Testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (in Gazzetta
Ufficiale – serie generale – n. 303 del 29 dicembre 2010), coordinato
con la legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10 (in Gazzetta
Ufficiale del 26 febbraio 2011, Supplemento ordinario), recante: «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.».
Art. 1
Proroghe non onerose di termini in scadenza
1. E’ fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e
dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza
in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, puo’ essere disposta l’ulteriore proroga fino al 31
dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero
la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi
giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte
previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione,
di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.
246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari
competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri
parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla
trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque
adottati.
2-ter. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: « non
oltre il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « non
oltre il 31 dicembre 2011 ».
2-quater. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « il cui mandato e’ scaduto 31 dicembre 2009 » sono
sostituite dalle seguenti: « il cui mandato e’ scaduto il 31 dicembre
2010 »;
b) le parole: « il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 »
sono sostituite dalle seguenti: « il cui mandato scade entro il 31
dicembre 2011 »;
c) le parole: « a far data dal 1° gennaio 2010 » sono sostituite
dalle seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2011 »;
d) le parole: « non oltre il 31 dicembre 2010 » sono sostituite
dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2011 ».
2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella
1 allegata al presente decreto, la cui scadenza e’ fissata in data
successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La
disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e
ai regimi giuridici di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge
3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2008, n. 129, e a quelli di cui all’articolo 1, comma 1,
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1999, n. 195, per i quali resta ferma la previsione di cui al
comma 2 del presente articolo, nonche’ a quelli di cui all’articolo
12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali resta
fermo quanto previsto dal citato articolo 12, comma 7, come
modificato dall’articolo 2, comma 17-sexies, del presente decreto.
2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla « FONTE NORMATIVA.
articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 »,
di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei
concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni.
2-septies. L’articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39, si interpreta nel senso che le modificazioni degli obblighi
assunti attraverso il concordato dall’ente assuntore, ovvero dai suoi
successori o aventi causa, sono inefficaci, anche se contenuti in
emendamenti statutari, prima della decorrenza dei termini previsti
nel concordato.
Art. 2
Proroghe onerose di termini
1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010,
si applicano anche all’esercizio finanziario 2011 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a
2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota
del 5 per mille nell’anno 2011 sono quantificate nell’importo di euro
400.000.000; a valere su tale importo, una quota fino a 100 milioni
di euro e’ destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica
per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Alla determinazione delle risorse nell’ammontare indicato al
precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate
nell’elenco 1 previsto all’articolo 1, comma 40, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalita’. Al maggiore
onere derivante dai precedenti periodi, pari a 200 milioni di euro
per l’anno 2011, si provvede ai sensi dell’articolo 3.
1-bis. All’articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2011, una
parte dell’intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura
dello 0,6 per cento del totale, e’ riservata per le spese
dell’organismo di indirizzo relative all’istruttoria e verifica dei
progetti di cui al medesimo comma 117».
1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione
dei trasferimenti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l’autorita’ competente provvede
alla ricognizione, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da
pesca della laguna di Venezia, dei compendi costituiti da valli
arginate alla data di entrata in vigore dell’articolo 28 del codice
della navigazione.
1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma
1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui
all’articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro il medesimo termine di proroga di cui all’articolo 1, comma 1,
sono disciplinate le modalita’ e le procedure di richiesta e rilascio
di un’autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di
idoneita’ alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di
esercitarsi alla guida, dopo aver superato la prevista prova di
controllo delle cognizioni. Sono altresi’ disciplinate la validita’
di tale autorizzazione e le modalita’ dell’esercitazione alla guida
del ciclomotore, almeno in conformita’ alle disposizioni di cui
all’articolo 122, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in quanto
applicabili, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 170,
comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedendo altresi’ che la
prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia
trascorso un mese dalla data del rilascio della predetta
autorizzazione, che tra una prova d’esame sostenuta con esito
sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese
e che nel limite di validita’ dell’autorizzazione sia consentito
ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida. Si applicano
altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 122, commi 7, 8 e 9, del
predetto decreto legislativo. Il conducente che si esercita alla
guida di un ciclomotore senza aver ottenuto la prescritta
autorizzazione ovvero con autorizzazione scaduta e’ punito ai sensi
dell’articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni.
1-quinquies. Il termine di cui all’articolo 15, comma 1, della
legge 19 febbraio 2004, n. 40, e’ prorogato al 30 aprile 2011. Fatte
salve le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 19 febbraio
2004, n. 40, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture
autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della
salute, che cura il successivo inoltro, nell’ambito delle rispettive
competenze, all’Istituto superiore di sanita’ e al Centro nazionale
trapianti. Con decreto del Ministero della salute, di natura non
regolamentare, sono disciplinate le modalita’ di comunicazione dei
dati di cui al presente comma da parte delle strutture autorizzate
all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che
disaggregata, rispettivamente all’Istituto superiore di sanita’ e al
Centro nazionale trapianti. Le amministrazioni interessate provvedono
all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-sexies. In attuazione dell’articolo 40, comma 2, della legge 4
giugno 2010, n. 96, e con efficacia protratta fino alla data di
entrata in vigore delle disposizioni conseguenti all’Accordo
concernente i «requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attivita’ sanitarie dei servizi trasfusionali e
delle unita’ di raccolta e sul modello per le visite di verifica»,
sancito in data 16 dicembre 2010 tra il Governo e le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita’ allo stesso
Accordo, il Ministro della salute, con propri decreti da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto:
a) istituisce l’elenco nazionale dei valutatori per il sistema
trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per
lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 5 del decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;
b) definisce, ai fini dell’emanazione del decreto ministeriale
previsto dall’articolo 40, comma 4, della citata legge n. 96 del
2010, le modalita’ per la presentazione da parte degli interessati e
per la valutazione, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, delle
istanze volte a ottenere l’inserimento fra i centri e le aziende
autorizzati alla stipula delle convenzioni;
c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto
previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovra’
avvenire entro il 31 dicembre 2014, le modalita’ attraverso le quali
l’Agenzia italiana del farmaco assicura l’immissione in commercio dei
medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio
nazionale nonche’ l’esportazione del medesimo per la lavorazione in
Paesi comunitari e l’Istituto superiore di sanita’ assicura il
relativo controllo di stato.
1-septies. Dall’attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Alle attivita’ disposte dal comma 1-sexies si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di
cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2001, n. 461, e’ prorogato, fino al 31 dicembre 2013,
nella composizione in atto alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293
del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonche’ dei
contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi
alluvionali verificatisi nel Veneto, e’ differito alla data del 30
giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente,
pari a 93 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede ai sensi
dell’articolo 3.
2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di
carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti,
comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la copertura
integrale dei costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestione
dei rifiuti puo’ essere assicurata, anche in assenza di una
dichiarazione dello stato di emergenza e anche in deroga alle vigenti
disposizioni in materia di sospensione, sino all’attuazione del
federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote attribuiti agli enti territoriali, con le seguenti
modalita’:
a) possono essere applicate nella regione interessata le
disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5-quater, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, introdotto dal comma 2-quater del presente
articolo, con limite di incremento dell’imposta raddoppiato rispetto
a quello ivi previsto;
b) i comuni possono deliberare un’apposita maggiorazione
dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui
all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente
importo della predetta addizionale;
c) le province possono deliberare un’apposita maggiorazione
dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1989, n. 20, con maggiorazione non superiore al vigente importo della
predetta addizionale.
2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione
dei trasferimenti disposta in attuazione dell’articolo 12 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ferma la facolta’
prevista dal comma 2-bis, lettera b), del presente articolo,
deliberano, a decorrere dall’anno 2011, anche in assenza di una
dichiarazione dello stato di emergenza, un’apposita maggiorazione
dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui
all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, con un’aliquota indifferenziata e un gettito non
inferiore all’importo annuale dei trasferimenti ridotti, incrementato
fino al 10 per cento.
2-quater. All’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo
il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza,
il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della
regione non rechi le disponibilita’ finanziarie sufficienti per
effettuare le spese conseguenti all’emergenza ovvero per la copertura
degli oneri conseguenti alla stessa, e’ autorizzato a deliberare
aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonche’ ad
elevare ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui
all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990,
n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori
rispetto alla misura massima consentita.
5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater
non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di
cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, puo’ essere disposto
l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile.
Qualora sia utilizzato il fondo di cui all’articolo 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il fondo e’ corrispondentemente e
obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate
derivanti dall’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e
sulla benzina senza piombo, nonche’ dell’aliquota dell’accisa sul
gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. La misura dell’aumento, comunque non superiore a
cinque centesimi al litro, e’ stabilita con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti all’importo prelevato dal fondo di
riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si
applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento
dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del
comma 5-ter.
5-sexies. Il Fondo di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18
novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1966, n. 1142, puo’ intervenire anche nei territori per i
quali e’ stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1
del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le
disponibilita’ rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 5 della legge
31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu’ decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della
disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento,
stabilite le condizioni e le modalita’ per la concessione delle
garanzie, nonche’ le misure per il contenimento dei termini per la
determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da
applicare ai procedimenti in corso».
2-quinquies. Alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)all’articolo 5, comma 2, e’ aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli
aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell’economia e
delle finanze»;
b) all’articolo 5, comma 5-bis:
1) al penultimo periodo, le parole: «e all’ISTAT» sono sostituite
dalle seguenti: «, all’ISTAT e alla competente sezione regionale
della Corte dei conti»;
2) e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire
la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui
al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita’
speciali».
