PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CIRCOLARE 4 luglio 2010
Attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69
(GU n. 228 del 29-9-2010 )
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L’INNOVAZIONE
e
IL MINISTRO
PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
L’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l’art. 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre i termini di
conclusione dei procedimenti e assicurare l’effettivita’ del loro
rispetto da parte delle Amministrazioni. In particolare, la
disposizione stabilisce che i procedimenti amministrativi di
competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro
trenta giorni, a meno che disposizioni di legge ovvero i
provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di
ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del citato art.
2, prevedano un termine diverso.
All’adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o piu’
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa,
che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di
competenza delle Amministrazioni statali.
La legge n. 69 del 2009 ha introdotto anche un’altra novita’: i
termini fissati dalle amministrazioni non possono, in via generale,
essere superiori a novanta giorni. La legge, tuttavia, consente di
fissare termini superiori a novanta giorni, ma comunque non superiori
a centottanta giorni, al fine di tener conto di particolari
situazioni, sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa,
della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessita’
del procedimento. In questo caso, per l’adozione del relativo Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri e’ necessaria la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la
semplificazione normativa.
In sede di prima applicazione, il termine per l’adozione dei
succitati regolamenti e’ stato fissato dall’art. 7, comma 3, della
legge n. 69 del 2009 in un anno dall’entrata in vigore della legge,
vale a dire, entro il 4 luglio 2010.
Con l’approssimarsi della scadenza del predetto termine, appare
opportuno fornire alcuni chiarimenti interpretativi come,peraltro,
richiesto da diverse Amministrazioni interessate.
In via preliminare, occorre chiarire che la legge disciplina
compiutamente le conseguenze della mancata adozione dei predetti
provvedimenti.
Dal combinato disposto dell’art. 2, comma 2, della legge n. 241 del
1990 e dell’art. 7, comma 1, lettera b), n. 4, della legge n. 69 del
2009 si evince che, in assenza di diversa disciplina regolamentare,
tutti i termini superiori a novanta giorni cessino di avere efficacia
e, per i procedimenti interessati, si applichi il termine ordinario
di trenta giorni. Tale disposizione e la connessa riduzione dei
termini procedimentali riguarda soltanto i procedimenti
amministrativi avviati successivamente alla scadenza del 4 luglio
2010. Per i procedimenti amministrativi gia’ in corso a tale data, il
termine di conclusione rimane quello originariamente previsto.
Per i procedimenti che prevedono, invece, termini non superiori a
novanta giorni, continueranno ad applicarsi, in assenza di diversa
disciplina regolamentare, le disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, come previsto dall’art.
7, comma 3, terzo periodo della stessa legge.
Ciascuna Amministrazione, fin dall’entrata in vigore della legge n.
69 del 2009, poteva adottare gli schemi di regolamento volti a
rideterminare i termini dei procedimenti. A tal fine, il Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro per la
semplificazione normativa hanno dettato apposite linee di indirizzo
del 12 gennaio 2010 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 1°
aprile 2010, n. 76).
Va precisato che la scadenza del termine del 4 luglio 2010 comunque
non priva le Amministrazioni del potere regolamentare di cui all’art.
2, commi 3, 4, e 5, della legge n. 241 del 1990 come modificato dalla
legge n. 69 del 2009. Pertanto le amministrazioni che non hanno
ancora adempiuto alla predisposizione dei citati schemi di
regolamento potranno provvedere anche successivamente alla data del 4
luglio 2010. Tali regolamenti potranno contenere, ove ritenuto
opportuno, anche una disciplina transitoria circa l’applicazione dei
nuovi termini di conclusione del procedimento dagli stessi fissati ai
procedimenti avviati dopo il 4 luglio 2010.
Per l’adozione degli schemi regolamentari e’ sufficiente richiamare
le predette linee di indirizzo, che hanno peraltro trovato conferma
in diversi pareri interlocutori del Consiglio di Stato; il termine di
ciascun procedimento non deve essere incrementato rispetto a quello
preesistente se non per ragioni connesse all’accorpamento dei
procedimenti o a modifiche della fattispecie disciplinata rispetto
alla normativa vigente e, laddove vi siano divergenze, occorrera’
spiegarne, anche sinteticamente, le ragioni.
Con riguardo, infine, alla responsabilita’ dirigenziale connessa
all’inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti,
appare opportuno richiamare anche in questa sede – perche’
finalizzate ad una applicazione equilibrata della norma – le seguenti
considerazioni gia’ espresse nelle linee di indirizzo del 12 gennaio
2010: «(…) al fine di valutare la responsabilita’ del dirigente,
cio’ che rileva e’ la grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di
provvedere in relazione ai risultati complessivi prodotti dalla
organizzazione alla quale il dirigente e’ preposto, ferma restando la
necessita’ di procedere ad una valutazione caso per caso che tenga
conto della situazione concreta in cui il dirigente opera in
relazione agli incarichi, alla struttura organizzativa, alle
difficolta’, ai motivi dell’agire e al danno concretamente cagionato
al privato. Non si dovra’ attribuire rilievo determinante agli
episodi sporadici ed occasionali di inosservanza dell’obbligo di
provvedere, conformemente alle indicazioni contenute nella legge, ne’
tantomeno potra’ considerarsi inadempimento la mancata emanazione del
provvedimento nelle ipotesi di silenzio assenso.».
Roma, 4 luglio 2010
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l’innovazione
Brunetta
Il Ministro
per la semplificazione normativa
Calderoli
Registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 387