Illegittima l’esclusione di Serit Sicilia dalla gara per l’aggiornamento della banca dati, gestione, recupero evasione, riscossione, anche coattiva, della tassa sui rifiuti solidi urbani/tariffa igiene ambientale ed altri servizi connessi e complementari. Lo ha stabilito il TAR Sicilia-Palermo, a seguito di ricorso presentato dall’avvocato Carmelo Giurdanella, ritenendo che “al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare, allo stato, supportato da sufficiente fumus boni iuris, stante il tenore della motivazione del provvedimento di esclusione impugnato, rispetto al raffronto tra l’oggetto dell’appalto e le risultanze del certificato camerale e della certificazione di qualità prodotte a corredo dell’offerta dalla ricorrente“.
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
Ordinanza 30 luglio 2010 n. 738
(presidente Adamo, relatore Pignataro)
N. 00738/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01283/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso con il numero di registro generale 1283 del 2010, proposto dalla SERIT Sicilia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore con domicilio eletto in Palermo, via Giacomo Serpotta n.66, presso lo studio dell’Avv. Carmelo Giurdanella, dal quale è rappresentata e difesa;
contro
l’ATO Ambiente CL1 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto in Palermo, via N. Morello n. 20, presso lo studio dell’ Avv. Giovanna Guglia, dal quale è rappresentato e difeso;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del verbale n. 1 del 6 luglio 2010 di non ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di “aggiornamento della banca dati, gestione, recupero evasione, riscossione, anche coattiva, della tassa sui rifiuti solidi urbani/tariffa igiene ambientale ed altri servizi connessi e complementari”;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTA la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato;
VISTO il controricorso con i relativi allegati dell’ATO Ambiente CL1 s.p.a.;
RELATORE il Referendario Anna Pignataro;
UDITI, alla Camera di Consiglio del 30 luglio 2010, i procuratori delle parti, così come da verbale d’udienza;
VISTA la documentazione tutta in atti;
VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTO, altresì, l’art. 23-bis, comma 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000;
VISTO, altresì, l’art. 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dall’art. 8 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 ;
RITENUTO che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare, allo stato, supportato da sufficiente fumus boni iuris, stante il tenore della motivazione del provvedimento di esclusione impugnato, rispetto al raffronto tra l’oggetto dell’appalto e le risultanze del certificato camerale e della certificazione di qualità prodotte a corredo dell’offerta dalla ricorrente;
RITENUTO, altresì, che sussistono l’estrema gravità e urgenza e l’allegato pregiudizio grave e irreparabile, prospettato da parte ricorrente;
RITENUTO, pertanto, che vada accolta la domanda di sospensione dell’efficacia sopra descritta disponendo l’ammissione con riserva della ricorrente alla gara in questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Terza, accoglie la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe, disponendo l’ammissione con riserva della ricorrente alla gara in questione.
Fissa l’udienza del 2 dicembre 2010 per la discussione del merito del ricorso medesimo.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Calogero Adamo, Presidente
Maria Cappellano, Referendario
Anna Pignataro, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2010
IL SEGRETARIO