E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, il decreto legge che sospende l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 del 2010 sulla allocazione di centrali nucleari in Italia, al dichiarato scopo di “acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza”. E’ stato subito presentato al Senato per la conversione in legge (n. 2655 AS)
Dispone l’articolo 5 che:
“Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto resta sospesa l’efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a 24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la sospensione dell’efficacia non si applica alle disposizioni individuate nel medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito nazionale.
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Decreto Legge 31 marzo 2011 n. 34
Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche’ per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.
(Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
disposizioni in tema di intervento finanziario dello Stato in favore
della cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela dell’area
archeologica di Pompei, in materia di divieto di incroci tra settore
della stampa e settore della televisione, di razionalizzazione dello
della Cassa depositi e prestiti, nonche’ per gli enti del Servizio
sanitario nazionale della regione Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, a decorrere
dall’anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, e’ incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio e’
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione
e la conservazione dei beni culturali;
c) e’ autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per
interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
2. All’articolo 1, comma 13, quarto periodo, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “,
nonche’ il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le
risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni
culturali”.
3. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
e’ abrogato il comma 4-ter, nonche’ la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di
euro per l’anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni
2012 e 2013, si provvede mediante l’aumento dell’aliquota dell’accisa
sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche’ dell’aliquota
dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, in modo tale da compensare il
predetto onere nonche’ quello correlato ai rimborsi di cui all’ultimo
periodo del presente comma. La misura dell’aumento e’ stabilita con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane da adottare
entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto; il provvedimento e’ efficace dalla data di pubblicazione sul
sito internet dell’Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del
presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi
dell’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662; inoltre, nei confronti dei soggetti
di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le
attivita’ di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente ai predetti
aumenti e’ rimborsato con le modalita’ previste dall’articolo 6,
comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 26.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato a
disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
Potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di
Pompei
1. Al fine di rafforzare l’efficacia delle azioni e degli
interventi di tutela nell’area archeologica di Pompei e nei luoghi
ricadenti nella competenza territoriale della Soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il Ministro per i beni
e le attivita’ culturali adotta, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario e
urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e
restauro da realizzarsi nelle suddette aree. Il piano e’ predisposto
dalla competente Soprintendenza ed e’ proposto dal Direttore generale
per le antichita’, previo parere del Consiglio superiore per i beni
culturali e paesaggistici.
2. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 si provvede
anche mediante l’utilizzo di risorse derivanti dal fondo per le aree
sottoutilizzate (F.A.S.), di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinati alla
regione Campania, nonche’ di una quota dei fondi disponibili nel
bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di
Napoli e di Pompei, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali. La quota da destinare al programma
straordinario di manutenzione da parte della regione Campania e’
individuata dalla Regione medesima nell’ambito del Programma di
interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per la
relativa presa d’atto.
3. Per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione del
programma di cui al comma 1 e’ autorizzata l’assunzione, in deroga
alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, mediante
l’utilizzazione di graduatorie in corso di validita’, di personale di
III area, posizione economica F1, nel limite di spesa di euro 900.000
annui a decorrere dall’anno 2011. Tale personale e’ vincolato alla
permanenza presso le sedi di servizio della Soprintendenza speciale
per i beni archeologici di Napoli e di Pompei per almeno un
quinquennio dalla data di assunzione. E’ altresi’ autorizzata, in
deroga alle medesime disposizioni di cui al primo periodo,
l’assunzione di ulteriore personale specializzato, anche
dirigenziale, mediante l’utilizzazione di graduatorie in corso di
validita’, nel limite delle ordinarie facolta’ assunzionali
consentite per l’anno 2011 dalla normativa vigente, da destinare
all’espletamento di funzioni di tutela del patrimonio culturale. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a
valere sulle facolta’ assunzionali del predetto Ministero,
nell’ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione
vigente per il reclutamento del personale del Ministero per i beni e
le attivita’ culturali e nel rispetto dei limiti percentuali in
materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui
all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attivita’
culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e
delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi
oneri.
4. La Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
di Pompei, ai fini dell’attuazione del programma di cui al comma 1,
puo’ altresi’ avvalersi, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni di fonte comunitaria, della societa’ ALES s.p.a.,
interamente partecipata dallo Stato, mediante stipula di un’apposita
convenzione, nell’ambito delle risorse disponibili, per l’affidamento
diretto di servizi tecnici, anche afferenti alla fase di
realizzazione degli interventi in attuazione del programma di cui al
comma 1.
5. Al fine della realizzazione del programma di cui al comma 1, i
termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 71, 72 e 79 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
ridotti della meta’. Per l’affidamento dei lavori compresi nel
programma e’ sufficiente il livello di progettazione preliminare, in
deroga all’articolo 203, comma 3-bis, del citato decreto legislativo
n. 163 del 2006, salvo che il responsabile del procedimento ritenga
motivatamente la necessita’ di acquisire un maggiore livello di
definizione progettuale.
6. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 1
ricadenti all’esterno del perimetro delle aree archeologiche sono
dichiarati di pubblica utilita’, indifferibili e urgenti e possono
essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti,
sentiti la Regione e il Comune territorialmente competente.
7. Allo scopo di favorire l’apporto di risorse provenienti da
soggetti privati per l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle
forniture di cui al comma 1, gli obblighi di pubblicita’,
imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza, proporzionalita’,
previsti dagli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, per i contratti di sponsorizzazione finalizzati
all’acquisizione di risorse finanziarie o alla realizzazione degli
interventi ricompresi nel programma straordinario di cui al comma 1,
si considerano assolti con la pubblicazione di un avviso pubblico
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, ove occorrente,
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nonche’ su due
quotidiani a diffusione nazionale, per almeno trenta giorni,
contenente un elenco degli interventi da realizzare, con
l’indicazione dell’importo di massima stimato previsto per ciascuno
intervento. In caso di presentazione di una pluralita’ di proposte di
sponsorizzazione, la Soprintendenza provvede ad assegnare a ciascun
candidato gli specifici interventi, definendo le correlate modalita’
di valorizzazione del marchio o dell’immagine aziendale dello
sponsor, secondo quanto previsto dall’articolo 120 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. In caso di mancata o
insufficiente presentazione di candidature, il Soprintendente puo’
ricercare ulteriori sponsor, senza altre formalita’ e anche mediante
trattativa privata.
8. In deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, al
fine di assicurare l’equilibrio finanziario delle Soprintendenze
speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attivita’
culturali, con proprio decreto, puo’ disporre trasferimenti di
risorse tra le disponibilita’ depositate sui conti di tesoreria delle
Soprintendenze medesime, in relazione alle rispettive esigenze
finanziarie, comunque assicurando l’assolvimento degli impegni gia’
presi su dette disponibilita’.
Art. 3
Proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e settore
della televisione
1. Il comma 12 dell’articolo 43 del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e’ sostituito dal
seguente:
«12. I soggetti che esercitano l’attivita’ televisiva in ambito
nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell’ultimo
provvedimento di valutazione del valore economico del sistema
integrato delle comunicazioni adottato dall’Autorita’ ai sensi del
presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all’8 per cento
di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non
possono, prima del 31 dicembre 2012, acquisire partecipazioni in
imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con
l’eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi
esclusivamente in modalita’ elettronica. Il divieto si applica anche
alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile.».
Art. 4
Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico
1. Il termine per stabilire, con le modalita’ di cui al comma 5
dell’articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il
calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva
digitale terrestre e’ prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30
giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede
all’assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze
radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalita’
disciplinati dai commi da 8 a 12 dell’articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, nonche’, per quanto concerne le frequenze
radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area
tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente
abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne
facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: a) entita’ del
patrimonio al netto delle perdite; b) numero dei lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) ampiezza
della copertura della popolazione; d) priorita’ cronologica di
svolgimento dell’attivita’ nell’area, anche con riferimento all’area
di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non
ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il
Ministero dello sviluppo economico non procede all’assegnazione a
operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d’uso
relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8
dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree in
cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il
passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto
d’uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in
posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d’uso
riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz.
L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita’
e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei
diritti d’uso hanno l’obbligo di cedere una quota della capacita’
trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due
programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito
locale alla data del 1° gennaio 2011 non destinatari di diritti d’uso
sulla base delle citate graduatorie.
Art. 5
Sospensione dell’efficacia di disposizioni del decreto legislativo n.
31 del 2010
1. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui
parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione
alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare,
per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
resta sospesa l’efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a
24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la sospensione
dell’efficacia non si applica alle disposizioni individuate nel
medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione,
costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito
nazionale.
Art. 6
Enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo
1. Per l’anno 2011, per gli enti del Servizio sanitario nazionale
della regione Abruzzo, in conseguenza degli eventi sismici nel mese
di aprile 2009, il primo e il secondo periodo del comma 28
dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano
con riferimento all’anno 2010. Alla relativa disciplina, anche in
coerenza con il programma operativo per il rientro del disavanzo
sanitario della regione Abruzzo, si provvede con ordinanza di
protezione civile a valere, ove necessario, sulle risorse di cui
all’autorizzazione di spesa dell’articolo 14, comma 5, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n.77.
Art. 7
Operativita’ della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e’ inserito il seguente:
«8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.A.
puo’ altresi’ assumere partecipazioni in societa’ di rilevante
interesse nazionale in termini di strategicita’ del settore di
operativita’, di livelli occupazionali, di entita’ di fatturato
ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese. Ai
fini della qualificazione che precede, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono
definiti i requisiti, anche quantitativi, delle societa’ oggetto di
possibile acquisizione da parte di CDP S.p.A. ai sensi del presente
comma. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche
attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da
CDP S.p.A. ed eventualmente da societa’ private o controllate dallo
Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano
acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta
postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui
al comma 8.».
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.