Indirizzi interpretativi sulla riduzione degli organismi collegiali e dei costi degli apparati amministrativi

Con la direttiva pubblicata in Gazzetta lo scorso 28 settembre,

la Presidenza del Consiglio dei Ministri da atto che sono

ancora “in corso le attivita’ amministrative per l’attuazione

dell’art. 29 del decreto legge n. 223/2006,

(cioè la valutazione di perdurante

utilita’ degli organismi collegiali operanti presso le

amministrazioni statali) e, tuttavia, la nuova disciplina

dettata dall’art. 6 del decreto legge n. 78/2010,

essendo invece “finalizzata ad operare una riduzione dei costi

derivanti dal funzionamento degli organi

collegiali attraverso il diverso meccanismo della soppressione

degli emolumenti connessi alla partecipazione dei componenti”,

deve essere coordinata con la prima.

Da qui, gli indirizzi interpretativi alle amministrazioni dello

Stato riportati di seguito per esteso.

. . . . .

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Direttiva del 4 agosto 2010

Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi

collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi



(G.U. n. 227 del 28 settembre 2010)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina

dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del

Consiglio dei Ministri», e in particolare, l’art. 5 comma 2, lettera

e) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere

di emanare direttive per assicurare l’imparzialita’, il buon

andamento e l’efficienza degli uffici pubblici;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4

agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio

economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica,

nonche’ interventi in materia di entrate e contrasto all’evasione

fiscale», ed in particolare i commi 1, 2 e 2-bis dell’art. 29, che

prevedono, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento,

rispetto a quella sostenuta nell’anno 2005, della spesa sostenuta

dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri

organismi, anche monocratici, comunque denominati; il riordino di

tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle

strutture; la verifica della perdurante utilita’ di ciascun organismo

ai fini dell’eventuale proroga di durata dello stesso;

Vista la circolare del 21 novembre 2006 del Ministro per

l’attuazione del programma di governo di concerto con il Ministro per

le riforme e le innovazioni della p.a, recante «Linee di indirizzo

per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell’art. 29

del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», con la quale

vengono, tra l’altro, forniti chiarimenti in ordine all’ambito di

applicazione delle norme cui le amministrazioni pubbliche sono tenute

ad attenersi, sotto il profilo sia soggettivo (amministrazioni

destinatarie), sia oggettivo (organismi destinatari);

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge

6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo

economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione

della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in

particolare l’art. 68, che prevede la realizzazione, entro il

triennio 2009-2011, della graduale riduzione degli organismi

collegiali fino al definitivo trasferimento delle attivita’ ad essi

demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle amministrazioni;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge

30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica», ed in

particolare l’art. 6, comma 1, il quale stabilisce che la

partecipazione agli organi collegiali di cui all’art. 68, comma 1,

del decreto legge n. 112/2008 e’ onorifica e puo’ dar luogo

esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla

normativa vigente;

Considerato che la successione delle anzidette disposizioni

riguardanti la medesima materia comporta la necessita’ di elaborare

soluzioni interpretative che consentano di evitare l’espletamento di

adempimenti amministrativi da ritenersi superflui e comunque non

funzionali al raggiungimento delle finalita’ perseguite dalla

normativa.

Rilevato che sono tuttora in corso attivita’ amministrative volte

all’attuazione della disposizione di cui all’art. 29 del citato

decreto legge n. 223/2006, in vista della valutazione di perdurante

utilita’ degli organismi collegiali operanti presso le

amministrazioni statali;

Constatato che la sopraggiunta disciplina dettata dall’art. 6 del

citato decreto legge n. 78/2010, essendo finalizzata ad operare una

riduzione dei costi derivanti dal funzionamento degli organi

collegiali, gia’ contemplata dalle previgenti disposizioni,

attraverso il diverso meccanismo della soppressione degli emolumenti

connessi alla partecipazione dei componenti, impone di elaborare

soluzioni attuative tali da armonizzarne le previsioni con la

previgente disciplina, in assenza di espresse norme di coordinamento;

Ritenuta pertanto la necessita’ di formulare indirizzi

interpretativi delle citate disposizioni alle amministrazioni dello

Stato;

Sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per

la pubblica amministrazione e l’innovazione;

Emana

la seguente direttiva:



1. Premessa



1.1. L’art. 29, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto la riduzione

del trenta per cento della spesa complessiva sostenuta dalle

amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi,

anche monocratici, comunque denominati, rispetto a quella sostenuta

nel 2005. A tal fine, esso stabilisce che «le amministrazioni

adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di

adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a

quella prevista dall’art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005,

n. 266».

