Il Ministero dell’Interno, con nota del 9 settembre scorso, ha preso posizione sull’applicabilità del “Piano straordinario contro le mafie”, approvato con la legge 136 del 2010, affermando che “l’ambito applicativo della disposizione in oggetto è da intendersi riferito ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge sopra citata [7 settembre 2010, n.d.r.] … atteso che il legislatore laddove ha ritenuto di estenderne l’applicazione anche ai rapporti già in essere, lo ha sancito espressamente (art. 2, co. 1, lett. c)“.
Secondo il Ministero, “l’applicabilità delle disposizioni sulla tracciabilità alle prestazioni in corso … andrebbe ad incidere in modo sostanziale sull’assetto contrattuale già in essere, in violazione delle disposizioni civilistiche in materia di autonomia negoziale, determinando il possibile insorgere di contenziosi …“.
Di seguito, il testo integrale della nota ministeriale, inviata a tutte le prefetture.
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Ministero dell’Interno
Gabinetto del Ministro
Roma, 9 settembre 2010
Oggetto: Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie” – Art. 3 relativo alla tracciabilità finanziaria.
Com’è noto, la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7 settembre u.s., prevede all’articolo 3 importanti misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzate a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.
Al riguardo, sulla base anche delle valutazioni e degli approfondimenti emersi nel corso di un’apposita riunione con le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale e degli enti locali e la partecipazione dell’Avvocatura Generale dello Stato, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nonché della Procura Nazionale Antimafia, si fa presente che, a parere di questo Ufficio, l’ambito applicativo della disposizione in oggetto è da intendersi riferito ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge sopra citata.
Tale interpretazione scaturisce da una lettura sistematica delle disposizioni contenute nella legge in argomento, atteso che il legislatore laddove ha ritenuto di estenderne l’applicazione anche ai rapporti già in essere, lo ha sancito espressamente (art. 2, co. 1, lett. c).
Sotto un profilo più strettamente afferente al merito, va parimenti evidenziato come l’applicabilità delle disposizioni sulla tracciabilità alle prestazioni in corso, in assenza, peraltro, di una espressa previsione testuale in tal senso, andrebbe ad incidere in modo sostanziale sull’assetto contrattuale già in essere, in violazione delle disposizioni civilistiche in materia di autonomia negoziale, determinando il possibile insorgere di contenziosi, con notevoli danni al sistema economico, sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese.
Restano ovviamente ferme le iniziative volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici già in essere, previste da speciali disposizioni di legge, (come per i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e l’Expo 2015) ovvero attivate in via convenzionale attraverso i protocolli di legalità (come ad esempio, per il Protocollo relativo alla Variante di Cannitello)
Tanto si presenta alle SS. LL., anche in relazione alle eventuali richieste di chiarimenti che potranno pervenire da parte degli Enti locali.
Roma, 9 settembre 2010
Il Capo di Gabinetto
(Procaccini)