2-sexies. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, dopo la lettera c), e’ inserita la seguente:
«c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;».
2-septies. All’articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,
n. 340, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Per i
provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, il termine di cui al primo periodo,
incluso quello per la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e’
ridotto a complessivi sette giorni; in ogni caso l’organo emanante ha
facolta’, con motivazione espressa, di dichiararli provvisoriamente
efficaci».
2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo
o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali,
titolari di contabilita’ speciali per la realizzazione di interventi,
programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attivita’,
rendicontano nei termini e secondo le modalita’ di cui all’articolo
5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I rendiconti
sono trasmessi all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell’economia e delle finanze per il controllo e per il successivo
inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ISTAT e alla
competente sezione regionale della Corte dei conti. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al
presente comma nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi
statali trasferiti o assegnati alle Autorita’ portuali per la
realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia
stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori entro
il quinto anno dal trasferimento o dall’assegnazione. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti
revocati e all’individuazione della quota, per l’anno 2011, nel
limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle
seguenti finalita’:
a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorita’ portuali che
hanno attivato investimenti con contratti gia’ sottoscritti o con
bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 991, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorita’ i cui porti sono
interessati da prevalente attivita’ di transhipment al fine di
garantire l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5,
comma 7-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
c) per le disponibilita’ residuali alle Autorita’ portuali che
presentano progetti cantierabili.
2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede
altresi’ all’individuazione delle somme che devono essere versate ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio
dello Stato, nell’anno 2011, dalle Autorita’ portuali interessate
dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con
successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per gli
anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei
finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle
alle Autorita’ portuali, secondo criteri di priorita’ individuati nei
medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell’opera,
decorsi centottanta giorni dall’aggiudicazione definitiva del bando
di gara, il finanziamento si intende revocato ed e’ riassegnato ad
altri interventi con le medesime modalita’ dei finanziamenti revocati
ai sensi del comma 2-novies.
2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti
realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di
ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma
2-decies e’ disposta la cessione della parte di finanziamento ancora
disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorita’
portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla
scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione
all’ammontare del finanziamento erogato. L’eventuale risoluzione dei
contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
All’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, i commi 8-bis,
8-ter e 8-quater sono abrogati. Le previsioni di cui al comma
2-novies non si applicano ai fondi trasferiti o assegnati alle
Autorita’ portuali per il finanziamento di opere in scali marittimi
da esse amministrati ricompresi in siti di bonifica di interesse
nazionale ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
426.
2-duodecies. Con il decreto di cui all’articolo 1, comma 40, quinto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede
all’assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l’anno 2011 a
favore dell’associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell’articolo 1, comma
219, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l’anno
2011, nel limite di 2 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 2
milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2-quaterdecies. E’ differita al 1° gennaio 2012 l’applicazione
dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le
federazioni sportive iscritte al CONI, comunque nel limite di spesa
di 2 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono dettate
apposite modalita’ attuative della presente disposizione, anche al
fine di prevedere misure che assicurino adeguate forme di controllo
sul rispetto del predetto limite di spesa. Al relativo onere si
provvede, per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. All’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Fino alla revisione organica della
disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto
continuano ad applicarsi anche al CONI».
2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui
all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n.
171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.
205, e’ differito al 31 dicembre 2011. Entro tale termine, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede,
con le procedure di cui all’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, all’adozione del regolamento di riordino o di
soppressione, previa liquidazione, dell’Ente per lo sviluppo
dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia. In caso di soppressione e messa in liquidazione, la
responsabilita’ dello Stato e’ limitata all’attivo in conformita’
alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Al relativo
onere, pari a 272.000 euro per l’anno 2011, l’Ente per lo sviluppo
dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia provvede con proprie disponibilita’ di bilancio. Alla
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 272.000 per l’anno 2011 in
termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. E’ sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1°
gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall’articolo 39, commi
3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La
ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del
presente comma e’ disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti
peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle
necessita’ di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di
protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, si attuano
entro il 30 settembre 2011. Trascorso inutilmente tale termine, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro i
successivi trenta giorni, si procede alla nomina di un commissario ad
acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni
intervento necessario.
3-ter. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si
provvede nei limiti delle risorse di cui all’articolo 8, comma 3,
della legge 23 marzo 2001, n. 93, allo scopo appostate.
3-quater. All’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011
con le modalita’ stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
mese di dicembre 2011 con le modalita’ e i termini stabiliti»;
b) al comma 3-ter, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011
con le modalita’ stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
mese di dicembre 2011 con le modalita’ e i termini stabiliti».
3-quinquies. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39, dopo il comma 4-ter.1, e’ inserito il seguente: «4-ter.2. Nel
caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti
completato, in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine
economico e produttivo determinate dagli eventi sismici del 2009
nella regione Abruzzo che continuano a generare complessita’ nelle
operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi
dei complessi aziendali, il Ministro dello sviluppo economico, su
istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di
sorveglianza, puo’ disporre la proroga del termine di esecuzione del
programma per i gruppi industriali con imprese o unita’ locali nella
regione Abruzzo, fino al 30 giugno 2011. Agli oneri derivanti
dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel
limite massimo di 2.500.000 euro per l’anno 2011, si provvede a
valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».
3-sexies. Il comune dell’Aquila, in deroga all’articolo 14, comma
9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 24,
comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, puo’
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011,
2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per
ciascun anno. I comuni montani della provincia dell’Aquila e di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che al 31 dicembre 2010
abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi
della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo
determinato per gli anni 2011, 2012 e 2013, nel limite di spesa
complessivo di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di
personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e
nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilita’
interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto
tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti
sono consentiti nel rispetto del patto di stabilita’ interno. Alla
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto derivanti dall’applicazione dei precedenti periodi si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 1 milione per ciascuno
degli anni 2011, 2012 e 2013, in termini di sola cassa, del fondo di
cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle
attivita’ nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi dell’Accademia di
belle arti e del Conservatorio di musica Alfredo Casella dell’Aquila,
e’ differito al 1° novembre 2012 con la conseguente proroga del
termine di operativita’ dei rispettivi organi.
3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e
occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, il Commissario delegato di cui all’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614,
provvede, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del sito
d’interesse nazionale di «Bussi sul Tirino», come individuato e
perimetrato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2008. Le opere e gli interventi di
bonifica e messa in sicurezza dovranno essere prioritariamente
attuati sulle aree industriali dismesse e siti limitrofi, al fine di
consentirne la reindustrializzazione. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma, nel limite di 15 milioni di euro
per l’anno 2011, 20 milioni di euro per l’anno 2012 e 15 milioni di
euro per l’anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui
all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
3-novies. Agli enti locali della provincia dell’Aquila, soggetti
responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di
connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla
delibera dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas n. ARG/elt
99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a
quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 19 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli
impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 173, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ le tariffe incentivanti, di cui
all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23
febbraio 2007, previste per gli impianti entrati in esercizio entro
il 31 dicembre 2010.
3-decies. A decorrere dall’anno 2011 e’ istituita, per il giorno 6
aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6
aprile 2009 che ha colpito la provincia dell’Aquila e altri comuni
abruzzesi, nonche’ degli altri eventi sismici e delle calamita’
naturali che hanno colpito l’Italia. Tale giornata non costituisce
festivita’ ai fini lavorativi.
4. Adecorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate
fino al 31 dicembre 2013.
4-bis. Il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d’imposta concessi
in base all’articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.
4-ter. A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 e’
istituito, per l’accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad
esclusione di quelle delle comunita’ ecclesiali o religiose, un
contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da
versare all’entrata del bilancio dello Stato. Con decreto
interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attivita’ culturali e
dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni
applicative del presente comma, anche relative alle procedure di
riscossione e di versamento del contributo speciale.
4-quater. All’onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede,
entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni
2011, 2012 e 2013:
a) quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011, con le modalita’ e
nell’ambito delle risorse indicate all’articolo 3;
b) quanto a euro 45.000.000 per l’anno 2011 e quanto a euro
90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui
al comma 4-ter. L’eventuale maggior gettito eccedente il predetto
limite di spesa e’ riassegnato allo stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita’ culturali per essere destinato al
rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-quinquies. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, in
materia di concessione di contributi alle emittenti radiotelevisive,
comunque costituite, che trasmettano programmi in lingua francese,
ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, si applicano anche per
l’anno finanziario 2011. All’onere derivante dal presente comma, nel
limite di 1 milione di euro per l’anno 2011, si provvede a valere
sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 61, della legge 13
dicembre 2010, n. 220.
4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in
via indiretta in Abruzzo ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili di cui all’articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti di previdenza pubblici
possono proseguire l’attuazione dei piani di investimento deliberati
dai competenti organi dei predetti enti alla data del 31 dicembre
2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente
all’adozione da parte dei medesimi organi, entro il 31 dicembre 2011,
di provvedimenti confermativi delle singole iniziative di
investimento inserite nei piani.
4-septies. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a
tre mandati consecutivi.
4-octies. Sono prorogati per l’anno 2011 gli interventi di cui
all’articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. Per le finalita’ di cui al periodo precedente e’ autorizzata
la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2011, da destinare al
rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui
all’articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai
relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2011, si
provvede nell’ambito delle risorse finalizzate ad interventi per la
banda larga dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell’importo
complessivo deliberato dal CIPE in data 11 gennaio 2011.