Per realizzare le finalita’ di contenimento delle spese, le

disposizioni di cui ai successivi commi impongono alle

amministrazioni statali di procedere al riordino degli organismi,

anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con

regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23

agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da

regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti

devono tenere conto di taluni criteri, tra i quali l’indicazione di

un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che

alla scadenza l’organismo e’ da intendersi automaticamente soppresso

(comma 2, lettera e-bis).

Il successivo comma 2-bis (aggiunto dalla legge di conversione)

stabilisce che: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,

prima della scadenza del termine di durata degli organismi

individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto

con l’amministrazione di settore competente, la perdurante utilita’

dell’organismo proponendo le conseguenti iniziative per l’eventuale

proroga della durata dello stesso».

1.2. In prosieguo di tempo, e’ intervenuto l’art. 68 del decreto

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n.

133, il quale si e’ proposto di favorire il completamento del

programma di riduzione degli organismi collegiali e degli altri

organismi, gia’ impostato dall’art. 29 del decreto legge n. 223/2006,

da attuarsi con la realizzazione, entro il triennio 2009-2011, della

graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento

delle attivita’ ad essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali

delle amministrazioni.

Le norme dispongono quanto segue:

«1. Ai fini dell’attuazione del comma 2-bis dell’art. 29 del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa

selezione, per la valutazione della perdurante utilita’ degli

organismi collegiali operanti presso la pubblica amministrazione e

per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di

tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attivita’ ad

essi demandate nell’ambito di quelle istituzionali delle

amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis

del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi

collegiali:

istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni

legislative od atti amministrativi la cui operativita’ e’ finalizzata

al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di

particolari attivita’ previste dai provvedimenti di istituzione e non

abbiano ancora conseguito le predette finalita’;

istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non

operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore

del presente decreto;

svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai

regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura

dirigenziale di primo e secondo livello dell’amministrazione presso

la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di

piu’ amministrazioni, alla conferenza di servizi.

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell’art. 29

del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta

l’utilita’ degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga

e’ concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di

concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno

inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei

trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i

compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od

onnicomprensivi e stabilendo l’obbligo, a scadenza dei contratti, di

nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita’

sede dell’organismo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta

del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali

ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in

modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non

inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del

decreto-legge n. 223 del 2006.

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell’art. 29 del

citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all’anno 2006 si

applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo la data

di entrata in vigore del citato decreto-legge».

1.3. Infine, l’art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito in legge n. 122/2010, al comma 1, primo periodo, ha

previsto che:

«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all’art. 68,

comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con

modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ onorifica; essa

puo’ dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove

previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non

possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera.

2. Destinatari

La presente direttiva e’ destinata alle pubbliche amministrazioni

di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, gia’ destinatarie delle disposizioni di cui all’art. 29 del

decreto legge n. 223/2006, inclusi gli enti dalle stesse vigilati,

presso le quali sono incardinati gli organismi collegiali presi in

considerazione della previgente normativa.

Alle amministrazione destinatarie sono fornite, qui di seguito,

indicazioni interpretative della disciplina attinente alla

fattispecie, finalizzate al superamento di difficolta’ attuative

dovute all’assenza di soluzioni normative di coordinamento tra le

varie disposizioni susseguitesi nella materia.



3. Indirizzi interpretativi delle disposizioni

L’art. 29, comma 2-bis, del decreto legge n. 223/2006, come il

successivo art. 68 del decreto legge n. 112/2008, recava misure di

contenimento della spesa da realizzarsi mediante il riordino degli

organismi collegiali. Alle medesime finalita’ sono, da ultimo, anche

ispirate le disposizioni dell’art. 6 del decreto legge n. 78/2010, le

quali, sostanzialmente, danno contenuto alle indicazioni di carattere

programmatico fornite dall’art. 68 del decreto legge n. 112/2008.

Quest’ultimo ha infatti disposto che, ove agli organismi collegiali

interessati dalla disciplina venga riconosciuta l’utilita’ ai sensi

del comma 2-bis dell’art. 29 del decreto-legge n. 223/2006, dovranno

prevedersi «ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti

economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi

collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od

omnicomprensivi».

Da una lettura coordinata delle disposizioni, emerge che il

principale obiettivo che si e’ prefissato il legislatore e’ la

riduzione della spesa pubblica, una componente della quale e’

rappresentata dalla spesa per il funzionamento degli organismi

collegiali. Il riordino, con conseguente riduzione di questi ultimi,

costituisce, pertanto, uno dei mezzi per raggiungere il fine della

riduzione di spesa, talche’ le norme che dispongono in tal senso

vanno lette in funzione del perseguimento di tale finalita’.

