Il regolamento sullo sportello unico per le attività produttive

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010 n. 160

Regolamento per la semplificazione ed il  riordino  della  disciplina

sullo  sportello  unico  per  le  attivita’  produttive,  ai  sensi

dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.



(Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visto l’articolo 87 della Costituzione;

 Visto l’articolo 116 della Costituzione;

 Visto l’articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della

Costituzione;

 Vista  la  direttiva  123/2006/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 12 dicembre 2006;

 Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59;

 Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 Visto l’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133;

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

 Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,  ed  in  particolare

l’articolo 9;

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

 Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

 Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive

modificazioni;

 Visto l’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.

122, che ha sostituito l’articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.

241, introducendo la : «Segnalazione certificata di inizio  attivita’

– SCIA»;

 Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

 Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

 Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all’articolo

8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive

modificazioni, reso nella seduta del 26 novembre 2009;

 Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza dell’8 febbraio 2010;

 Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

 Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle

riunioni del 10 giugno 2010 e del 4 agosto 2010;

 Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro

per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri  per  la

pubblica amministrazione e l’innovazione e per le politiche europee;

                               Emana

                     il seguente regolamento:

Capo I

Principi generali ed ambito applicativo

Art. 1

Definizioni

 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

   a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata :  «Agenzia»):

il soggetto privato, accreditato ai sensi dell’articolo 38, comma  4,

del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello  Stato,  gli  enti

pubblici territoriali, gli altri enti  pubblici  non  economici,  gli

organismi di diritto pubblico;

   c) «camere di commercio»:  le  camere  di  commercio,  industria,

artigianato e agricoltura, di cui alla legge  29  dicembre  1993,  n.

580;

   d) «CAD»: il  Codice  dell’amministrazione  digitale  di  cui  al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

   e) «comunicazione unica»: l’istituto di cui  all’articolo  9  del

decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

   f) «decreto-legge»: il decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

   g) «SCIA»: la segnalazione certificata  di  inizio  attivita’  ai

sensi dell’articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come

sostituito dall’articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, in  cui  la  ricevuta  della  segnalazione  costituisce

titolo autorizzatorio ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere  e)

ed f), del decreto-legge;

   h)  «dichiarazione  di  conformita’»:   l’attestazione  della

sussistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  per  la

realizzazione, la trasformazione, il trasferimento  e  la  cessazione

dell’esercizio dell’attivita’ di impresa;

   i) «attivita’ produttive»: le attivita’ di produzione di  beni  e

servizi, incluse le attivita’ agricole, commerciali e artigianali, le

attivita’ turistiche e alberghiere, i servizi  resi  dalle  banche  e

dagli intermediari finanziari e i servizi  di  telecomunicazioni,  di

cui alla lettera b), comma 3, dell’articolo 38 del decreto-legge;

   j) «impianti produttivi»: i  fabbricati,  gli  impianti  e  altri

luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di  produzione  di

beni e servizi;

   k) «portale»: il sito web impresainungiorno  di  riferimento  per

imprese e  soggetti  da  esse  delegati,  che  consente  di  ottenere

informazioni e interoperare telematicamente con  gli  Enti  coinvolti

nelle diverse fasi relative ad attivita’ produttive e di  prestazione

di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema  pubblico

di connettivita’;

   l) «registro imprese»: il registro di cui  all’articolo  8  della

legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  istituito  presso  la  camera  di

commercio  e  tenuto  dall’Ufficio  competente  in  conformita’  agli

articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di  un

giudice delegato  dal  Presidente  del  Tribunale  del  capoluogo  di

provincia;

   m) «sportello unico per  le  attivita’  produttive»  (di  seguito

denominato: «SUAP»): l’unico punto di accesso per il  richiedente  in

relazione a  tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua

attivita’ produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in

luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque  coinvolte  nel

procedimento;

   n)  «sistema  INA-SAIA»:  il  sistema  di  servizi  che  consente

l’interconnessione  e  lo  scambio  anagrafico  fra  i  comuni  e  le

pubbliche amministrazioni;

   o) «sistema pubblico di connettivita’»  (di  seguito  denominato:

