L’art. 25, comma 3 della legge n.183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012), dal 31 gennaio scorso consente agli avvocati di effettuare notificazioni senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario non solo per mezzo degli uffici postali, ma anche per mezzo della posta elettronica certificata.
Queste le nuove disposizioni maggiormente rilevanti:
il nuovo art. 3, comma 3-bis prevede adesso che “la notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico”;
il nuovo art. 5 comma 1, per le ipotesi in cui il destinatario sia altro avvocato, “l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
Sull’argomento consulta l’articolo dell’avv. Elio Guarnaccia su http://www.leggioggi.it/2012/02/01/le-notifiche-via-pec-nel-processo-amministrativo/