In prosieguo di tempo, la novella del 2010, avendo previsto che la

partecipazione agli organi collegiali de quo e’ onorifica, fornisce

una chiave interpretativa autentica della voluntas espressa dalle

previgenti disposizioni, nel senso che individua in concreto la reale

portata del complesso delle preesistenti disposizioni ed interviene,

di conseguenza, sull’oggetto specifico dell’attenzione del precedente

legislatore, che era, si’, appuntata sugli organismi collegiali, ma

in un’ottica che non li assumeva in riferimento nella loro

soggettivita’, bensi’ nella loro idoneita’ a produrre effetti di

spesa.

La disposizione di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 78/2010, in

definitiva, focalizza l’attenzione sui soli effetti di spesa

derivanti dal funzionamento degli organi collegiali, senza

preoccuparsi di ribadire che la graduale riduzione degli organismi

collegiali prevista dalle norme previgenti costituisce il principale

meccanismo per la realizzazione di una riduzione degli oneri

pubblici.

L’assenza di un esplicito richiamo al procedimento di riduzione del

novero degli organismi collegiali, introdotto dalle norme precedenti,

lascia ragionevolmente presumere che lo strumento, individuato dal

legislatore del 2006 come funzionale al contenimento della spesa

pubblica, potrebbe risultare non piu’ necessario a questo fine,

essendo quest’ultimo raggiungibile attraverso la soppressione degli

emolumenti connessi alla partecipazione agli organismi stessi.

E tuttavia, la mancanza di una espressa abrogazione delle

preesistenti disposizioni impone di valutare attentamente la coerenza

sistematica dell’intero impianto e, in particolare, l’attuale

utilita’ del meccanismo di proroga previsto dal comma 2-bis dell’art.

29 e dai commi 2 e 3 dell’art. 68, alla luce di una disciplina

sopravvenuta che ha sancito, in via generale ed automatica, la

gratuita’ della partecipazione agli organi collegiali. Disciplina che

ha cosi’ risolto, con una diversa e piu’ radicale prospettiva, la

problematica del contenimento dei costi di funzionamento di siffatti

organismi.

Venuta meno tale problematica, l’unica valenza di tale meccanismo

di proroga e’ da rinvenirsi nella previa effettiva valutazione da

parte dei Ministri competenti della perdurante utilita’ di organismi

collegiali, le cui funzioni, gratuitamente esercitate, non possano

essere soppresse o trasferite ad amministrazioni svolgenti funzioni

omogenee, ma appaiono tuttora rivestire carattere di attualita’ ed

utilita’ nel pubblico interesse.

In attesa di un intervento normativo finalizzato ad assicurare il

coordinamento delle disposizioni susseguitesi in subiecta materia,

appare comunque necessario dettare, sulla base della linea

ermeneutica individuata, le opportune indicazioni alle

Amministrazioni destinatarie.

4. Indicazioni attuative



4.1. Il riferimento agli organi collegiali di cui all’art. 68,

comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, contenuto

nell’art. 6 del decreto legge n. 78/2010, postula l’attuale

necessaria sopravvivenza di tali organismi, a seguito di (gia’)

intervenuto riconoscimento di loro perdurante utilita’. Ovviamente,

la partecipazione a tali organismi, dopo la loro proroga, non puo’

che essere onorifica, restando salve le esclusioni espressamente

previste dallo stesso art. 6.

4.2. Gli organismi collegiali, dei quali sia stata riconosciuta la

perdurante utilita’ con proposta del Ministro competente debitamente

motivata ed inoltrata a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri

entro il termine di scadenza, debbono ritenersi operanti in regime di

proroga fino all’adozione dell’intervento normativo di coordinamento

di cui sopra e, comunque, non oltre il termine di due anni stabilito

dall’art. 68, comma 2, del decreto legge n. 112/2008. In tal senso,

anche al fine di perseguire l’efficienza e l’efficacia dell’azione

amministrativa ed in osservanza del principio di economia dei mezzi

giuridici, puo’ ritenersi superata l’adozione del complesso

procedimento di cui al comma 3 del menzionato art. 68, attesa

l’intervenuta gratuita’ della partecipazione a detti organismi. Resta

comunque ferma la necessita’ per le amministrazioni di verificare che

sia assicurato il contenimento della spesa non inferiore a quello

conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223

del 2006, trasmettendo i relativi dati al Dipartimento della funzione

pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento

della ragioneria generale dello Stato.

4.3. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Dipartimento

per il coordinamento amministrativo, e’ incaricato di predispone,

n d’intesa con i corrispondenti uffici legislativi del Ministero

dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica

amministrazione e l’innovazione, uno schema di provvedimento

normativo di coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di

organismi collegiali delle pubbliche amministrazioni, diretto, tra

l’altro, a fornire un’interpretazione autentica delle medesime

disposizioni in coerenza con la linea individuata dalla presente

direttiva.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte

dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 4 agosto 2010

(registrato alla Corte dei conti il 31 agosto, in Gazzetta Ufficiale il 28 settembre)

Redazione

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