«SPC»): l’insieme di  infrastrutture  tecnologiche  tecniche  per  lo

sviluppo,  la  condivisione,  l’integrazione  e  la  diffusione  del

patrimonio informativo e dei  dati  della  pubblica  amministrazione,

necessarie per assicurare l’interoperabilita’ di base ed evoluta e la

cooperazione  applicativa  dei  sistemi  informatici  e  dei  flussi

informativi,  garantendo  la  sicurezza,   la  riservatezza  delle

informazioni, nonche’ la salvaguardia e  l’autonomia  del  patrimonio

informativo di ciascuna pubblica amministrazione;

   p) «interoperabilita’»: la  capacita’  di  un  sistema  o  di  un

prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o  prodotti,  nel

rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.

Capo I

Principi generali ed ambito applicativo

Art. 2

Finalita’ e ambito di applicazione

 1.  Per  le  finalita’  di  cui  all’articolo  38,  comma  3,  del

decreto-legge, e’ individuato il SUAP quale unico  soggetto  pubblico

di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che  abbiano  ad

oggetto l’esercizio di  attivita’  produttive  e  di  prestazione  di

servizi,  e  quelli  relativi  alle  azioni  di   localizzazione,

realizzazione,  trasformazione,  ristrutturazione  o  riconversione,

ampliamento o trasferimento, nonche’ cessazione o riattivazione delle

suddette attivita’, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo

26 marzo 2010, n. 59.

 2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni

concernenti le attivita’ di cui al comma 1 ed  i  relativi  elaborati

tecnici  e  allegati  sono  presentati  esclusivamente  in  modalita’

telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con

le modalita’ di cui all’articolo 12, commi 5 e 6, al SUAP  competente

per  il  territorio  in  cui  si  svolge  l’attivita’  o  e’  situato

l’impianto.

 3. In conformita’ alle modalita’ di cui all’articolo 12, commi 5  e

6, il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione  alle

altre amministrazioni che intervengono  nel  procedimento,  le  quali

adottano modalita’ telematiche di ricevimento e di trasmissione.

 4.  Sono  esclusi  dall’ambito  di  applicazione  del  presente

regolamento  gli  impianti  e  le  infrastrutture  energetiche,  le

attivita’ connesse all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e

di materie radioattive, gli impianti nucleari  e  di  smaltimento  di

rifiuti  radioattivi,  le  attivita’  di  prospezione,  ricerca  e

coltivazione di idrocarburi, nonche’ le infrastrutture strategiche  e

gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e  seguenti  del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Capo I

Principi generali ed ambito applicativo

Art. 3

Il portale «impresainungiorno»

 1. Il portale:

   a)  fornisce  servizi  informativi  e  operativi  ai  SUAP  per

l’espletamento delle loro attivita’, anche ai fini di quanto previsto

dall’articolo 4, comma 3;

   b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per

le  quali  e’  sufficiente  l’attestazione  dei  soggetti  privati

accreditati, secondo criteri  omogenei  sul  territorio  nazionale  e

tenendo conto delle diverse discipline regionali;

   c) prevede  l’utilizzo  della  procura  speciale  con  le  stesse

modalita’ previste per la comunicazione unica;

   d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le  imposte  e

gli oneri comunque denominati relativi ai  procedimenti  gestiti  dai

SUAP. L’interessato, anche mediante l’Agenzia per le Imprese  di  cui

all’articolo 1 lettera a), versa gli importi previsti  attraverso  il

sistema telematico messo a disposizione dal portale.  Il  sistema  di

pagamento  si  basa  sulle  regole  tecniche  approvate  ai  sensi

dell’articolo 12, comma 5;

   e) costituisce punto di  contatto  a  livello  nazionale  per  le

attivita’ di cui al decreto legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  e

assicura  il  collegamento  con  le  autorita’  competenti  ai  sensi

dell’articolo  8,  comma  1,  lettera  i),  del  medesimo  decreto

legislativo.