4-novies. Il servizio all’estero del personale docente e
amministrativo della scuola e’ prorogato, nella stessa sede, fino al
raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore
complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata
del servizio all’estero non puo’ quindi essere superiore ai nove anni
scolastici. La proroga del servizio all’estero non si applica
conseguentemente al personale che abbia gia’ prestato un servizio
all’estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici.
Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013,
sono sospese le procedure di mobilita’ estero per estero relative al
predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le
iniziative e istituzioni scolastiche italiane all’estero e presso i
lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilita’ del
personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresi’
assicurati i trasferimenti d’ufficio e quelli da sedi particolarmente
disagiate. Ai fini dell’applicazione del presente comma, sono
utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e
aggiornate per la destinazione all’estero del personale scolastico a
tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008,
2008-2009 e 2009-2010.
4-decies. Previa autorizzazione dell’Unione europea, la garanzia
richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 257 del 3 novembre 2010, e’ concessa, entro il termine del 31
dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed
alle condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalita’
di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro
temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi
economica e finanziaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13
del 18 gennaio 2011.
4-undecies. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14 la parola: « 6, » e’ soppressa;
b) al comma 15 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un
elenco contenente le sole informazioni necessarie per
l’identificazione dei destinatari delle sanzioni e per
l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse puo’ essere
pubblicato nel sito internet della suddetta autorita’ competente ai
fini della relativa conoscenza e per l’adozione degli eventuali
specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni
preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse».
4-duodecies. Per l’anno 2011, il termine di cui all’articolo 55,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte
delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e’ fissato al
16 giugno. Per l’anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari
ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi
a favore dell’autotrasporto di merci, iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e’
ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle
Amministrazioni interessate e destinata agli interventi a sostegno
del settore dell’autotrasporto con le modalita’ di cui all’articolo
1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4-terdecies. All’articolo 11-bis del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Per l’esercizio dell’attivita’ di commercio di tutte le unita’
di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli
126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».
4-quaterdecies. E’ prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui
all’articolo 38, comma 2, primo periodo, della legge 1° agosto 2002,
n. 166, per la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di
trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime
degli obblighi di servizio pubblico tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, e la societa’ Trenitalia Spa. Nelle
more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico il
Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
corrispondere a Trenitalia le somme previste, per gli anni 2009 e
2010, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli
obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia,
in applicazione della vigente normativa comunitaria.
4-quinquiesdecies. Fino al 31 dicembre 2011 si applica la
disciplina previgente all’articolo 2, comma 212, lettera b), numero
2), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle
controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione,
pari a euro 800.000, si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto
periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
4-sexiesdecies. All’articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, dopo
le parole: «31 dicembre 2010» sono inserite le seguenti: «ad
eccezione dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli
autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per i quali sono
autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare
nei limiti delle capacita’ autorizzate alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225».
4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 e’ prorogato il Commissario
straordinario attualmente in carica presso l’Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).
4-octiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di
valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e’ riorganizzata,
all’interno del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino
l’autonomia e l’indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna
della scuola, da effettuare periodicamente,
secondo modalita’ e protocolli standard definiti dallo stesso
regolamento. La relativa pianta organica rimane quella gia’ prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a
carico della finanza pubblica.
4-noviesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e’ individuato il sistema nazionale di valutazione
definendone l’apparato che si articola:
a) nell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e
innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della
scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di
valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado,
di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla
prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard
nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di
valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono
prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24
milioni di euro per l’anno 2012 cui si provvede ai sensi
dell’articolo 3. Con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabiliti i nuovi
importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il
predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella
determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2012
assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al
primo periodo.
5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall’articolo 19,
commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ differito
al 30 aprile 2011. Conseguentemente, in considerazione della massa
delle operazioni di attribuzione della rendita presunta, l’Agenzia
del territorio notifica gli atti di attribuzione della predetta
rendita mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono
ubicati gli immobili. Dell’avvenuta affissione e’ data notizia con
comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet
dell’Agenzia del territorio, nonche’ presso gli uffici provinciali ed
i comuni interessati. Trascorsi sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i
termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione
tributaria provinciale competente. In deroga alle vigenti
disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente
dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale
definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in
catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria
volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I
tributi, erariali e locali, commisurati alla base imponibile
determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono
corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le procedure
previste per l’attribuzione della rendita presunta si applicano anche
agli immobili non dichiarati in catasto, individuati ai sensi
dell’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a
far data dal 2 maggio 2011.
5-ter. All’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro sei mesi»;
b) al comma 2, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro nove mesi».
5-quater. All’articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «per le stazioni
sperimentali» sono inserite le seguenti: «, il Banco nazionale di
prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».
5-quinquies. All’allegato 2 di cui all’articolo 7, comma 20, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l’ottava voce e’ inserita la
seguente: «Enti soppressi: Banco nazionale di prova per le armi da
fuoco portatili e per le munizioni commerciali. Amministrazione
subentrante nell’esercizio dei relativi compiti e attribuzioni: CCIAA
Brescia».
5-sexies. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine,
qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali
sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare
attuazione ai suddetti principi, la Banca d’Italia provvede sulle
materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale
sottoscrizione dell’accordo».
5-septies. Le societa’ di capitali di cui all’articolo 3-bis, comma
2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, devono risultare
in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 maggio 2008, entro il 31 marzo
2011.
5-octies. Il termine di cui all’articolo 3, comma 25, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e’ prorogato fino alla completa definizione
delle attivita’ residue affidate al commissario liquidatore e
comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
5-novies. Il termine di validita’ del Programma nazionale triennale
della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, adottato con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto
2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
236 del 10 ottobre 2007, e’ prorogato al 31 dicembre 2011.
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e
l’acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca,
di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli
interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela
dell’ecosistema marino e della concorrenza e competitivita’ delle
imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell’articolo 117 della
Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria.
5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma
nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive
modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli
interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle
iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle
cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di
pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali
delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali
stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento
nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale
contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi
riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli
interventi previsti dal Programma nazionale.
5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza
annuale, la Commissione consultiva centrale circa l’andamento del
Programma nazionale, fornendo altresi’ un quadro complessivo dei
risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154. Dall’attuazione dei commi
da 5-novies al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
5-terdecies. La durata dell’organo di cui all’articolo 10 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e’
prorogata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, con le modalita’ previste dallo stesso articolo 10. Non
si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85.
6. Per garantire l’operativita’ degli sportelli unici per
l’immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli
uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure
di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell’interno, in
deroga alla normativa vigente, e’ autorizzato a rinnovare per un anno
i contratti di lavoro di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui
al presente comma non si applica quanto stabilito dall’articolo 5 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 1, comma
519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l’anno 2011, si
provvede ai sensi dell’articolo 3.
6-bis. All’articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
comma 5 e’ abrogato.
6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonche’ per gli anni 2012 e 2013,
le risorse di cui all’articolo 585 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei
limiti di 14,8 milioni di euro per l’anno 2011, di 9,6 milioni di
euro per l’anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l’anno 2013, sono
utilizzate ai fini di cui all’articolo 2, comma 98, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Alla compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall’applicazione del
precedente periodo, quantificati in 7,5 milioni di euro per l’anno
2011, 4,9 milioni di euro per l’anno 2012 e 3,4 milioni di euro per
l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo, in termini
di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-quater. All’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28
dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: « si
applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al
31 dicembre 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano
alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre
2015 ».
6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 57, comma 5,
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, la disposizione di
cui al comma 3 del medesimo articolo 57 non si applica agli scrutini
per l’ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica
di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con
decorrenza anteriore al 31 dicembre 2015.
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall’articolo
1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarieta’ per le
vittime delle richieste estorsive e dell’usura previsto dall’articolo
4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16
agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta’
alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all’articolo 1, comma
1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel « Fondo
di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo
mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura », costituito presso
il Ministero dell’interno, che e’ surrogato nei diritti delle vittime
negli stessi termini e alle stesse condizioni gia’ previsti per i
predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici
gia’ instaurati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per l’alimentazione del Fondo di
cui al presente comma si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
dall’articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e
dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E’
abrogato l’articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro
il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare,
armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.
6-septies. Ferma restando l’aliquota massima di 17 posti fissata
dall’articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all’articolo 2,
comma 93, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « con almeno quattro anni di
servizio nella qualifica » sono sostituite dalle seguenti: « con
almeno due anni di servizio nella qualifica »;
b) al secondo periodo, le parole: « Ai dirigenti in possesso della
predetta anzianita’ di servizio nella qualifica rivestita » sono
sostituite dalle seguenti: « Ai dirigenti in possesso di almeno
quattro anni di servizio nella qualifica rivestita ».
6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in
ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
ne’ dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a
prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei
dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche
dirigenziali sottostanti.
6-novies. Al fine di assicurare la piena operativita’ delle nuove
prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi
ai rispettivi prefetti e’ differito fino al quindicesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Conseguentemente, e’ ridotta da 9 a 6
l’aliquota di prefetti stabilita dall’articolo 237, comma 3, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, ed e’ incrementata di tre unita’ la dotazione
organica della qualifica di prefetto di cui alla tabella B allegata
al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
6-decies. Al fine di completare l’azione di contrasto della
criminalita’ organizzata e di tutte le condotte illecite, anche
transnazionali, ad essa riconducibili, nonche’ al fine di
incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in
attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di
collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di
proroga fissato dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto, il
Dipartimento della pubblica sicurezza puo’ inviare presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le
procedure e le modalita’ previste dall’articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, funzionari della Polizia di Stato e ufficiali
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza in
qualita’ di esperti per la sicurezza, nel numero massimo consentito
dagli stanziamenti di cui al comma 6-quaterdecies, comprese le venti
unita’ di esperti di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A
tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168,
comprensivo delle predette venti unita’, e’ aumentato delle ulteriori
unita’ riservate agli esperti per la sicurezza nominati ai sensi del
presente comma.
