La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense

E’ approdato alla Camera il disegno di legge di riforma dell’ordinamento professionale, già approvato dal Senato lo scorso 23 novembre (nel testo unificato dei ddl 601 AS e connessi, proposto dalla Commissione Giustizia di Palazzo Madama).

Di seguito il testo integrale del progetto di riforma.

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Disegno di legge n. 3900 AC

già approvato dal Senato il 23 novembre 2010



‘Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense’

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Disciplina dell’ordinamento forense).



1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato.

2. L’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona;

c) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti;

d) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

e) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni.

3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.

(Disciplina della professione di avvocato).



1. L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L’avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l’attuazione concreta della giustizia nella società e nell’esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l’esame di Stato di cui all’articolo 45, ovvero l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L’iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L’avvocato può esercitare l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 21. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto solo alla legge.

5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche.

7. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

Art. 3.

(Doveri e deontologia).



1. L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale. L’avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d’ufficio e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza.

3. L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera d), e 64, comma 6. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme devono essere caratterizzate dalla stretta osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).



1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all’amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.

4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell’associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L’attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

5. L’avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all’albo.

7. La costituzione di società di capitali che indicano l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.

8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.

9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

11. Il socio o l’associato è escluso se cancellato o sospeso dall’albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall’articolo 2286 del codice civile.

12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

Art. 5.

(Segreto professionale).



1. L’avvocato è tenuto, nell’interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. L’avvocato è tenuto altresì all’osservanza del massimo riserbo verso i terzi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell’avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

4. L’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 costituisce giusta causa per l’immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Art. 6.

(Prescrizioni per il domicilio).



1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall’iscritto all’ordine. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell’ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l’ultimo domicilio comunicato.

2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

3. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio.

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l’ordine.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

Art. 7.

(Impegno solenne).



1. Per poter esercitare la professione, l’avvocato assume dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento».

Art. 8.

(Specializzazioni).



1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell’articolo 1, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 9 del presente articolo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede, in maniera da garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornare almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale per un totale di almeno centocinquanta ore complessive, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno un anno;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi e ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private, prioritariamente alle facoltà di giurisprudenza nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell’ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all’albo da almeno dieci anni.

3. Al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo di specialista l’avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. La commissione d’esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dallo stesso CNF e dagli ordini forensi del distretto, da docenti universitari, da magistrati a riposo, da componenti indicati dalle associazioni forensi di cui al comma 9.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF e può essere revocato nel caso previsto dal comma 5.

5. L’avvocato specialista è tenuto a curare il proprio specifico aggiornamento professionale con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo. Il CNF stabilisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio regolamento le modalità con cui ha luogo detto aggiornamento, i cui corsi annuali devono essere di almeno cinquanta ore. L’aggiornamento professionale in relazione alla disciplina giuridica specialistica è condizione per il mantenimento del titolo.

6. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale, nell’ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

9. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l’associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell’associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto include espressamente il rilascio da parte dell’associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l’associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare adeguati livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

10. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c).

11. Gli avvocati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all’albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 6 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell’esame di cui al comma 3.

Art. 9.

(Informazioni sull’esercizio della professione).



1. È consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza nonché nel rispetto dei princìpi del codice deontologico.

3. Il CNF determina i criteri concernenti le modalità dell’informazione e della comunicazione.

4. L’inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.

Art. 10.

(Formazione continua).



1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.

2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell’articolo 8, fermo quanto previsto nel regolamento del CNF di cui al comma 5 del medesimo articolo; gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

4. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile).



1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni essenziali e i massimali minimi della polizza sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Art. 12.

(Conferimenti dell’incarico e tariffe professionali).



1. L’incarico professionale non può essere conferito con l’apposizione di condizioni.

2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all’articolo 2233 del codice civile. La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta la nullità dell’accordo.