 2. Il portale, nel rispetto della  disciplina  di  cui  al  decreto

legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  interopera  con  i  sistemi

informativi e i portali gia’ realizzati da Regioni o  enti  locali  e

con quelli successivamente  sviluppati  a  supporto  degli  sportelli

unici.

 3.  Il  portale  costituisce  uno  dei  punti  di  contatto

infrastrutturale a  livello  nazionale  di  accesso  con  gli  Uffici

periferici dello Stato, secondo le  regole  di  cui  al  decreto  del

Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  1°  aprile  2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed  in

coerenza con quanto previsto all’articolo 12, commi 1, 5 e 6.

Capo II

Funzioni e organizzazione del SUAP

Art. 4

Funzioni e organizzazione del SUAP

 1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica  e

tempestiva in luogo  degli  altri  uffici  comunali  e  di  tutte  le

amministrazioni pubbliche comunque coinvolte  nel  procedimento,  ivi

comprese    quelle    preposte    alla    tutela      ambientale,

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla

tutela della salute e della pubblica incolumita’.

 2. Le comunicazioni al richiedente  sono  trasmesse  esclusivamente

dal SUAP; gli altri uffici comunali e  le  amministrazioni  pubbliche

diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono

trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta,  pareri  o

atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque  denominati  e

sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le

domande,  gli  atti  e  la  documentazione  ad  esse  eventualmente

presentati, dandone comunicazione al richiedente.

 3. Il SUAP, nel rispetto dell’articolo  24  della  legge  7  agosto

1990, n. 241, cura l’informazione attraverso il portale in relazione:

   a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle  attivita’

di cui all’articolo 2, comma 1,  indicando  altresi’  quelle  per  le

quali e’ consentito l’immediato avvio dell’intervento;

   b)  alle  dichiarazioni,  alle  segnalazioni  e  alle  domande

presentate, al loro iter procedimentale e agli atti  adottati,  anche

in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall’ufficio o da

altre amministrazioni pubbliche competenti;

   c)  alle  informazioni,  che  sono  garantite  dalle  autorita’

competenti ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo  del  26

marzo 2010, n. 59.

 4. L’ufficio competente per il SUAP  ed  il  relativo  responsabile

sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti  interni

dei  singoli  comuni  o  dagli  accordi  sottoscritti  in  caso  di

associazione,  che  dispongono  anche   in  ordine  alla  relativa

strutturazione; nelle more dell’individuazione  del  responsabile  di

cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP e’ ricoperto

dal segretario comunale. Il  responsabile  del  SUAP  costituisce  il

referente  per  l’esercizio  del  diritto  di  accesso  agli  atti  e

documenti  detenuti  dal  SUAP,  anche  se  provenienti  da  altre

amministrazioni  o  da  altri  uffici  comunali.  Rimane  ferma  la

responsabilita’ delle amministrazioni o  degli  uffici  comunali  per

altri atti,  comunque  connessi  o  presupposti,  diversi  da  quelli

detenuti dal SUAP.

 5. I comuni possono esercitare le  funzioni  inerenti  al  SUAP  in

forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di

commercio.

 6. Salva  diversa  disposizione  dei  comuni  interessati  e  ferma

restando l’unicita’ del canale di  comunicazione  telematico  con  le

imprese da parte del SUAP, sono  attribuite  al  SUAP  le  competenze

dello sportello unico per l’edilizia produttiva.

 7.  Le  domande,  le  dichiarazioni,  le  segnalazioni,  gli  atti

dell’amministrazione  e  i  relativi  allegati  sono  predisposti  in

formato elettronico e trasmessi  in  via  telematica  secondo  quanto

disposto dall’Allegato tecnico di cui all’articolo 12,  comma  5.  La

conoscibilita’ in modalita’  telematica  degli  estremi  degli  atti,

compresi quelli della ricevuta di cui all’articolo 5,  comma  4,  non

costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai  fini  del  decorso

dei termini decadenziali di impugnazione.

