Il DPCM su Modalità, limiti e tempi di applicazione del Codice dell’amministrazione digitale


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011, recante “Modalità, limiti e tempi di applicazione del Codice dell’amministrazione digitale “.

Il Codice dell’Amministrazione digitale, decreto legislativo 82/2005, nel testo vigente dopo il decreto correttivo 235/2010 (entrato in vigore lo scorso 25 gennaio), prevede, all’art. 2 comma 6, che il C.A.D. non trovi applicazione “limitatamente  all’esercizio  delle  attivita’ e funzioni di ordine e sicurezza  pubblica,  difesa  e  sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali”.  Con le modifiche apportate da ultimo, si è previsto che “con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto  conto  delle  esigenze  derivanti  dalla natura delle proprie particolari  funzioni,  sono  stabiliti  le  modalita’, i limiti ed i tempi  di  applicazione  delle  disposizioni del presente Codice alla Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, nonche’ all’Amministrazione economico-finanziaria”.



Il Dpcm, recante la data del 9 febbraio, è stato ora pubblicato in Gazzetta.

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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011

Modalita’,   limiti   e   tempi   di    applicazione    del    Codice dell’amministrazione digitale



(Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2011)


 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri;

  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  235,  recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale, a norma  dell’art.  33  della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»  e,  in particolare, l’art. 2, comma 6, ultimo periodo, introdotto  dall’art. 2, comma 1, lettera d), del citato decreto  legislativo  n.  235  del 2010, secondo il quale «tenuto conto delle esigenze  derivanti  dalla natura delle proprie particolari funzioni» con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti «le modalita’, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni» del Codice alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri,  nonche’  all’Amministrazione economico-finanziaria»;

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni, recante «Disciplina dell’attivita’ di  governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive modificazioni, recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data 23 luglio 2002,  e  successive  modificazioni,  recante  «Ordinamento delle  strutture  generali  della  Presidenza   del   Consiglio   dei Ministri»;

  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante «Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di ottimizzazione  della  produttivita’  del  lavoro   pubblico   e   di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

  Verificata , ai sensi del citato art. 2, comma 6,  ultimo  periodo, del decreto legislativo n. 82 del 2005,  la  parziale  compatibilita’ delle norme del Codice dell’amministrazione digitale con le  esigenze derivanti  dalla  natura  delle  particolari  funzioni  istituzionali attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

  Ritenuta l’esigenza di dare applicazione al citato art. 2, comma 6, ultimo periodo, riservando  ad  uno  o  piu’  ulteriori  decreti  del Presidente del Consiglio dei  ministri  la  determinazione  circa  le modalita’, i limiti ed i tempi di applicazione  di  specifiche  norme del  Codice  dell’amministrazione  digitale   alla   Presidenza   del Consiglio dei ministri che, a  seguito  di  apposito  monitoraggio  e verifica,  risultino  non  compatibili  con  il  particolare  assetto organizzativo e con le funzioni istituzionali;

 

Decreta:

 

Art. 1

 Ambito di applicazione


 

  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art.  2,  comma  6, ultimo periodo, del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  di seguito «Codice dell’amministrazione digitale», introdotto  dall’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 2010,  n. 235, le modalita’, i limiti ed i tempi  di  applicazione  del  Codice dell’amministrazione  digitale  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri.

  2. Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del  Codice  dell’amministrazione digitale, le disposizioni del medesimo Codice non si  applicano  alle attivita’  ed  alle  funzioni  di  competenza  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri riferite, direttamente o indirettamente,  agli atti di alta amministrazione, alla sicurezza nazionale od  eseguibili con speciali misure di  sicurezza  ed  individuate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     

Art. 2

Limiti di applicazione di talune disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale


 

1. Gli articoli 15, comma 2-ter, 17, 54, comma 2-quater, e  58  del Codice dell’amministrazione digitale, come modificati dagli articoli 11, 12, 37 e 41 del decreto legislativo 30  dicembre  2010,  n.  235, nonche’ l’art. 57, comma 5, del medesimo decreto n. 235 del 2010,  si applicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le  esigenze  organizzative delle singole strutture.

 

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui all’art. 5-bis, comma 2,  del  Codice  dell’amministrazione  digitale sono  individuate  specifiche   modalita’   di   applicazione   della disposizione  di  cui  al  comma  1  del  medesimo  art.  5-bis  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

       

Art. 3

Attuazione di talune  disposizioni  del  Codice  dell’amministrazione digitale mediante il decreto previsto dall’art. 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150


 

1. Con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri previsto dall’art. 74 del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n. 150, per l’attuazione dei titoli secondo e terzo dello stesso decreto legislativo, sono stabiliti le modalita’ e i limiti  di  applicazione alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  delle   disposizioni previste  dai  seguenti  articoli  del  Codice   dell’amministrazione digitale:

    a) art. 12, commi 1-bis e 1-ter, come modificati dall’art. 9  del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

    b) art. 54, comma 1-bis, terzo periodo, come modificato dall’art. 37 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

    c) art. 57, comma 2, secondo periodo, come  modificato  dall’art. 39 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

    d) art. 57-bis, comma 3, secondo periodo.



Art. 4

Applicabilita’ del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82


 

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 e ferma restando la disposizione di cui all’art. 57, comma 20, del decreto legislativo 30 dicembre  2010, n. 235, tutte le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, come modificato dal citato decreto legislativo n. 235 del 2005, si applicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Redazione

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