiego o compiono attivita’ prodromiche e strumentali»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalita’ di
terrorismo» sono inserite le seguenti: «o di eversione»;

b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che
operano sotto copertura quando le attivita’ sono condotte in
attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del
presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si
applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al
comma 1»;

c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono
inserite le seguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti
secondo le modalita’ stabilite dal decreto di cui al comma 5,»;

d) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e’ disposta
dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo l’appartenenza
del personale di polizia giudiziaria impiegato, d’intesa con la
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. L’esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di
seguito denominate “attivita’ antidroga”, e’ specificatamente
disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre
d’intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,
dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato»;

e) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni di cui ai
commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all’autorita’
giudiziaria competente per le indagini. Dell’esecuzione delle
attivita’ antidroga e’ data immediata e dettagliata comunicazione
alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto
dal pubblico ministero e, per le attivita’ antidroga, anche dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e’ indicato il nominativo
dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione,
nonche’ quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell’operazione, delle
modalita’ e dei soggetti che vi partecipano, nonche’ dei risultati
della stessa»;

f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite
dalle seguenti: «avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di
ausiliari e di interposte persone,»;

g) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Quando e’ necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti
previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi
previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita’ doganali,
limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria
competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico
ministero, che puo’ disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministeromotivato rapporto entro le successive quarantotto
ore. Per le attivita’ antidroga, il medesimo immediato avviso deve
pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il
necessario coordinamento anche in ambito internazionale»;

h) dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. Quando e’ necessario per acquisire rilevanti elementi
probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili
dei delitti di cui all’articolo 630 del codice penale, il pubblico
ministero puo’ richiedere che sia autorizzata la disposizione di
beni, denaro o altra utilita’ per l’esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita’.
Il giudice provvede con decreto motivato»;

i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche’
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all’articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;

l) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti
adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza
ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al
procuratore generale presso la corte d’appello. Per i delitti
indicati all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale, la comunicazione e’ trasmessa al procuratore nazionale
antimafia»;

m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per
lo svolgimento dei compiti d’istituto»;

n) il comma 10 e’ sostituito dal seguente:
«10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli
ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le
operazioni di cui al presente articolo e’ punito, salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato, con la reclusione da due a sei anni»;

o) al comma 11 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) l’articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni».

2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 97 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 97. – (Attivita’ sotto copertura). – 1. Per lo svolgimento
delle attivita’ sotto copertura concernenti i delitti previsti dal
presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo

9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;

b) l’articolo 98 e’ abrogato.

3. All’articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2
e’ inserito il seguente:
«2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche
appartenenti ad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonche’
le interposte persone, chiamati a deporre, in ogni stato e grado del
procedimento, in ordine alle attivita’ svolte sotto copertura ai
sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni, invitati a fornire le proprie generalita’, indicano
quelle di copertura utilizzate nel corso delle attivita’ medesime».

4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 115, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Le annotazioni di cui al comma 1, se riguardanti le attivita’
di indagine condotte da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nel
corso delle operazioni sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della
legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, contengono
le generalita’ di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle
attivita’ medesime»;

b) all’articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti:
«degli operatori sotto copertura,»;

2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. L’esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia
esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano
operato in attivita’ sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della
legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge
sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza
della persona sottoposta all’esame e con modalita’ determinate dal
giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a
evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;

3) al comma 3 e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri,
nonche’ ausiliari e interposte persone, in ordine alle attivita’ dai
medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui
all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive
modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le
cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia
visibile».

Art. 9.

(Modifica all’articolo 353 del codice penale, concernente il reato di
turbata liberta’ degli incanti)


1. All’articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino
a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque
anni».

Art. 10.

(Delitto di turbata liberta’ del procedimento di scelta del
contraente)

1. Dopo l’articolo 353 del codice penale e’ inserito il seguente:
«Art. 353-bis. – (Turbata liberta’ del procedimento di scelta del
contraente). – Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,
chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o
altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto
a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al
fine di condizionare le modalita’ di scelta del contraente da parte
della pubblica amministrazione e’ punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

Art. 11.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice)

1. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le
parole: «e dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 291-quater del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio

1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152,».

2. All’articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera a) e’
sostituita dalla seguente:
«a) quando l’esame e’ disposto nei confronti di persone ammesse al
piano provvisorio di protezione previsto dall’articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato
articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge;».

Art. 12.
(Coordinamenti interforze provinciali)


1. Al fine di rendere piu’ efficace l’aggressione dei patrimoni della
criminalita’ organizzata, il Ministro dell’interno, il Ministro della
giustizia e il procuratore nazionale ami-mafia stipulano uno o piu’
protocolli d’intesa volti alla costituzione, presso le direzioni
distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui
partecipano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione
investigativa antimafia.

2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e
le modalita’ operative per favorire lo scambio informativo e
razionalizzare l’azione investigativa per l’applicazione delle misure
di prevenzione patri-
moniali, fermo restando il potere di proposta dei soggetti di cui
all’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.

Art. 13.
(Stazione unica appaltante)


1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
dei Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,
per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalita’ per
promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o piu’ stazioni
uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la
regolarita’ e l’economicita’ della gestione dei contratti pubblici e
di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) gli enti, gli organismi e le societa’ che possono aderire alla
SUA;

b) le attivita’ e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell’articolo

33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che
aderiscono alla SUA;

d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme
restando le disposizioni vigenti in materia.

Art. 14.

(Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca
dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le
misure previste per i testimoni di giustizia)


1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il
comma 2-septies e’ sostituito dal seguente:
«2-septies. Nel termine entro il quale puo’ essere proposto il
ricorso giurisdizionale e in pendenza della decisione relativa
all’eventuale richiesta di sospensione ai sensi dell’articolo 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o
dell’articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto

1907, n. 642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane
sospeso».

2. All’articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 13
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell’interno e’ surrogato, quanto alle somme
corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno,
nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell’interno in deroga
all’articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244».

Art. 15.

(Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla
criminalita’ organizzata)


1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:
«d) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna;

e) dal Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna;

f) dal Direttore della Direzione investigativa antimafia»;

b) al comma 3, le parole: «nonche’ dell’organismo previsto
dall’articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonche’ della
Direzione investigativa antimafia».

Art. 16.

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Redazione

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