 8. Il collegamento tra  il  SUAP  e  il  registro  imprese  avviene

attraverso  modalita’  di  comunicazione  telematica  conformi  ai

requisiti previsti dall’Allegato  tecnico  di  cui  all’articolo  12,

comma 5,  ed  agli  standard  pubblicati  sul  portale,  nonche’  nel

rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 9. Il collegamento di cui al comma 8:

   a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del  responsabile

del SUAP all’impresa interessata, di atti, documentazione o dati gia’

acquisiti dal registro imprese;

   b) garantisce, anche ai sensi  dell’articolo  25,  comma  7,  del

decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che il registro imprese

renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto  dei  principi  di

cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e

delle misure minime di sicurezza  di  cui  al  relativo  allegato  B,

l’avvenuta  iscrizione  e  gli  eventi  modificativi  delle  imprese,

nonche’ le informazioni relative  alle  segnalazioni  certificate  di

inizio attivita’ ed alle comunicazioni provenienti dagli altri  SUAP,

anche con riferimento alle attivita’ non soggette a SCIA,  funzionali

al procedimento in corso;

   c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese  e

l’anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;

   d)  garantisce  l’aggiornamento  del  repertorio  delle  notizie

economiche e amministrative di cui all’articolo  9  del  decreto  del

Presidente della Repubblica del 7 dicembre  1995,  n.  581,  con  gli

estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o  altri

atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.

 10. Entro centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale del  presente  regolamento,  i  Comuni  attestano,

secondo le modalita’ previste dall’articolo 4, comma 2, dell’Allegato

tecnico, la sussistenza in capo ai SUAP del  proprio  territorio  dei

requisiti di cui all’articolo 38, comma 3, lettera a), e a-bis),  del

decreto-legge e all’articolo 2, comma 2,  del  presente  regolamento,

trasmettendola al Ministero per lo sviluppo  economico  che  cura  la

pubblicazione dell’elenco dei SUAP  sul  portale.  Tale  elenco  puo’

essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i  cui  SUAP

abbiano nelle more acquisito tali  requisiti.  Sono  fatte  salve  le

funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all’articolo 11.

 11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine  di  cui

all’articolo 12, comma 1, lettera a), il comune non  abbia  istituito

il SUAP, o  questo  non  abbia  i  requisiti  di  cui  al  comma  10,

l’esercizio delle relative funzioni, decorso il  termine  di  cui  al

medesimo articolo, e’ delegato, anche  in  assenza  di  provvedimenti

espressi, alla camera di commercio territorialmente  competente,  con

le modalita’ previste dall’Allegato tecnico di cui  all’articolo  12,

comma 5, che assicura la partecipazione dell’ANCI alla  gestione  del

portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.

 12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso

il portale, provvedono alla  gestione  telematica  dei  procedimenti,

comprese le fasi di ricezione delle domande,  la  divulgazione  delle

informazioni, l’attivazione di adempimenti, il rilascio  di  ricevute

all’interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.

 13.  In  relazione  ai  procedimenti  disciplinati  nel  presente

regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico  dell’interessato

il pagamento delle spese e dei diritti previsti  da  disposizioni  di

leggi statali  e  regionali  vigenti,  nelle  misure  ivi  stabilite,

compresi i diritti e le spese previsti a favore  degli  altri  uffici

comunali, secondo  i  regolamenti  comunali,  provvedendo  alla  loro

riscossione e al loro trasferimento  alle  amministrazioni  pubbliche

coinvolte nel procedimento stesso.

 14.  Il  SUAP,  espletate  le  procedure  necessarie,  trasferisce

immediatamente, in via  telematica,  e  in  assenza  di  collegamento

telematico non oltre il mese successivo al  versamento,  gli  importi

dei diritti  di  cui  al  comma  13  alle  amministrazioni  pubbliche

competenti.

