N. 00146/2011 REG.ORD.CAU.
N. 10427/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10427 del 2010, proposto da:
Comune di Messina, rappresentato e difeso dall’avv. Arturo Merlo, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Accardo in Roma, via degli Scipioni, n. 288;
contro
Comune di Vittoria, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Bruno e Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto presso l’avv. Guido Scorza, in Roma, via di Monte Giordano, 36;
la Confederazione Nazionale dell’Artigianato (Cna), l’Associazione Provinciale di Messina, la Cna Fita, l’Unione Nazionale Imprese di Trasporto e la Transfrigoroute Italia Assotir Associazione, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Il Sindaco di Messina, quale Commissario Delegato ex Opcm 5 Dicembre 2007, n. 3633, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE I – n. 33132/2010, resa tra le parti, concernente ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI ZONE A TRAFFICO LIMITATO E REGOLAMENTAZIONE ACCESSO E CIRCOLAZIONE VEICOLI CON INTRODUZIONE DI TICKET ECO-PAS – MCP
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vittoria e delindaco di Messina, quale Commissario Delegato ex Opcm 5 Dicembre 2007, n.3633, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio indicata in epigrafe di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Arturo Merlo e Fabio Cintioli su delega degli avvocati Bruno Angela e Carmelo Giurdanella;
Ritenuto che i motivi di impugnazione proposti dall’appellante Comune non inducono, allo stato degli atti e della sommaria cognizione propria della fase cautelare, a ritenere errata la decisione del Giudice di prima istanza per cui, in attesa del necessario approfondimento nelle competente sede di merito delle questioni di diritto proposte dalle parti, appare opportuno non sospendere l’efficacia della sentenza appellata al fine di evitare l’aggravio di danni già patiti dalla parte appellata;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni da decidere;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l’istanza cautelare (Ricorso n. 10427/2010).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Anna Leoni, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2011