3. L’avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso o di nullità dell’accordo di cui ai commi 2 e 7, si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

4. Per ogni incarico professionale, l’avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile. L’avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d’ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

5. Le tariffe professionali, approvate secondo quanto previsto dal comma 3, devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Esse devono indicare solo gli onorari minimi e massimi e le spese da rimborsare per l’attività effettivamente svolta. La misura degli onorari e dei rimborsi deve essere articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

6. Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, gli onorari minimi previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia sono inderogabili e vincolanti indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione. Se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi. A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze.

7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all’avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l’ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera l).

10. Le eccezioni di nullità di cui ai commi 2 e 7 non possono essere sollevate decorsi cinque anni dalla conclusione dell’incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi.

Art. 13.

(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni).



1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

5. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 14.

(Albi, elenchi e registri).



1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;

e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

f) l’elenco degli avvocati che hanno subìto provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;

g) il registro dei praticanti;

h) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

i) la sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

l) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

m) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell’articolo 6;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell’ordine, l’elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

Art. 15.

(Modifiche all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d’ufficio).



1. Il comma 1 dell’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989», è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio dell’ordine forense predispone e aggiorna annualmente l’elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d’ufficio di cui all’articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».

2. Il comma 1-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per l’iscrizione nell’elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell’elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L’irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l’esclusione dall’elenco dei difensori di ufficio».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Iscrizione e cancellazione).



1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea;

b) avere superato l’esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 17;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L’iscrizione all’albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un’università italiana e ha superato l’esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell’ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all’articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L’accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, può essere subordinata dal consiglio dell’ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l’esercizio della professione nel Paese di origine per un congruo periodo di tempo.

5. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) del comma 1.

6. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

7. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

8. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 13. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi di cui al primo periodo, l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

9. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

10. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’articolo 7 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell’articolo 20;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo 22, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

11. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 13, 14 e 15, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo ordinario, in quanto compatibili.

12. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 11;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.

13. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

14. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato.

15. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.

16. L’avvocato cancellato dall’albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 8.

17. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’articolo 59.

18. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 16 è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 21 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo ordinario.

19. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell’articolo 56. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

20. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 17.

(Incompatibilità).



1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 18.

(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità).



1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 17, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.

3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 22.

Art. 19.

(Sospensione dall’esercizio professionale).



1. Sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica: l’avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l’avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l’avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la sospensione dall’esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell’albo.

Art. 20.

(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri).



1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

2. Il consiglio dell’ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all’ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l’interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l’audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 16, comma 13.

5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla verifica periodica dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell’ordine inadempiente.

6. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall’esercizio professionale ai sensi dell’articolo 19, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia, di membro di giunta provinciale, di sindaco di comune con più di 30.000 abitanti, di membro di giunta comunale di comune con più di 50.000 abitanti, nonché per gli avvocati che ricoprono un incarico pubblico o di rilievo sociale che il CNF giudica equivalente.

7. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro in modo tale da non rientrare nel limite minimo di reddito imponibile.

Art. 21.

(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori).



1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo.

2. L’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. All’articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

Art. 22.

(Avvocati degli enti pubblici).



1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.

2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I

L’ORDINE FORENSE

Art. 23.

(L’ordine forense).



1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’ordine forense.

2. L’ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

Capo II

ORDINE CIRCONDARIALE

Art. 24.

(L’ordine circondariale forense).



1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. L’ordine circondariale di Roma capitale ha sede presso la Corte di cassazione.

3. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell’edificio della suprema Corte di cassazione.

4. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo 27 e in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1.

5. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.

6. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell’ordine.

Art. 25.

(Organi dell’ordine circondariale e degli ordini del distretto).

1. Sono organi dell’ordine circondariale:

a) l’assemblea degli iscritti;

b) il consiglio;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) il tesoriere;

f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.

3. Sono organi degli ordini circondariali del distretto:

a) il Consiglio istruttore di disciplina;

b) il Collegio giudicante.

Art. 26.

(L’assemblea).



1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento professionale.

2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché per l’assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L’assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell’assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo.