Capo III

Procedimento automatizzato

Art. 5

Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze

 1. Nei casi in cui le attivita’ di cui  all’articolo  2,  comma  1,

sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all’articolo 1, comma

1, lettera g), la segnalazione e’ presentata al SUAP.

 2. La SCIA, nei casi in  cui  sia  contestuale  alla  comunicazione

unica, e’ presentata presso il registro  imprese,  che  la  trasmette

immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta  con  modalita’

ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta  di  cui  al

comma 4.

 3. La segnalazione e’  corredata  da  tutte  le  dichiarazioni,  le

attestazioni, le asseverazioni, nonche’ dagli  elaborati  tecnici  di

cui all’articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 4. Il SUAP, al momento della presentazione  della  SCIA,  verifica,

con modalita’ informatica, la completezza formale della  segnalazione

e dei relativi allegati.  In  caso  di  verifica  positiva,  rilascia

automaticamente  la  ricevuta  e  trasmette  immediatamente  in  via

telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni

e agli uffici competenti, in conformita’ all’Allegato tecnico di  cui

all’articolo 12, commi 5 e 6.

 5.  A  seguito  di  tale  rilascio,  il  richiedente,  ai  sensi

dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  puo’

avviare immediatamente l’intervento o l’attivita’.

 6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici

comunali competenti, trasmette con modalita’ telematica  al  soggetto

interessato le eventuali richieste istruttorie.

 7.  Ai  sensi  dell’articolo  38,  comma   3,  lettera  f),  del

decreto-legge, la ricevuta di cui  al  comma  4,  costituisce  titolo

autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei

terzi e di autotutela dell’amministrazione.

 8. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 20 della  legge  7

agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi  i  termini

di cui  all’articolo  2  della  medesima  legge  dalla  presentazione

dell’istanza, ovvero i  diversi  termini  previsti  dalle  specifiche

discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a  seguito  del

rilascio della  ricevuta,  emessa  automaticamente  con  le  medesime

modalita’ del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della

domanda senza necessita’ di ulteriori istanze o diffide.

Capo III

Procedimento automatizzato

Art. 6

Funzioni dell’agenzia e avvio immediato dell’attivita’ d’impresa

 1. Nei casi di cui all’articolo 5,  il  soggetto  interessato  puo’

avvalersi dell’Agenzia per le funzioni di cui all’articolo 38,  comma

3, lettera c), del decreto-legge.

 2.  L’Agenzia,  compiuta  l’istruttoria,  trasmette,  in  modalita’

telematica, al SUAP una  dichiarazione  di  conformita’,  comprensiva

della SCIA  o  della  domanda  presentata  dal  soggetto  interessato

corredata  dalle  certificazioni  ed  attestazioni  richieste,  che

costituisce titolo autorizzatorio per  l’esercizio  dell’attivita’  e

per l’avvio  immediato  dell’intervento  dichiarato.  Essa  ha  anche

valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede  ad

inserire tali informazioni in una sezione del portale, accessibile da

parte delle  amministrazioni  pubbliche  ai  fini  dell’attivita’  di

monitoraggio di cui al comma 1 dell’articolo 11.

 3. L’Agenzia, in modalita’  telematica,  puo’  presentare  la  SCIA

presso l’Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa  sia

presentata  contestualmente  alla  comunicazione  unica,  secondo  la

disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 5.

 4.  L’interessato  utilizza  gli  strumenti  informatici  messi  a

disposizione  dall’Agenzia  e  puo’,  mediante  apposita  procura,

incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti  gli

atti  e  i  documenti  necessari  che  siano  in  possesso  di

un’amministrazione pubblica.

Capo IV

Procedimento ordinario

Art. 7

Procedimento unico

 1. Fuori dei  casi  disciplinati  dal  Capo  III,  le  istanze  per

l’esercizio delle attivita’ di cui  all’articolo  2,  comma  1,  sono

presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi  i

termini  piu’  brevi  previsti  dalla  disciplina  regionale,  puo’

richiedere all’interessato  la  documentazione  integrativa;  decorso

tale termine l’istanza si intende correttamente presentata.

