“A prescindere dall”espressa qualificazione di un prodotto quale dispositivo medico, il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la sentenza del T.A.R. abbiano correttamente tratto le conseguenze sanzionatorie dalla circostanza per cui al prodotto in questione fossero state attribuite caratteristiche tali da indurre un consumatore mediamente avveduto a ritenere (pure in assenza di qualunque prova di carattere scientifico) che il prodotto in questione fosse idoneo a determinare effetti benefici sull’equilibrio, la resistenza, la potenza muscolare e la flessibilità.
Il secondo periodo del comma 8 dell”articolo 27 del d.lgs. 206 del 2005 stabilisce che l’obbligo rettificativo sia imposto al fine di “impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti”. Ad avviso del Collegio, la previsione in parola deve essere intesa nel senso che l’effetto ripristinatorio della corretta consapevolezza dei consumatori vada assicurato anche nelle ipotesi in cui la diffusione della pratica commerciale sia in concreto terminata, ma i relativi effetti continuino a prodursi quale effetto delle pratiche commerciali in precedenza poste in essere. Ciò è tanto più vero nelle ipotesi in cui la pratica commerciale abbia inciso (amplificandola) la diffusa percezione relativa alle caratteristiche di un prodotto il quale costituisce una sorta di “fenomeno di costume” caratterizzato da rilevanti “componenti simboliche”. In tali casi, l’idoneità della pratica commerciale scorretta a produrre i suoi effetti, per la sua dimostrata capacità di penetrazione nell’immaginario di fasce rilevanti della popolazione, supera temporalmente l’ambito materiale di diffusione dei messaggi”.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n.176 del 18 gennaio 2012.