Art. 27.

(Il consiglio dell’ordine).



1. Il consiglio, fatta salva la previsione di cui all’articolo 24, comma 2, ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l’ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto.

8. L’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vice presidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio.

Art. 28.

(Compiti e prerogative del consiglio).



1. Il consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al Consiglio istruttore di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti del Consiglio istruttore di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 49;

g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale;

h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

i) svolge i compiti indicati nell’articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati;

l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula;

p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) garantisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L’entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.



Art. 29.

(Il collegio dei revisori).

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

5. Le competenze dovute ai revisori sono liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.



Art. 30.

(Funzionamento dei consigli dell’ordine per commissioni).

1. I consigli dell’ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all’albo, anche se non consiglieri dell’ordine.



Art. 31.

(Scioglimento del consiglio).



1. Il consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo III

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 32.

(Durata e composizione).



1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 36. Ciascun distretto di corte d’appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 33.

(Compiti e prerogative).



1. Il CNF:

a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell’ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l’elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell’articolo 14, comma 5;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell’ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;

h) collabora con i consigli dell’ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell’indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 38 per i rapporti con le università e dall’articolo 41 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

n) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell’ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell’articolo 31;

o) cura, mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura;

p) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della giustizia;

q) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

r) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

s) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall’iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.



Art. 34.

(Competenza giurisdizionale).



1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa.

5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.



Art. 35.

(Funzionamento).



1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 34 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i princìpi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli circondariali hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all’articolo 29, comma 5.

5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.



Art. 36.

(Eleggibilità e incompatibilità).



1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell’ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.

Capo IV

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 37.

(Congresso nazionale forense).



1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Capo I

TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 38.

(Accordi tra università e ordini forensi).



1. I consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.



Art. 39.

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio).



1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario aver conseguito la laurea in giurisprudenza.

3. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 16.

4. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico. Al praticante avvocato si applicano le eccezioni previste per l’avvocato dall’articolo 18. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione.

7. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio.

8. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo anno, l’avvocato riconosce al praticante avvocato un rimborso congruo per l’attività svolta per conto dello studio, commisurato all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio.

9. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro.

10. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;

b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell’Unione europea.

11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Art. 40.

(Norme disciplinari per i praticanti).



1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.



Art. 41.

(Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato).



1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il CNF disciplina con regolamento ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera c):

a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero biennio;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Art. 42.

(Frequenza di uffici giudiziari).



1. L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.



Art. 43.

(Certificato di compiuto tirocinio).



1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.



Capo II

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 44.

(Disposizioni generali).

1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.

2. L’esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d’appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.



Art. 45.

(Esame di Stato).



1. L’esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d’esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all’ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. I costi per l’espletamento delle procedure di esame devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti.



Art. 46.

(Commissioni di esame).



1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.

7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il CNF può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali e l’uniformità di giudizio tra le varie commissioni d’esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro della giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una commissione o per tutte le prove dell’intero distretto.

9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.



Art. 47.

(Disciplina transitoria per la pratica professionale).

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità indicate nel capo I, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all’articolo 41.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».



Art. 48.

(Disciplina transitoria per l’esame).



1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L’ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l’idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.



TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 49.

(Organi del procedimento disciplinare).

1. L’azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede la corte d’appello.

3. Ciascun consiglio dell’ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all’albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell’ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell’ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l’anno solare in corso all’atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell’ordine nel cui circondario ha sede la corte d’appello entro trenta giorni dalla ricezione dell’ultima comunicazione da parte dei consigli dell’ordine circondariali all’esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell’ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all’albo.

8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il presidente del consiglio dell’ordine competente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l’ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal consiglio dell’ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell’ordine del distretto. Il consiglio dell’ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell’ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l’inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

9. Il Collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio dell’ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.

10. Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell’ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell’ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell’ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l’istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.

11. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell’ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all’albo ordinario.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l’organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.



Art. 50.

(Competenza).