 2. Verificata la completezza della documentazione, il  SUAP  adotta

il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso  il  termine

di cui al  comma  1,  salvi  i  termini  piu’  brevi  previsti  dalla

normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi

del comma 3.

 3. Quando e’ necessario acquisire intese, nulla  osta,  concerti  o

assensi di diverse amministrazioni  pubbliche,  il  responsabile  del

SUAP puo’ indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti

previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies  della  legge  7  agosto

1990, n. 241, ovvero dalle  altre  normative  di  settore,  anche  su

istanza del soggetto interessato o  dell’Agenzia.  La  conferenza  di

servizi e’ sempre indetta nel caso in cui  i  procedimenti  necessari

per acquisire le suddette intese,  nulla  osta,  concerti  o  assensi

abbiano una durata  superiore  ai  novanta  giorni  ovvero  nei  casi

previsti dalle discipline regionali. Scaduto il  termine  di  cui  al

comma 2, ovvero  in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di

servizi,  si  applica  l’articolo  38,  comma  3,  lettera  h),  del

decreto-legge.

 4. Tutti gli atti istruttori e  i  pareri  tecnici  richiesti  sono

comunicati in modalita’  telematica  dagli  organismi  competenti  al

responsabile del SUAP.

 5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l’Agenzia, su richiesta  del

soggetto interessato, puo’ svolgere attivita’  istruttoria  ai  sensi

dell’articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e  trasmette

la relativa documentazione, in via telematica,  al  responsabile  del

SUAP.  L’Agenzia  fornisce  assistenza   per  l’individuazione  dei

procedimenti da attivare in relazione all’esercizio  delle  attivita’

produttive o alla realizzazione degli  impianti  produttivi,  nonche’

per la redazione in formato elettronico delle domande,  dichiarazioni

e comunicazioni ed i relativi elaborati  tecnici.  Se  il  comune  lo

consente, l’Agenzia puo’ fornire supporto organizzativo e  gestionale

alla conferenza di servizi.

 6.  Il  provvedimento  conclusivo  del  procedimento,  assunto  nei

termini di cui agli articoli da 14 a  14-ter  della  legge  7  agosto

1990, n. 241, e’, ad ogni effetto, titolo unico per la  realizzazione

dell’intervento e per lo svolgimento delle attivita’ richieste.

 7. Il rispetto dei termini  per  la  conclusione  del  procedimento

costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli

altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

Capo IV

Procedimento ordinario

Art. 8

Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici

 1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico  non  individua  aree

destinate all’insediamento di impianti produttivi  o  individua  aree

insufficienti, fatta salva l’applicazione della  relativa  disciplina

regionale, l’interessato puo’ richiedere al responsabile del SUAP  la

convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a

14-quinquies della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  alle  altre

normative di settore,  in  seduta  pubblica.  Qualora  l’esito  della

conferenza  di  servizi  comporti  la  variazione  dello  strumento

urbanistico, ove sussista l’assenso della Regione espresso in  quella

sede, il verbale e’ trasmesso al Sindaco  ovvero  al  Presidente  del

Consiglio comunale, ove esistente, che lo  sottopone  alla  votazione

del Consiglio nella prima seduta utile. Gli  interventi  relativi  al

progetto, approvato secondo le modalita’ previste dal presente comma,

sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalita’ previste

all’articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

 2.  E’  facolta’  degli  interessati  chiedere  tramite  il  SUAP

all’ufficio comunale competente per  materia  di  pronunciarsi  entro

trenta giorni sulla conformita’, allo stato degli atti, dei  progetti

preliminari dai medesimi sottoposti  al  suo  parere  con  i  vigenti

strumenti  di  pianificazione  paesaggistica,    territoriale    e

urbanistica, senza che cio’ pregiudichi la definizione dell’eventuale

successivo  procedimento;  in  caso  di   pronuncia  favorevole  il

responsabile  del  SUAP  dispone  per  il  seguito  immediato  del

procedimento con riduzione della meta’ dei termini previsti.