6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli
esperti di cui all’articolo 11 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, gli esperti per
la sicurezza di cui al comma 6-decies dipendono dal Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della
polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per lo
svolgimento delle attivita’ finalizzate alla realizzazione degli
obiettivi di cui al medesimo comma, nell’ambito delle linee guida
definite dal Comitato per la programmazione strategica per la
cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), di cui all’articolo
5 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2010, n. 217.
6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nonche’ dai commi 6-decies e 6-quaterdecies del
presente articolo, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
dell’economia e delle finanze, al fine di assicurare la
compatibilita’ finanziaria della presente disposizione con gli
equilibri della finanza pubblica, sono definiti il numero degli
esperti per la sicurezza e le modalita’ di attuazione dei commi da
6-decies a 6-quinquiesdecies, comprese quelle relative alla
individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi
corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento
per le forze di polizia.
6-terdecies. L’incarico di esperto per la sicurezza ha durata
biennale ed e’ prorogabile per non piu’ di due volte. La durata
totale dell’incarico non puo’ superare complessivamente i sei anni.
Esso e’ equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o
comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di
polizia di appartenenza.
6-quaterdecies. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da
6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilita’ di
cui all’articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche’
attraverso lo stanziamento di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2011 a valere sul fondo di cui all’articolo 3, comma 151, della legge
24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui ai commi 553, 554,
555 e 556 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
cessano di avere efficacia a seguito dell’attuazione delle
disposizioni contenute nei commi da 6-decies a 6-terdecies del
presente articolo.
6-quinquiesdecies. All’articolo 11 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « al Servizio centrale antidroga » sono
sostituite dalle seguenti: « alla Direzione centrale per i servizi
antidroga » e dopo le parole: « in qualita’ di esperti » sono
inserite le seguenti: « per la sicurezza »;
b) al comma 2, le parole: « riservata agli esperti del Servizio
centrale antidroga » sono sostituite dalle seguenti: « riservata agli
esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi
antidroga»;
c) al comma 3, le parole: « il Servizio centrale antidroga » sono
sostituite dalle seguenti: « la Direzione centrale per i servizi
antidroga»;
d) al comma 4, le parole: « del Servizio centrale antidroga » sono
sostituite dalle seguenti: « della Direzione centrale per i servizi
antidroga ».
7. Dopo il comma 196 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, sono inseriti i seguenti:
« 196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di
dismissione immobiliare di cui al comma 196 e’ fissato al 31 dicembre
2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonche’ dal comma
2 dell’articolo 314 del codice dell’ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell’ambito di
tale procedura e’ considerata urgente l’alienazione degli immobili
militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4
dell’articolo 3 del protocollo d’intesa sottoscritto in data 4 giugno
2010 tra il Ministero della difesa e il comunedi Roma, assicurando in
ogni caso la congruita’ del valore degli stessi con le finalizzazioni
ivi previste. A tale fine i predetti immobili sono alienati in tutto
o in parte dall’Agenzia del demanio con le procedure di cui
all’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle
alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute
nell’articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I
proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad
essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo
con riferimento all’intero territorio nazionale con i fondi di cui al
comma 2 dell’articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilita’
speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di Bilancio, fino a
concorrenza dell’importo utilizzato ai sensi del comma 196-ter, piu’
gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente
gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al Ministero
della difesa per le attivita’ di riallocazione delle funzioni svolte
negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti
dalla vendita dei beni sono acquisiti all’entrata del bilancio dello
Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
Con provvedimenti predisposti dal Commissario straordinario del
Governo del comune di Roma, nominato ai sensi dell’articolo 4, comma
8-bis del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che deve essere in
possesso di comprovati requisiti di elevata professionalita’ nella
gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato,
necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di
rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e
debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell’articolo
14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dal medesimo Commissario, concernente l’accertamento del debito del
comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che e’ approvato con
effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante
corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per
l’anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita’ speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi
di Bilancio”, da riassegnare ad apposito programma dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere
destinata all’estinzione dell’anticipazione di tesoreria
complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196. ».
8. Il secondo periodo del comma 196 dell’articolo 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e’ sostituito dal seguente: « L’anticipazione
e’ accreditata sulla contabilita’ speciale aperta ai sensi
dell’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte
residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico
del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010. ».
9. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 13-bis e’ sostituito dal seguente: « 13-bis. Per
l’attuazione del piano di rientro dall’indebitamento pregresso,
previsto dall’articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall’articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,
il Commissario straordinario del Governo e’ autorizzato a stipulare
il contratto di servizio di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto
qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la
relativa copertura di spesa. Si applica l’articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario
straordinario del Governo procede all’accertamento definitivo del
debito e ne da’ immediata comunicazione al Ministero dell’economia e
delle finanze congiuntamente alle modalita’ di attuazione del piano
di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando
la titolarita’ del debito in capo all’emittente e l’ammortamento
dello stesso a carico della gestionecommissariale, il Commissario
straordinario del Governo e’ altresi’ autorizzato, anche in deroga
alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del
debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell’eventuale
eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove
possibile, gli accantonamenti gia’ effettuati. »;
b) dopo il comma 13-bis e’ inserito il seguente:
« 13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 253 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le spese di funzionamento
della gestione commissariale, ivi inclusi il compenso per il
Commissario straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14
del presente articolo. Le predette spese di funzionamento, su base
annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, e’ stabilito, in misura non
superiore al costo complessivo annuo del personale
dell’amministrazione di Roma Capitale incaricato della gestione di
analoghe funzioni transattive, il compenso annuo per il Commissario
straordinario. I subcommissari percepiscono un’indennita’, a valere
sul predetto fondo, non superiore al 50 per cento del trattamento
spettante, in base alla normativa vigente, ai soggetti chiamati a
svolgere le funzioni di Commissario presso un comune in dissesto ai
sensi della Tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119. Gli importi di cui al
quarto e al quinto periodo, per le attivita’ svolte fino al 30 luglio
2010, sono ridotti del 50 per cento. Le risorse destinabili per nuove
assunzioni del comune di Roma sono ridotte in misura pari all’importo
del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario.
La gestione commissariale ha comunque termine, allorche’ risultino
esaurite le attivita’ di carattere gestionale di natura straordinaria
e residui un’attivita’ meramente esecutiva e adempimentale alla quale
provvedono gli uffici di Roma Capitale. »;
c) al comma 14-quater, il quarto periodo e’ sostituito dai
seguenti: « Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi
precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle
stesse eventualmente previste, sono versate all’entrata del bilancio
del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell’anno
di riferimento, provvede a versare all’entrata del bilancio dello
Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso
Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui
all’articolo 206 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;
d) al comma 15, il primo periodo e’ soppresso;
e) al comma 17, le parole « L’accesso al fondo di cui al comma 14
e’ consentito a condizione della verifica positiva da parte del
Ministero dell’economia e delle finanze » sono sostituite dalle
seguenti: « Il Commissario straordinario del Governo puo’ estinguere
i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi
dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica
positiva da parte del Ministero dell’interno di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze »; l’ultimo periodo, in fine,
e’ soppresso.
9-bis. All’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17
settembre 2010, n. 156, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi
retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici
economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere,
l’importo pari alla meta’ dell’indennita’ di rispettiva spettanza ».
9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 82 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si interpreta, con effetto dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nel senso che
per le citta’ metropolitane si intendono i comuni capoluogo di
regione come individuati negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, e successive modificazioni.
9-quater. Al comma 2 dell’articolo 82 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e’ aggiunto, in
fine, il seguente periodo: « In nessun caso gli oneri a carico dei
predetti enti per i
permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti
pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun
consigliere circoscrizionale, l’importo pari ad un quarto
dell’indennita’ prevista per il rispettivo presidente ». Il comma 7
dell’articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, e’
abrogato.
10. All’articolo 307, comma 10, del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la
lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
« d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla
lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze della compatibilita’ finanziaria con
gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al
rispetto del conseguimento, da parte dell’Italia, dell’indebitamento
netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita’ e
crescita:
fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante
riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni
agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all’entrata
del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all’articolo
619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle
relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la
razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonche’,
fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all’articolo
1836. Alla ripartizione delle quote riassegnate dei citati fondi si
provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche
con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell’economia e delle
finanze;
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all’entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento
dei titoli di Stato;
in una misura compresa tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata
alla complessita’ ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali
interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza
viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi
due punti; ».
11. All’articolo 314 del codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: « 4. Il Ministero della
difesa individua, attraverso procedura competitiva, la societa’ di
gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le
cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili
conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono
continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla
riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del
crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli
immobili al fondo. »;
b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: « 6. I proventi monetari
derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal
trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le
percentuali e le modalita’ previste dall’articolo 307, comma 10,
lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalita’ del
fondo casa di cui all’articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse
di pertinenza del Ministero della difesa. ».