1. La competenza territoriale del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l’ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l’avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l’iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione.

2. Nell’ipotesi in cui l’indagato, l’incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio istruttore di disciplina o del Collegio giudicante, nonché in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.



Art. 51.

(Azione disciplinare).

1. L’azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio istruttore di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal consiglio dell’ordine, il Consiglio istruttore di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell’ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.

2. Al fine di cui al comma 1:

a) il consiglio dell’ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare, ovvero l’abbia acquisita d’ufficio, la trasmette entro quindici giorni al Consiglio istruttore di disciplina;

b) l’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell’ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all’albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l’azione penale, ovvero è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza, ovvero sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché in merito agli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell’ordine circondariale trasmette al Consiglio istruttore di disciplina la notizia nel termine di cui alla lettera a).

3. Se l’esponente è un avvocato e l’esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell’ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l’immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al comma 2, lettera a), il consiglio dell’ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l’esito al Consiglio istruttore di disciplina.

4. L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

Art. 52.

(Prescrizione dell’azione disciplinare).



1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 58 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto:

a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare;

b) dalla comunicazione all’iscritto del capo di incolpazione;

c) dalla notificazione della delibera di convocazione dell’incolpato;

d) dalla notificazione della decisione del consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante emessa all’esito del dibattimento;

e) dalla notificazione all’iscritto della sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 56.

4. Dalla data di comunicazione o notificazione dell’atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. In caso di pluralità di atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.



Art. 53.

(Istruttoria disciplinare).



1. Ricevuti gli atti, il presidente del Consiglio istruttore di disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell’iscritto a cui la stessa si riferisce, e assegna il procedimento al collegio competente per la trattazione dell’istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso albo dell’indagato.

2. Il presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L’istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L’interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall’istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall’interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l’istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare. In questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell’istruttore, l’archiviazione o l’apertura del procedimento.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all’iscritto, al consiglio dell’ordine presso il quale l’avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all’esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l’applicazione di una sanzione.



Art. 54.

(Dibattimento disciplinare).



1. Qualora il Consiglio istruttore di disciplina disponga l’apertura del procedimento disciplinare, ne dà comunicazione all’incolpato, al pubblico ministero e al consiglio dell’ordine competente.

2. La comunicazione contiene:

a) il capo d’incolpazione con l’enunciazione:

1) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

2) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) della data della delibera di approvazione del capo d’incolpazione;

b) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale, e ha facoltà di depositare memorie e documenti.

3. Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio istruttore di disciplina trasmette gli atti al competente consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante.

4. Il presidente del consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante nomina il consigliere relatore e ne dà comunicazione all’incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all’articolo 55, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell’incolpato.

6. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio istruttore di disciplina, al pubblico ministero, all’incolpato e all’autore dell’esposto. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all’incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene:

a) le generalità dell’incolpato;

b) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno, essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

c) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione avanti al Collegio giudicante per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

d) l’avviso che l’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

e) l’elenco dei testimoni che il Collegio intende ascoltare;

f) la data e la sottoscrizione del presidente.

7. Nel corso del dibattimento, che si apre con l’esposizione dei fatti da parte del relatore, l’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L’incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all’esame del Collegio. L’incolpato ha la parola per ultimo.

8. Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato e dal pubblico ministero; provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d’ufficio, o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l’accertamento dei fatti.

9. Sono utilizzabili per la decisione le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento, gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria.

10. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, all’incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell’ordine che precede. L’incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.

11. Conclusa la discussione, il Collegio delibera il provvedimento a maggioranza.

12. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l’indicazione del termine per l’impugnazione, che decorre dal deposito della motivazione.

13. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal presidente del Collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del consiglio dell’ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificata all’incolpato, al pubblico ministero, al procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello del distretto, al Consiglio istruttore di disciplina, nonché all’autore dell’esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del presidente del consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante allegato al dispositivo della decisione.

14. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili.