 3.  Sono  escluse  dall’applicazione  del  presente  articolo  le

procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli  8

e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  o  alle  relative

norme regionali di settore.

Capo V

Disposizioni comuni

Art. 9

Chiarimenti tecnici

 1. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle  normative

tecniche e la localizzazione dell’impianto, il responsabile del SUAP,

anche su richiesta dell’interessato o delle amministrazioni coinvolte

o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali

o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti

in associazioni o comitati che  vi  abbiano  interesse,  entro  dieci

giorni  dalla  richiesta  di  chiarimenti,  convoca  anche  per  via

telematica, dandone pubblicita’ sul portale ai sensi dell’articolo 4,

comma 3, una riunione, di cui e’  redatto  apposito  verbale,  fra  i

soggetti  interessati  e  le  amministrazioni  competenti,  ai  sensi

dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  La  convocazione

della riunione non comporta l’interruzione dell’attivita’ avviata  ai

sensi delle disposizioni del presente capo.

Capo V

Disposizioni comuni

Art. 10

Chiusura dei lavori e collaudo

 1. Il soggetto  interessato  comunica  al  SUAP  l’ultimazione  dei

lavori, trasmettendo:

   a) la dichiarazione del direttore dei  lavori  con  la  quale  si

attesta la conformita’ dell’opera al progetto  presentato  e  la  sua

agibilita’,  ove  l’interessato  non  proponga  domanda  ai  sensi

dell’articolo 25 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari  in  materia  di  edilizia,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

   b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il  certificato  di

collaudo effettuato da un professionista abilitato;

 2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere

a) e b) consente l’immediato esercizio dell’attivita’.

 3.  Il  SUAP  cura  la  trasmissione  entro  cinque  giorni  della

documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli  uffici

comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i  controlli  circa

l’effettiva rispondenza dell’impianto alla normativa vigente entro  i

successivi novanta giorni, salvo il diverso  termine  previsto  dalle

specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione

non risulti la conformita’  dell’opera  al  progetto  ovvero  la  sua

rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi

di  mero  errore  materiale,  il  SUAP,  anche  su  richiesta  delle

amministrazioni o degli uffici  competenti,  adotta  i  provvedimenti

necessari assicurando l’irrogazione  delle  sanzioni  previste  dalla

legge, ivi compresa la riduzione in pristino  a  spese  dell’impresa,

dandone contestualmente comunicazione  all’interessato  entro  e  non

oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di  cui  al

comma  1;  l’intervento  di  riduzione  in   pristino  puo’  essere

direttamente realizzato anche da parte dell’imprenditore stesso.

 4.  Fatti  salvi  i  poteri  di  autotutela  e  di  vigilanza,  le

Amministrazioni e le Autorita’ competenti non possono in questa  fase

adottare  interventi  difformi  dagli  adempimenti  pubblicati  sul

portale, secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 3, lettera  a)

del presente Regolamento.

 5.  In  conformita’  al  procedimento  di  cui  all’articolo  7,

l’imprenditore  comunica  al  SUAP  l’inizio  dei  lavori  per  la

realizzazione o modificazione dell’impianto produttivo.

Capo VI

Monitoraggio istituzionale

Art. 11

Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico

 1. I Ministri dello  sviluppo  economico,  per  la  semplificazione

normativa e per  la  pubblica  amministrazione  e  l’innovazione,  in

collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l’ANCI e Unioncamere,

assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di  rappresentanza

delle imprese, predispongono forme di monitoraggio  sull’attivita’  e

sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all’articolazione  sul

territorio  delle  attivita’  imprenditoriali  e  degli  insediamenti

produttivi,  alle  condizioni  di  efficienza  del  mercato  e  alla

rispondenza dei  servizi  pubblici  alle  esigenze  di  cittadini  ed

imprese, prevedendo altresi’ la possibilita’, per le imprese ed altri

soggetti pubblici e privati, di effettuare  segnalazioni  e  rilevare

criticita’. I monitoraggi  che  comportino  il  trattamento  di  dati

personali sono realizzati nel rispetto  del  decreto  legislativo  30

giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati

personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per  i  primi

tre anni dalla data di entrata in vigore della  presente  disciplina,

al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono  informati,  ove

necessario, il responsabile del SUAP e le  amministrazioni  pubbliche

interessate, anche ai fini dell’attivazione di controlli e  verifiche

di competenza.