12. Nel caso in cui le procedure di cui all’articolo 314, comma 4,
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 11 del presente
articolo, non siano avviate entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, si procede secondo quanto previsto
dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
12-bis. Al fine di garantire la continuita’ del servizio pubblico
di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione
governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l’anno 2011, 2
milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono
destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione
dei servizi di navigazione lacuale. E’ comunque fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957,
n. 614. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
disposizione, pari a euro
2 milioni per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma
40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 7-sexies
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e’ prorogata per gli
anni 2011 e 2012, con riferimento agli avanzi di amministrazione
risultanti dai bilanci 2009 e 2010.
12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge
12 marzo 1999, n. 68, e’ elevato a novanta giorni per i datori di
lavoro del settore minerario, con l’esclusione del personale di
sottosuolo e di quello adibito alle attivita’ di movimentazione e
trasporto del minerale, al quale si applicano le disposizioni
dell’articolo 5, comma 2, della medesima legge.
12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato
di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che
hanno colpito il territorio, nonche’ per la copertura degli oneri
conseguenti allo stesso, e’ autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari
a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la
regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e
2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di
Messina colpiti dall’alluvione del 2 ottobre 2009. All’onere
derivante dall’applicazione del presente comma si provvede, per
l’anno 2011, a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 240,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente
ridotte di pari importo, intendendosi conseguentemente ridotte di
pari importo le risorse disponibili, gia’
preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al
finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. Per l’anno
2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2011-2013, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
12-sexies. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre
2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2008, n. 199, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 7-bis,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in materia di
esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di
immobili ad uso abitativo, le parole: « al 31 dicembre 2010 » sono
sostituite dalle
seguenti: « al 31 dicembre 2011 ». Ai fini della determinazione
della misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuto per l’anno 2012 non si tiene conto dei benefici
fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007,
n. 9. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente
comma, pari a 3,38 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
12-septies. All’articolo 11, comma 6, secondo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole: « Il Servizio
sanitario nazionale » sono premesse le seguenti: « A decorrere dal 31
maggio 2010 ». Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente
comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono
l’importo previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 6, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in
regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e
la legge di conversione del medesimo decreto; l’importo e’ versato
all’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita’ stabilite
con determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e’ autorizzato a sottoscrivere, con le regioni
sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell’articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, per il
finanziamento successivo di interventi gia’ realizzati dalle regioni
con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi
sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti
risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi
di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in
attuazione dei rispettivi piani di rientro ed in coerenza con
l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalita’
e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in
sanita’.
12-novies. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 15, primo
comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, e’ integrata per l’anno
2011 di 15 milioni di euro per le esigenze degli enti di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100,
con esclusione di quelli di cui al comma 16-quinquies del presente
articolo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse
rivenienti dal comma 12-septies, secondo periodo.
12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le
amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attivita’ di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 13, dopo le parole:
« sono collocati fuori ruolo » sono inserite le seguenti: « , se ne
fanno richiesta, ». La facolta’ di essere collocati fuori ruolo, su
richiesta, prevista dall’articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato ai sensi
del presente comma, si applica anche ai componenti in carica alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.
12-undecies. Al comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: « Per gli anni
2004-2010 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2004-2011
» e le parole: « 2.000 unita’ » sono sostituite dalle seguenti: «
1.800 unita’ ». E’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011 il
termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell’articolo 6
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo
prorogato al 31 ottobre 2010 dall’articolo 1, comma 5-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Gli enti non
commerciali di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, hanno comunque diritto al beneficio della sospensione
fino al 31 dicembre 2011 dei termini di pagamento di contributi,
tributi e imposte, a qualunque titolo ancora dovuti, anche in
qualita’ di sostituti d’imposta, relativi agli anni dal 2008 al 2011,
senza necessita’ di ulteriori provvedimenti attuativi. Per
l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e’
autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2011. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e, quanto a 12,5
milioni di euro, a valere sulle
disponibilita’ di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi del
presente provvedimento. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa
il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i
termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010
previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, e al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come prorogato
dall’articolo 40-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Agli oneri conseguenti, valutati in 5 milioni di euro per l’anno
2011, si provvede a valere sulle disponibilita’ di cui all’articolo
1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
come incrementate ai sensi del presente provvedimento.
12-terdecies. All’articolo 44-bis, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2010 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 ».
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione
degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di
Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20
di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la
partecipazione dell’Italia agli interventi del Fondo monetario
internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi
aderenti di cui al decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito
con modificazioni dalla legge 25 marzo 1999, n. 74, sono prorogate e
si provvede all’estensione della linea di credito gia’ esistente.
Conseguentemente:
a) la Banca d’Italia e’ autorizzata a svolgere le trattative con il
Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un
accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all’allegato 1 del
presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale
accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) la Banca d’Italia e’ altresi’ autorizzata, qualora si richiedano
risorse finanziarie aggiuntive rispetto all’ammontare di cui alla
lettera a), a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53
miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow
(NAB) e’ autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello
strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito gia’
esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo
(DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati
mediante convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e
la Banca d’Italia.
14. E’ altresi’ prorogata l’autorizzazione alla Banca d’Italia per
la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi
piu’ poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la
Banca d’Italia e’ autorizzata a concedere un prestito pari a 800
milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di
mercato tramite l’Extended credit facility del Poverty reduction and
growth trust, secondo le modalita’ concordate tra il Fondo monetario
internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca
d’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
concedere un sussidio tramite l’Extended credit facility del Poverty
reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di
diritti speciali di prelievo (DSP). Per il sussidio saranno
utilizzate le risorse gia’ a disposizione presso il Fondo monetario
internazionale.
15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 e’ accordata la garanzia
dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati
e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti dall’attivazione della garanzia
dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del
capitale e degli interessi maturati, nonche’ al tasso di cambio, si
provvede ai sensi dell’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con imputazione nell’ambito dell’unita’ previsionale di base
8.1.7. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.
16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonche’ per ciascuno
degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una
organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling
Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per
il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilita’, pericolosita’
e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed
indotti dall’uomo, a scala mondiale, e’ autorizzata la spesa di 0,3
milioni di
euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana
alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in
Italia, nella citta’ di Pavia. A tal fine le risorse di cui
all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio
nell’esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a euro 0,3
milioni, per la copertura per il 2011 degli oneri di cui al primo
periodo e, per la parte residua, al Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. All’onere di cui
al primo periodo relativo agli anni 2012 e 2013 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui al periodo precedente.
16-ter. Fino al 31 dicembre 2011 e’ prorogato il finanziamento a
favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni
di euro.
16-quater. Fino al 30 aprile 2011 e’ autorizzato, ai sensi della
legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al
fine di consentire, nel contesto di cui all’articolo 14 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita’ di
infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attivita’
degli uffici giudiziari e della sicurezza.
16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative
attivita’ esercitate, per l’anno 2011 e’ riconosciuto un contributo
di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche,
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un’incidenza del costo del
personale non superiore, nell’ultimo bilancio approvato, ad un
rapporto 2 a 1 rispetto all’ammontare dei ricavi da biglietteria e
che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori,
nell’ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell’ammontare del
contributo statale. Al fine di compensare gli oneri derivanti
dall’attuazione dei commi 16-ter e 16-quater e del primo periodo del
presente comma, pari rispettivamente a 3 milioni di euro, 4,5 milioni
di euro e 6 milioni di euro per l’anno 2011, le risorse di cui
all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio. Le
predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato,
quanto a euro 13,5 milioni, per la copertura degli oneri di cui ai
commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del presente comma e, per
la parte residua, per essere riassegnate, nell’anno 2011, al Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo
onere di cui ai commi 16-ter e 16-quater e al primo periodo del
presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per
euro 15 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo
di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
16-sexies. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 11, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre
2010 sono mantenute in bilancio nell’esercizio 2011 nel limite di
euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
integralmente destinate ad incrementare, nell’anno 2011, la dotazione
finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attivita’ di
ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonche’ per la
promozione di attivita’ sportive, culturali e sociali, ivi previste,
e’ destinata, per l’anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni
di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo, per euro 120 milioni per l’anno 2011 in termini di sola
cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
16-septies. Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro
il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima
istallazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro
dell’interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame
visivo dell’intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI
EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della
norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalita’ tecniche di
cui all’appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica
dell’idoneita’ del manufatto, da eseguire a cura di personale
qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN
473. L’omessa esecuzione delle verifiche descritte determina
automaticamente l’obbligo per il proprietario del serbatoio di
collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno
raggiunto i venticinque anni di esercizio, l’esecuzione delle
verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I
costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle
imprese fornitrici dei serbatoi.
16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attivita’
connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull’intero
territorio nazionale, e’ incrementato di 1.500.000 euro per l’anno
2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari
a 1,5 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede, quanto a 250.000
euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2011-2013, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione
in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il
31 dicembre 2011, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ autorizzato ad
assicurare, nell’ambito delle risorse finanziarie del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della
fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI
– Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa gia’
previsto per la convenzione a legislazione vigente.
16-decies. Il termine di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e’ prorogato di dodici mesi,
limitatamente alle controversie in materia di condominio e di
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti.
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall’operativita’ della
garanzia di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e’ possibile provvedere mediante anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione, con l’emissione di ordini di
pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e’ effettuata entro il
termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura
speciale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio
2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.
17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in
attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del
Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di
Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori
della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14
maggio 2010, le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 18
maggio 1998, n. 160, sono prorogate per consentire l’estensione della
partecipazione al capitale della BERS, nella misura di ulteriori
76.695 azioni di capitale a chiamata, cui corrisponde un valore di
766.950.000 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono
previsti pagamenti per tale sottoscrizione.
