Lo scorso 16 dicembre 2010 si è tenuto presso il Consiglio di Stato il DAE 2010, il Convegno Nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico diretto ormai da dieci anni dallo Studio Legale Giurdanella, e quest’anno dedicato interamente all’uso del web e dell’informatica nel processo amministrativo, che ha visto l’attenta partecipazione del Presidente Pasquale de Lise, nonchè del Segretario Generale della giustizia Amministrativa, il Cons. Mario Torsello.
Durante i lavori del convegno si è discusso approfonditamente del disposto contenuto all’art. 136 comma 2 del nuovo Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104|2010), relativo al deposito di atti difensivi e documenti in formato digitale, ponendo l’attenzione – data la potenziale incidenza che questa norma potrebbe avere sull’organizzazione e l’efficenza del processo amministrativo – sui principali nodi interpretativi da risolvere: in particolare, l’impossibilità di trasmettere i file attraverso i diffusissimi strumenti di posta elettronica; la mancanza di termini e di decadenze effettive; la necessaria attestazione di confomità all’originale, da rilasciare o in forma cartacea, o mediante firma digitale.
Nei giorni successivi, il Consiglio di Stato ha elaborato e pubblicato le prime “Note tecniche per il deposito di atti difensivi e documenti in formato digitale via posta elettronica certificata (PEC)”, autorizzando così, già dal 10 gennaio 2011 questa modalità di deposito del materiale informatico oggi richiesto dal nuovo Codice.
Queste le principali indicazioni.
In particolare, quando a fronte di un unico numero di protocollo, ci sono più documenti da trasmettere (tipico il caso del ricorso introduttivo con la produzione documenti ad esso allegata), questi dovranno essere riuniti in un unico archivio compresso di tipo WinZip.
Desta, infine, qualche perplessità la specifica secondo cui “l’attestazione di conformità può essere inserita nel corpo del messaggio da inviare”, e ciò in quanto, costiuendo essa una manifestazione di volontà, dovrebbe richiedere l’apposizione di firma digitale che, come è noto, non è equiparabile alle credenziali di accesso della casella di PEC.
Si ricorda, in ogni caso, che si tratta pur sempre di un deposito informatico del tutto irrilevante dal punto di vista strettamente processuale, in quanto ad esso non è ancorata alcuna previsione di decadenza; un deposito informatico che rimane, dunque, “parallelo” a quello tradizionale, che allo stato rimane l’unico valido e rilevante agli effetti di legge.
Il testo integrale delle note tecniche è disponibile qui (PDF).