 2. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo  38,

comma  5,  del  decreto-legge,  i  Ministri  di  cui  al  comma  1

predispongono, nell’ambito degli stanziamenti di  bilancio  destinati

allo scopo a carico della finanza pubblica, un  piano  di  formazione

dei dipendenti pubblici, in collaborazione con  la  Conferenza  delle

Regioni, dell’ANCI e di Unioncamere, con la eventuale  partecipazione

anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere  sul

territorio nazionale la capacita’ delle amministrazioni pubbliche  di

assicurare  sempre  e  tempestivamente  l’esercizio  del  diritto  di

iniziativa economica di cui all’articolo 38 del decreto-legge.

Capo VII

Disposizioni finali

Art. 12

Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione

 1. Il presente regolamento ha efficacia:

   a) in relazione ai Capi I, II, III,  V  e  VI,  a  decorrere  dal

centottantesimo giorno  dalla  data  della  sua  pubblicazione  nella

Gazzetta ufficiale, salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10;

   b) in relazione al Capo IV, a decorrere da  un  anno  dalla  data

della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e  b)  del

comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in  via

transitoria,  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.

 3. Il Governo, le Regioni e gli  Enti  locali,  in  attuazione  del

principio di leale collaborazione,  promuovono  intese  o  concludono

accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma  6,  della  legge  5  giugno

2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo  28

agosto 1997, n. 281, in sede di  Conferenza  unificata,  al  fine  di

definire modalita’ di cooperazione organizzativa e gestionale per  la

funzionalita’ e l’operativita’ del sistema di sportelli unici  e  per

l’attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli  accordi  di

cui al periodo precedente sono, altresi’, finalizzati  ad  assicurare

la standardizzazione dei procedimenti e l’unificazione, quantomeno in

ambito  regionale,  della  modulistica    delle    amministrazioni

responsabili dei sub-procedimenti, nonche’ la definizione di  criteri

minimi di omogeneita’ della modulistica a livello nazionale.

 4. Fino alla definizione dei criteri minimi  di  omogeneita’  della

modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato  utilizza  gli

strumenti messi a disposizione dal portale, che si potra’ avvalere di

quanto predisposto dai SUAP gia’ operativi.

 5.  L’Allegato  tecnico,  che  costituisce  parte  integrante  del

presente regolamento,  individua  le  modalita’  telematiche  per  la

comunicazione ed il trasferimento dei dati  tra  i  SUAP  e  tutti  i

soggetti  coinvolti  nel  procedimento,  nel  rispetto  del  decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche  all’allegato

tecnico  sono  adottate  con  decreto  dei  Ministri  della  pubblica

amministrazione e l’innovazione, dello sviluppo economico  e  per  la

semplificazione normativa, sentito il Garante per la  protezione  dei

dati personali.

 6. Fermo restando l’esigenza di garantire le modalita’  telematiche

di comunicazione  e  di  trasferimento  dei  dati  tra  le  pubbliche

amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per

la protezione dei dati personali, in conformita’ alle regole tecniche

del SPC,  sentito  il  DigitPA  e  per  quanto  di  loro  competenza,

l’allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico

della finanza pubblica.

 7. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre  1998,  n.

447, e successive modificazioni, e’ abrogato a decorrere dal  termine

di cui al comma 1, lettera b).

 8. Le amministrazioni interessate  provvedono  all’adempimento  dei

compiti derivanti dal presente  regolamento  con  le  risorse  umane,

strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione  vigente  e,

comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

Allegato

(omissis)

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