17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi gia’ adottati e
la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i
provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
e successive modificazioni, il termine di cui all’articolo 1, comma
862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e’ prorogato al 31 dicembre 2011.
17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di
sospensione dell’ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie gia’
prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell’ammortamento
per volonta’ del creditore o per effetto di legge, continuano ad
assistere il rimborso, secondo le modalita’ convenute, del debito che
risulti all’originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il
compimento di alcuna formalita’ o annotazione. Resta fermo quanto
previsto all’articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in
qualita’ di debitore ceduto nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di
obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,
n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo al cessionario
secondo il piano di ammortamento in essere al momento della
sospensione e per l’importo delle rate oggetto della sospensione
stessa. In tal caso la banca e’ surrogata di diritto nelle garanzie
ipotecarie, senza il compimento di alcuna formalita’ o annotazione,
ma la surroga ha effetto solo a seguito dell’integrale
soddisfacimento
del credito vantato dal cessionario del mutuo oggetto
dell’operazione di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni
bancarie garantite.
17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la
sospensione dell’ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti
il credito in precedenza oggetto di un’operazione di
cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di
obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne da’ notizia
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un
unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso
cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la
loro validita’ ed il loro grado a favore della banca cessionaria
senza bisogno di alcuna formalita’ o annotazione.
17-sexies. All’articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, le parole: « mese di aprile » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 settembre ».
17-septies. La prosecuzione delle attivita’ di cui all’articolo 2,
comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ assicurata, a
decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate
agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l’anno 2011 lo
Stato e’ autorizzato a sottoscrivere fino a un milione di euro di
quote di societa’ di gestione del risparmio finalizzate a gestire
fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli
della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul
territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All’onere
derivante dall’attuazione del secondo periodo del presente comma,
pari a un milione di euro per l’anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013,
nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
17-octies. Ai fini dell’applicazione degli istituti di vigilanza
prudenziale con riferimento all’esercizio dell’attivita’ di
bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce,
con delibera dell’assemblea, su proposta del consiglio di
amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all’esercizio
dell’attivita’ di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144,
per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto
della societa’. La deliberazione dell’assemblea determina i beni e i
rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di
organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio
destinato costituito ai sensi del presente comma e’ disciplinato dai
commi da 17-novies a 17-duodecies e dalle norme del codice civile ivi
espressamente richiamate.
17-novies. La deliberazione dell’assemblea di cui al comma
17-octies e’ depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del
codice civile. Si applica il secondo comma dell’articolo 2447-quater
del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma
dell’articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l’iscrizione
nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi
previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati
esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte
nell’ambito dell’esercizio dell’attivita’ di bancoposta e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di
Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati. Qualora
la deliberazione prevista dal comma 17-octies non disponga
diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione
all’esercizio dell’attivita’ di bancoposta, Poste italiane Spa
risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva la
responsabilita’ illimitata della societa’ per le obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e quarto
comma dell’articolo 2447-quinquies del codice civile.
17-decies. E’ deliberata dall’assemblea ogni eventuale successiva
modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del
patrimonio destinato nonche’ il trasferimento allo stesso di beni o
rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane
Spa. Si applica il comma 17-novies.
17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste
italiane Spa tiene separatamente i libri e le scritture contabili
prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e
i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del comma
17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della
societa’. Si applica l’articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e
quarto, del codice civile. Il rendiconto separato e’ redatto in
conformita’ ai principi contabili internazionali. L’assemblea di cui
all’articolo 2364, secondo comma, del codice civile e’ convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2010 entro
centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.
17-duodecies. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, commi da 165
a 176, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, Poste italiane Spa puo’
acquistare partecipazioni, anche di controllo, nel capitale di
banche. Restano ferme le autorizzazioni previste dal testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche’ i
provvedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, ove
richiesti.
17-terdecies. All’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, al comma 13, ultimo periodo, le parole: « puo’ essere estesa
all’esercizio successivo » sono sostituite dalle seguenti: « puo’
essere reiterata » e, dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
« 15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e
15, le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilita’ corretta di
cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l’esercizio
2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di
iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a
permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati
dell’Unione europea. Tale misura, in relazione all’evoluzione della
situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo’ essere
reiterata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito l’ISVAP. Gli effetti derivanti dall’applicazione del presente
comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o
indirettamente incidono sul calcolo della solvibilita’ corretta.
15-ter. Le imprese di cui all’articolo 210, commi 1 e 2, del codice
delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, assicurano la permanenza nell’ambito del
gruppo di risorse finanziarie corrispondenti alla differenza di
valutazione conseguente all’applicazione del comma 15-bis. L’ISVAP
disciplina con regolamento modalita’, condizioni e limiti di
attuazione del medesimo comma, anche al fine di assicurare la
coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente
incidono sul calcolo della solvibilita’ corretta ».
17-quaterdecies. Il termine di un anno per l’adempimento del dovere
di alienazione di cui all’articolo 30, comma 2, terzo periodo, del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come prorogato, da
ultimo, dall’articolo 1, comma 17-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i
soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una
partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal
primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite
derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra
investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra’ essere
incrementata.
18. Per l’anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle
convenzioni delle Agenzie fiscali e’ differito al 30 giugno dello
stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per
l’adozione dei relativi atti presupposti.
19. All’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2010, chiunque »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2011, chiunque,
quale attivita’ principale, »;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai sensi
dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima
rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un
ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il
debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di
difficolta’ posta a base della concessione della prima dilazione.
21. All’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
dopo il comma 6, e’ inserito il seguente:
«6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i
versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie
spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1°
aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attivita’ rese
dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell’ambito dei propri fini
statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalita’,
le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei
rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse
sequestrate in forma di denaro intestate “Fondo unico giustizia”,
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o piu’ conti
correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono
un tasso d’interesse attivo allineato alle migliori condizioni di
mercato, nonche’ un adeguato livello di solidita’ e di affidabilita’
ed idonei livelli di servizio».
22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalita’ di
potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione
fiscale nonche’ delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio
della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione
degli adempimenti connessi all’attuazione della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e’ autorizzato il
completamento del programma di cui al bando di concorso del 5 agosto
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 67
del 1° settembre 2009, nonche’ del programma di cui al bando di
concorso del 28 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4a serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2007, mediante utilizzo
delle relative graduatorie, a valere sulle disponibilita’ di cui al
comma 14 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
anche per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo
9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate le quote di
personale da assegnare ai singoli dipartimenti.
23. Il termine di cinque anni di cui all’articolo 1, comma 25,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ prorogato di tre anni.
All’articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti
giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate
a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorre
dall’anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a
decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.
24. Il termine di cui all’articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei
rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al
rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29
marzo 2010, e’ differito al trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
quote di rimborso relative all’anno 2010 maturate a seguito della
richiesta presentata in applicazione del presente comma sono
corrisposte in un’unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla
data di scadenza del predetto termine, e l’erogazione delle
successive quote ha luogo alle scadenze previste dall’articolo 1,
comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive
modificazioni.
25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto nelle materie di cui
ai commi da 26 a 28 si applica fino all’entrata in vigore delle
disposizioni previste dal comma 26.
26. All’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con
regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010,
si applicano nella redazione dei bilanci d’esercizio con le modalita’
individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di
cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, acquisito il parere dell’Organismo italiano di contabilita’
e sentiti la Banca d’Italia, la CONSOB e l’ISVAP, sono stabilite
eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove
compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina
di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare
riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.
7-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, ove
necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di
coordinamento per la determinazione della base imponibile dell’IRES e
dell’IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma
7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento UE».
27. All’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti:
«anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista
dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38,».
28. Le disposizioni di coordinamento previste dall’articolo 4,
comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono essere
emanate, entro il 31 maggio 2011, per i principi contabili
internazionali adottati con regolamento UE entrato in vigore nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010.
29. Le norme di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, si applicano alle violazioni commesse dal 28
febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Per tali violazioni le scadenze
fissate dal comma 2 del citato articolo 42-bis al 30 settembre 2009 e
al 31 maggio 2010 sono prorogate rispettivamente al 30 settembre 2011
e al 31 maggio 2011.
30. All’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le parole: «e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di
entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.
31. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n.
126, le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del
decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato».
32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all’articolo 3,
commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati
in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il termine di cui all’articolo 2,
comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, decorre dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Dall’applicazione delle norme dei commi da 30 a 32, primo
periodo, del presente articolo non puo’ derivare una permanenza in
servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti
dai rispettivi ordinamenti.
33. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 129, dopo la lettera g), e’ inserita la seguente:
«g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7
e 38. L’esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di
200 milioni di euro»;
b) dopo il comma 130 e’ inserito il seguente:
«130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna
regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti
riclassificate secondo la qualifica funzionale “Ordinamento degli
uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali” ponderate
con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale
ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui
al presente comma e’ determinata con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati
comunicati in attuazione dell’articolo 19-bis del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del
presente comma si applicano nell’anno successivo a quello di
emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
cui al presente comma»;
c) al comma 135, dopo le parole: «alla spesa di personale,» sono
inserite le seguenti: «ai trasferimenti correnti e continuativi a
imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali
private,»;
d) dopo il comma 138 e’ inserito il seguente:
«138-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 138, le regioni
definiscono criteri di virtuosita’ e modalita’ operative previo
confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non
istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali»;
e) il comma 140 e’ sostituito dal seguente:
«140. Ai fini dell’applicazione dei commi 138 e 139, gli enti
locali dichiarano all’ANCI, all’UPI, alle regioni e alle province
autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l’entita’ dei
pagamenti che possono effettuare nel corso dell’anno. Entro il
termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze, con
riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi
di finanza pubblica»;
f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: «doppio» e’
sostituita dalla seguente: «triplo»;
g) dopo il comma 148, e’ inserito il seguente:
«148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al
comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilita’ interno a
tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedono ad applicare le
seguenti prescrizioni:
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la
sanita’, in misura non superiore all’importo annuale minimo dei
corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio. A tal fine
riducono l’ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle
spese correnti, al netto delle spese per la sanita’, ad un importo
non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni
dell’ultimo triennio;
b) non ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione continuata e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresi’
divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come
elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante
legale e il responsabile del servizio finanziario certificano
trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e
b) e di cui alla presente lettera. La certificazione e’ trasmessa,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione
della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti
gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi
compresa quella di cui all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, hanno effetto decorso il termine perentorio
previsto per l’invio della certificazione ».
34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all’articolo 14,
comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono completati
entro il 30 giugno 2011. L’attuazione degli atti indicati nei piani
deve avvenire entro il 31 dicembre 2012, fermo restando il termine di
cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26.
35. All’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, dopo le parole: «strutture private» sono inserite le
seguenti: «ospedaliere e ambulatoriali» e dopo le parole: «decreto
legislativo n. 502 del 1992;» sono inserite le seguenti: «le regioni
provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal
1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le
altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonche’ degli
stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n.
323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del
1992».
36. All’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, al secondo periodo, le parole: «fermo restando quanto previsto
all’articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quanto gia’ previsto
dalla vigente normativa».
37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 103, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di spesa
ivi indicato, si applicano anche alla provincia di Milano.
38. L’importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli
effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno
2010, in sede di riparto delle disponibilita’ finanziarie per il
Servizio sanitario nazionale per l’anno 2010 in applicazione
dell’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
corrispondente all’ammontare delle risorse da destinare alla
copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali
disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal
servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero
della salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato
costituito ai sensi dell’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
105 del 7 maggio 2005, previa valutazione congiunta degli effetti
della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi
accertamenti medico-legali.
39. Il comma 108 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e’ sostituito dal seguente:
«108. All’articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “il 15 per cento” sono
sostituite dalle seguenti: “il 12 per cento per l’anno 2011, il 10
per cento per l’anno 2012 e l’8 per cento a decorrere dall’anno
2013″».
40. All’articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche’ alle
associazioni di cui all’articolo 270 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
41. All’articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: «Per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2012».
42. All’articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «della
Regione» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i comuni
con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la
partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3
per cento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma
718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
43. All’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma
117 e’ sostituito dal seguente:
«117. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo
14, le parole: “Entro il 31 dicembre 2011” sono sostituite dalle
seguenti: “Entro il 31 dicembre 2013” e, dopo il secondo periodo, e’
inserito il seguente: “Le disposizioni di cui al secondo periodo non
si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel
caso in cui le societa’ gia’ costituite: a) abbiano, al 31 dicembre
2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano
subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a
perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi,
perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite
medesime”».
44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale
di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di
funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con
legge regionale sono esclusi dall’applicazione della disposizione di
cui all’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre
2009, n. 191. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, valutati in euro 800.000 per l’anno 2011, si provvede mediante
riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre
2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese
rimodulabili, per l’anno 2011, fino a concorrenza dell’onere.
45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell’interno
corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti
alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti
effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del
Ministro dell’interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte
imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, e’ portato in
detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei
provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per l’anno
2011, i trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell’interno
in favore degli enti locali, diversi da quelli indicati nel periodo
precedente, sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ed
alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
Sono prorogate per l’anno 2011 le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la
successiva proroga del programma «carta acquisti», di cui al comma 32
dell’articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nonche’ per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce
di popolazione in condizione di maggiore bisogno, e’ avviata una
sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni
con piu’ di 250.000 abitanti.
47. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite:
a) le modalita’ di selezione degli enti caritativi destinatari
delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale
di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla
natura no profit degli enti e alle loro finalita’ statutarie, alla
diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il
soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione
di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai
servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio e’
prestato;
b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle
quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti
di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto
dell’indicatore della situazione economica equivalente, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
c) le modalita’ di rendicontazione sull’utilizzo delle carte
acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in
carico da parte dell’ente caritativo per il superamento della
condizione di poverta’, emarginazione ed esclusione sociale della
persona in condizione di bisogno;
d) le modalita’ di adesione dei comuni sul cui territorio e’
attivata la sperimentazione, finalizzata all’identificazione degli
enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale,
all’integrazione con gli interventi di cui il comune e’ titolare,
all’eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti
mediante versamenti al Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui
beneficiari degli interventi di contrasto alla poverta’.
48. La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla
data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi
selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla
sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all’articolo
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite
massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.
49. All’articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
Amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo
rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennita’ di
buona uscita, indennita’ di anzianita’, indennita’ premio di
servizio) non possono essere ceduti».
50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l’efficacia
abrogativa gia’ disposta per le disposizioni di legge di cui alle
voci 69844 (legge 13 marzo 1950, n. 114), 69920 (legge 2 aprile 1951,
n. 302), 70139 (legge 11 aprile 1955, n. 379) e 70772 (legge 26
luglio 1965, n. 965), che si intendono soppresse nell’Allegato 1 al
decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212. Ai sensi e per gli
effetti di cui al presente comma, la legge n. 114 del 1950,
limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951, citate
nel presente comma, sono incluse nell’Allegato 1 al decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, con effetto dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
51. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, le parole: «entro trentasei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «entro quarantotto mesi».
52. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more
dell’espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per
l’assunzione di dirigenti, e’ autorizzata a prorogare, per il tempo
necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino
all’entrata in servizio dei vincitori dell’anzidetto concorso, gli
incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5,
del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato
dall’articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, in
scadenza il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di 3 unita’.
All’onere derivante dal presente comma, pari a 400.000 euro, si
provvede a valere sulla dotazione finanziaria di cui all’articolo 1,
comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
53. All’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «2009, 2010 e 2011» sono inserite le
seguenti: «, 2012, 2013 e 2014»;
b) dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono
reintegrabili negli anni nei quali puo’ essere presentata la
richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma
1».
54. All’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il
comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui
all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di
sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano
efficacia a decorrere 31 dicembre 2011».
55. Infunzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo
accordo di Basilea, le attivita’ per imposte anticipate iscritte in
bilancio, relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal
reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell’articolo 106 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nonche’ quelle
relative al valore dell’avviamento e delle altre attivita’
immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in piu’
periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, sono trasformate
in crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della societa’
venga rilevata una perdita d’esercizio.
56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di
approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci ed opera
per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati
del medesimo bilancio approvato, tra:
a) la perdita d’esercizio, e b) il rapporto fra le attivita’ per
imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale
sociale e delle riserve.
57. Il credito d’imposta di cui al comma 55 non e’ rimborsabile ne’
produttivo di interessi. Esso puo’ essere ceduto ovvero puo’ essere
utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il
credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre
alla formazione del reddito di impresa ne’ della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. Con decorrenza dal
periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio,
non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle
attivita’ per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.
58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, possono
essere stabilite modalita’ di attuazione del presente articolo.
59. Nel comma 10 dell’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, al penultimo periodo, le parole: «non superiore ad un
nono» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un decimo».
In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni del presente comma articolo si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto e rilevano ai fini del versamento
in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attivita’ produttive per il medesimo periodo d’imposta.
60. All’onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante utilizzo di
parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
61. Inordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente
l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto
inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso
non si fa luogo alla restituzione degli importi gia’ versati alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
62. Nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 5-quater e’ aggiunto il seguente: «5-quinquies.
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in
Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in
Lussemburgo, gia’ autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle
imposte sui redditi, con esclusione dell’imposta sostitutiva del 27
per cento di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui
redditi di capitale sono a titolo d’imposta. Non si applicano la
ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia
superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito, nonche’ le
ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, commi 3-bis
e 5, e 26-quinquies del predetto decreto nonche’ dall’articolo 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni».
63. Dopo l’articolo 26-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e’ inserito il seguente:
« ART. 26-quinquies. – (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti
dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). – 1.
Sui proventi di cui alla lettera g) dell’articolo 44, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio
con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con
sede in Lussemburgo, gia’ autorizzati al collocamento nel territorio
dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, limitatamente alle
quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le societa’ di
gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo 11-bis
del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e quelli di cui
all’articolo 23 del presente decreto incaricati della loro
negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per cento. Qualora le
quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di
deposito accentrato gestito da una societa’ autorizzata ai sensi
dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, la ritenuta e’ applicata dai soggetti di cui
all’articolo 23 del presente decreto presso i quali le quote o azioni
sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al
suddetto sistema di deposito accentrato, nonche’ dai soggetti non
residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a
sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo,
nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una
societa’ di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello
Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una societa’ di gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo
80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri
compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita’ previste
per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per
comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la
suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di
riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il
costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o
azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o
azioni e’ rilevato dai prospetti periodici.
