Negli appalti l’urgenza va motivata

Il Tar Lazio-Roma nella sentenza numero 989 del 30 gennaio scorso ha stabilito che nelle procedure negoziate l’urgenza non deve essere addebitabile alla stazione appaltante e i presupposti per ricorrervi sono di stretta interpretazione e impongono una adeguata motivazione.

Ricorda il Collegio che ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è possibile nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e sempre che tali circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.Ciò in quanto il ricorso a tale sistema di scelta del contraente, che si sostanzia in una vera e propria trattativa privata, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva e in particolare, per quanto riguarda l’urgenza di provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all’Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità.

Per il Tar-Lazio la procedura di evidenza pubblica costituisce un presidio indispensabile a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell’operato delle amministrazioni dalla quale si può prescindere, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del codice degli appalti solo eccezionalmente. Dal punto di vista dell’accertamento dei presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità, il Tar afferma che devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Segue da ciò la necessità di motivare congruamente l’esistenza dei presupposti richiesti dal legislatore per derogare alla regola del massimo coinvolgimento degli operatori economici, non essendo sufficiente un mero richiamo, nella delibera di affidamento con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, all’urgenza di provvedere, occorrendo piuttosto una motivazione dettagliata, che specifichi i presupposti di fatto dell’urgenza stessa. Infine, la sentenza precisa che l’urgenza di procedere deve essere, oltre che concreta e motivata, anche non addebitabile alla stazione appaltante per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità. Tali presupposti devono sussistere entrambi, con la conseguenza che è sufficiente, a rendere illegittimo il ricorso alla procedura dell’art. 57, comma 2, del codice degli appalti, la mancanza (e la mancata motivazione ) dell’urgenza, indipendentemente dall’individuazione del soggetto al quale la stessa sia imputabile.

Per il testo integrale della sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203Q/2011/201103744/Provvedimenti/201200989_01.XML

Redazione

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