Comunicazione del presidente del CdS sulla sinteticita’ dei ricorsi

Riportiamo di seguito la comunicazione del Presidente del Consiglio di Stato, Pasquale de Lise, del 20 dicembre scorso, sulla “sinteticità degli atti”, già pubblicata sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa-it).

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Il Presidente del Consiglio di Stato

Roma, 20 dicembre 2010

(…)

L’articolo 3, comma 2, del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, dispone che: “il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica”.

Si tratta di una disposizione di particolare importanza, che recepisce il principio di economia processuale sul quale da tempo insistono anche il legislatore ed il giudice comunitario, ma la cui completa attuazione postula la cooperazione di tutti gli operatori della giustizia: una sentenza adeguatamente motivata, ma chiara e sintetica, necessariamente presuppone che anche gli atti di parte presentino gli stessi caratteri.

Sin dall’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo ho sollecitato il personale di magistratura ad un doveroso e puntuale rispetto di tale disposizione. Peraltro, affinché lo scopo che persegue – la riduzione dei tempi di definizione delle controversie – possa trovare concreta attuazione è necessario che anche il Foro contribuisca a tale obiettivo, depositando ricorsi e, in genere, scritti difensivi in un numero contenuto di pagine, che potrebbero essere quantificate, al massimo, in 20-25.

Ove la complessità del gravame renda necessano utilizzare un numero maggiore di pagine superando i limiti approssimativamente indicati, sarebbe opportuno formulare all’inizio di ogni atto processuale una distinta ed evidenziata sintesi del contenuto dell’atto stesso, di non più di una cinquantina di righe (un paio di pagine).

Appare in ogni caso indispensabile, in armonia con il principio di sinteticità degli atti, limitarsi, nelle memorie, ad un mero richiamo di quanto già scritto nell’atto introduttivo del giudizio, evitando un’inutile riproposizione di concetti precedentemente espressi o addirittura la reiterazione, sotto forma di memoria, del testo dello scritto difensivo già depositato.

(…)

Pasquale de Lise

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Qui il testo in formato PDF della comunicazione.

Redazione

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