Esame avvocato: vietate le copiature da internet, ammesse le citazioni giurisprudenziali

Devono sempre essere annullate le prove d’esame se ispirate dal web. E’ quanto ha affermato il Tar Calabria-Catanzaro con la sentenza n.1439 del 24 novembre scorso.

Di seguito si riporta uno stralcio della sentenza:

Tar Calabria-Catanzaro, sezione II

Sentenza 24 ottobre 2011 numero 1837

(presidente Calveri, estensore Burzichelli)

(…)

Al riguardo deve osservarsi che:

a) l’ora e la data di pubblicazione di un documento su un forum di un sito internet sono generate in modo automatico e, salvo ipotesi eccezionali, esse corrispondono al dato reale in quanto nessuno ha interesse a provvedere alla loro modifica o correzione, sebbene sia fuori discussione che una loro modifica o correzione sia teoricamente possibile;

b) nella generalità dei casi gli “hackers” non attaccano i siti che ospitano un forum al fine (relativamente innocuo) di modificare la data e l’orario in cui i vari messaggi sono stati postati;

c) anche nel caso in cui sia intervenuto un presunto plagio di una testo cartaceo, non vi è mai una certezza assoluta – se non all’esito di complesse e laboriose indagini – che il testo sia stato pubblicato in data anteriore, ben potendo, ad esempio, essere stata contraffatta la data di pubblicazione che risulta nel testo;

d) come affermato dalla stessa giurisprudenza citata dal ricorrente (Cons. St., IV, n. 3515/2011), occorre fare riferimento a quanto “oggettivamente riscontrabile con ragionevole certezza”;

e) il giudizio della Commissione, secondo cui la data e l’orario di inserimento del messaggio nel forum ospitato dal sito forum community.net sono quelli reali, appare del tutto congruo e ragionevolmente certo, in quanto si fonda sull’”id quod plerumque accidit”, cioè sulla circostanza che, salve ipotesi eccezionali, l’ora e la data di inserimento di un messaggio corrispondono a quelli reali;

f) allo stesso modo, sarebbe congruo e ragionevolmente certo il giudizio di una Commissione che annullasse un elaborato perché copiato da un testo cartaceo il quale risulti pubblicato in data anteriore, in quanto, in base all’“id quod plerumque accidit”, la data di pubblicazione che appare sul testo cartaceo corrisponde a quella effettiva.

Per il testo integrale della sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it

 

Il Tar Puglia-Lecce, sez.I, con la sentenza n.1837 del 2011, richiamando un principio già affermato dalla stessa sezione nella sentenza n.2147 del 21 ottobre 2010 ribadisce che:


 è impossibile considerare come espressione di univoca corrispondenza con altri elaborati l’utilizzazione di formulazioni presenti in giurisprudenza (sempre possibile, in considerazione dell’utilizzazione di codici commentati) o la mera “copiatura” della formulazione delle norme; è, infatti, possibile presumere, come spesso avviene in procedure d’esame o concorsuali, che i passi “incriminati” possano trovare giustificazione nel ricorso a fonti (leggi, giurisprudenza) comuni o nelle < > (Consiglio Stato, sez. VI, 28 aprile 2010 n. 2440) dei candidati, che indubbiamente utilizzano testi di studio diffusi e comuni.

Per il testo integrale della sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it

Redazione

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