4. La ritenuta di cui al comma 1 e’ applicata a titolo di acconto
nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) societa’ in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del
predetto testo unico; c) societa’ ed enti di cui alle lettere a) e b)
dell’articolo 73, comma 1, del medesimo testo unico e stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa’ e degli enti
di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti
di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
dall’imposta sul reddito delle societa’, la ritenuta e’ applicata a
titolo d’imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1
percepiti da soggetti non residenti come indicati nell’articolo 6 del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
6. Ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si
considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a
rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti
diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il
trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo
caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione
della ritenuta la necessaria provvista».
64. All’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: «Per i soggetti
non residenti» sono inserite le seguenti: «nonche’ per le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o
azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio»;
b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: «Qualora sia
revocata l’opzione o sia chiuso il rapporto di custodia,
amministrazione o deposito» sono inserite le seguenti: «o siano
rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio,».
65. Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «dai commi 3 e
3-bis dell’articolo 26» sono inserite le seguenti: «e la ritenuta del
12,50 per cento di cui all’articolo 26-quinquies».
66. Nel comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: «nonche’ la ritenuta prevista, nella misura
del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26 del predetto
decreto legislativo n. 600 del 1973» sono sostituite dalle seguenti:
«le ritenute del 12,50 per cento previste dagli articoli 26, comma
3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973».
67. Nel comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo le parole: «dall’articolo 26, commi 2, 3, 3-bis e
5,» sono inserite le seguenti: «e quella del 12,50 per cento di cui
all’articolo 26-quinquies».
68. La lettera a) dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e’ sostituita dalla seguente:
«a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad
esclusione delle societa’ di investimento a capitale variabile».
69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a
partire dal 1° luglio 2011.
70. Le societa’ di gestione del risparmio, le societa’ di
investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, prelevano
l’imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato alla data
del 30 giugno 2011 e versano tale imposta in un numero massimo di
undici rate a partire dal 16 febbraio 2012.
71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione
maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di
investimento e dalle SICAV ai sensi dell’articolo 9 della legge 23
marzo 1983, n. 77, dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n.
344, dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.
649, e dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
84, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali
disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle
societa’ di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di
cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi
soggetti alle ritenute operate ai sensi dell’articolo 26-quinquies
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, introdotto dal comma 63 del presente articolo, senza limiti di
importo. Le societa’ di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti
incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al
fondo o al comparto al quale e’ imputabile il risultato negativo
compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare.
72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i
risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai
partecipanti e’ riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare
computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 68 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461. A tal fine la societa’ di gestione del risparmio, la SICAV e il
soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni rilasciano
apposita certificazione dalla quale risulti l’importo della
minusvalenza spettante a ciascun partecipante.
73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla
ritenuta prevista dall’articolo 26-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, derivanti dal
rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM) gia’ soggetti ad imposta sostitutiva ai
sensi dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell’articolo
11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell’articolo
14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla
data del 30 giugno 2011, si assume il valore delle quote o azioni
rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del
valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o
acquisto.
74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze
realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la
cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM
di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o
il valore di acquisto e’ aumentato o diminuito di un ammontare pari,
rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore
delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla
predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o
acquisto.
75. Sui redditi d’impresa derivanti dalle quote o azioni degli
OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il
credito d’imposta di cui al comma 3 dell’articolo 9 della legge 23
marzo 1983, n. 77, al comma 4 dell’articolo 11 della legge 14 agosto
1993, n. 344, al comma 4 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e al comma 2 dell’articolo 14 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e’ riconosciuto nella misura del
15 per cento dei proventi percepiti e di quelli che si considerano
percepiti agli effetti delle medesime disposizioni dal 1° luglio 2011
fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente
fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi
prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto.
76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il
rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute
alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all’articolo 9, comma
1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e’ riconosciuta
nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio
2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente
esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai
prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio
ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione
o acquisto. Le societa’ di gestione del risparmio, le SICAV e i
soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui
all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
provvedono al pagamento della predetta somma, per il tramite della
banca depositaria ove esistente, computandola in diminuzione dal
versamento dell’imposta sostitutiva ovvero della ritenuta prevista
dall’articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al
comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d’imposta
di cui all’articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e’ riconosciuto nella misura del
15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del
fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza
positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o
azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011
e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione
o acquisto. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato
della gestione del fondo pensione ed e’ detratto dall’imposta
sostitutiva dovuta.
78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonche’ per
quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l’intermediario
anche in assenza di un formale contratto di custodia o
amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30
giugno 2011 con gli intermediari di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’imposta sostitutiva
di cui al medesimo articolo e’ applicata, anche in mancanza di
opzione, salva la facolta’ del contribuente di rinunciare a tale
regime con apposita comunicazione da effettuare entro il 30 settembre
2011, con effetto dal 1° luglio 2011. A tal fine il contribuente
fornisce all’intermediario gli elementi e la documentazione necessari
alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze costituendo, se
necessario, apposita provvista per far fronte al pagamento
dell’imposta.
79. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011:
a) l’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, l’articolo 11
della legge 14 agosto 1993, n. 344, i commi da 1 a 5 dell’articolo
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e il comma 1
nonche’ il primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 del decreto
legislativo 14 gennaio 1992, n. 84;
b) l’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
c) l’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
d) il comma 4-bis dell’articolo 45 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 17 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
f) le parole: «da quote di organismi di investimento collettivo
mobiliare soggetti all’imposta sostitutiva di cui al successivo
articolo 8, nonche’» del comma 4 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
80. L’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e’
sostituito dal seguente:
«ART. 10-ter. – (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote
di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero). – 1. Sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1,
lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis
del medesimo testo unico e le cui quote o azioni sono collocate nel
territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti
incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o
della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del
12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in
costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli
compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di
liquidazione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di
sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni
caso come valore di sottoscrizione o acquisto si
assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti
periodici relativi alla data di acquisto delle quote o azioni
medesime.
2. La ritenuta del 12,50 per cento e’ altresi’ applicata dai
medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all’articolo
44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui
redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
luglio 2009, e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei
quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell’Unione europea
e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis del medesimo testo unico delle imposte sui
redditi e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello
Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di
riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il
valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o
azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o acquisto e’ documentato
dal
partecipante. In mancanza della documentazione il costo e’
documentato con una dichiarazione sostitutiva.
3. Ai fini dell’applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2
si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a
diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per
successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al
soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria
provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e’ applicata a titolo di
acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le
partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65
del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) societa’ in nome
collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo
5 del predetto testo unico; c) societa’ ed enti di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del medesimo testo unico e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa’ e
degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo.
Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o
esclusi dall’imposta sul reddito delle societa’, la ritenuta e’
applicata a titolo d’imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano
collocate all’estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti
all’estero, la ritenuta e’ applicata dai soggetti di cui all’articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, che intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del
testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione
a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare
il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti
sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale
differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle
quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo
unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il
costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per
la loro quantita’.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all’articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del
12,50 per cento a titolo d’acconto delle imposte sui redditi.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di
diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli
investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni
stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente
corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non
residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente
agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca
analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani».
81. Nella lettera e) del comma 3 dell’articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «dal comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».
82. Nel comma 3 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «dai commi 1, 2 e 5».
83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai
proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011.
84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7
milioni di euro per l’anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l’anno
2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui
all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tal fine
sono versate, in ciascuno dei predetti anni, all’entrata del bilancio
dello Stato e restano acquisite all’erario.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93
milioni di euro per l’anno 2010, 264,1 milioni di euro per l’anno
2011 e 24 milioni per l’anno 2012, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l’anno 2010 mediante corrispondente
versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l’anno 2010, di
una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la
contabilita’ speciale 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di
Bilancio »;
b) quanto a euro 20 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto ad euro 30 milioni per
l’anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui
all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della medesima legge 13
dicembre 2010, n. 220. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e’ integrata di 15
milioni di euro per l’anno 2011. All’onere derivante dal secondo
periodo della presente lettera, pari a 15 milioni di euro per l’anno
2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di
cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre
2010, n. 220;
c) quanto a euro 73 milioni per l’anno 2011 mediante versamento
entro il 30 gennaio 2011, all’entrata del bilancio dello Stato di
quota parte delle disponibilita’ dei conti di tesoreria accesi per
gli interventi del Fondo per la finanza d’impresa ai sensi del comma
847 dell’articolo 2 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni; il versamento e’ effettuato a valere sulle
risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell’articolo 106
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
gestita da Mediocredito centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto ad euro 50 milioni per l’anno 2011 e a 24 milioni di euro
per l’anno 2012, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
e) quanto a euro 83 milioni per l’anno 2011, mediante utilizzo
delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all’entrata del
bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate
nell’Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti
programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere
destinate alle finalita’ di cui all’articolo 2, comma 1. Le predette
somme, iscritte in bilancio per l’esercizio finanziario 2010, non
impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto
residui, per essere utilizzate nell’esercizio finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l’anno 2011, mediante riduzione
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l’anno 2010, mediante
accantonamento delle disponibilita’ di competenza relative alla
categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per
ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili,
costituiscono economia di bilancio al termine dell’esercizio. Per
effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle
Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti
di cui al secondo periodo, con invarianza deglieffetti
sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche
interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l’utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per
l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2-bis. Le disponibilita’ di bilancio di cui all’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative all’anno
2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono
riassegnate per le medesime finalita’ al Fondo di cui all’articolo
7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Alla
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento
netto derivanti dall’applicazione del precedente periodo, si provvede
mediante corrispondente utilizzo, per euro 49,5 milioni per l’anno
2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’articolo 6, comma
2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.