15. Il procedimento avanti il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall’incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all’impossibilità di costituire il Collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

Art. 55.

(Decisione disciplinare e sanzioni).



1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare». Il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento;

b) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.

2. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

3. La censura consiste nel biasimo formale.

4. La sospensione importa l’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal tirocinio.

5. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco speciale o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro consiglio dell’ordine, salvo quanto stabilito nell’articolo 61, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco speciale o registro.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell’infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell’incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell’eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

Art. 56.

(Impugnazioni).



1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell’incolpato, da parte del procuratore generale presso la corte d’appello del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.

2. L’autore dell’esposto ha facoltà di presentare al procuratore generale competente per territorio e al presidente del Consiglio istruttore di disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del consiglio dell’ordine presso il quale opera il Collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata, nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell’articolo 54, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l’impugnazione, i motivi dell’impugnazione con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

5. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all’articolo 60.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

7. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall’incolpato e dal procuratore generale presso la corte d’appello al cui distretto appartiene l’incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l’articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

9. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 57.

(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale).



1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all’eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina e il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante hanno il potere di acquisire atti e documenti appartenenti al processo penale presso l’autorità giudiziaria.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d’ufficio, l’organo procedente ne informa l’autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell’interdizione dalla professione inflitta all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

Art. 58.

(Riapertura del procedimento disciplinare).



1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, che il consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante non ha potuto valutare.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio dell’ordine che ha emesso la decisione. In tal caso il presidente lo assegna ad un Collegio giudicante che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento.

Art. 59.

(Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall’albo).

1. Nel caso di cancellazione dall’albo, d’ufficio o a seguito di richiesta dell’avvocato o del praticante avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l’iscrizione dell’interessato nel registro di cui all’articolo 53, comma 1, tale procedimento rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l’avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione.

Art. 60.

(Sospensione cautelare).



1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve essere deliberata dal consiglio dell’ordine competente, previa audizione dell’interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un consigliere delegato, nei seguenti casi:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) applicazione di misura di sicurezza detentiva;

c) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;

e) in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro dell’avvocatura o dei diritti di terzi.

2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimento e la decisione devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina. Nei casi di eccezionale urgenza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il provvedimento di sospensione. In tale caso il consiglio dell’ordine prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto, quindi trasmette immediatamente gli atti del procedimento e i provvedimenti assunti al Consiglio istruttore di disciplina.

3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all’articolo 54, comma 15.

5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se sia deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se sia disposta l’irrogazione dell’avvertimento o della censura.

6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d’ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

7. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre ricorso davanti al CNF nel termine di venti giorni dall’avvenuta notifica nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari.



Art. 61.

(Esecuzione).

1. La decisione emessa dal consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell’articolo 60 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine per l’impugnazione, per le decisioni del consiglio dell’ordine costituito in Collegio giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all’incolpato della sentenza emessa dal CNF.

3. Per l’esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell’ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l’incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza ritardo al consiglio dell’ordine competente, affinché provveda all’immediata notifica all’incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.

4. Il consiglio dell’ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all’incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione, nonché a tutti i consigli dell’ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata inflitta la sospensione cautelare, il consiglio dell’ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all’albo, all’elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 16.



Art. 62.

(Poteri ispettivi del CNF).

1. Il CNF può richiedere ai Consigli istruttori di disciplina e ai consigli dell’ordine notizie relative all’attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell’ordine quanto all’esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli istruttori di disciplina chiedendo la loro sostituzione agli ordini.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell’ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all’articolo 48.



TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63.

(Delega al Governo per il testo unico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l’elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 64.

(Disposizioni transitorie).



1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla medesima data.

3. È data facoltà ai consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In tal caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non sono in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l’obbligo, pena la cancellazione dall’albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L’incompatibilità di cui all’articolo 27, comma 10, tra la carica di consigliere dell’ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L’entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato.



Art. 65.

(Disposizione finale).

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.



Art. 66.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Redazione

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