“La tesi contraria all’ammissibilità, anche nel giudizio amministrativo, dell’interrogatorio libero delle parti poggia tanto sul dato testuale – la mancata previsione nel codice del processo amministrativo, tra le attività istruttorie, dell’interrogatorio libero – quanto su di una lettura sistematica complessiva del giudizio amministrativo.
Ciò posto, reputa il Collegio che il dato testuale non sia determinante, dal momento che non sarebbe neppure corretto andare alla ricerca dell’interrogatorio libero delle parti tra i mezzi di prova espressamente menzionati dal nuovo codice (agli artt. 63 e ss), non essendo l’interrogatorio libero un mezzo di prova ma, piuttosto, uno strumento di possibile convincimento del giudice di natura sussidiaria, in particolare laddove le dichiarazioni di parte trovino riscontro in altri elementi di prova (v., per tutti, Cass. civ. I, n. 6510/2004). Ciò non toglie che, anche restando in tale ambito, i “chiarimenti” che a norma dell’art. 63 il giudice amministrativo può sempre chiedere alle parti, anche d’ufficio, possano essere assimilati all’interrogatorio libero, essendo del pari preordinati ad acquisire elementi indiziari dalle risposte o dalle mancate risposte delle stesse, anche al fine di valutare il comportamento processuale delle parti (v. art. 64, comma 4), ed il fatto che tali chiarimenti siano generalmente resi in forma scritta risponde ad una prassi inveterata, ma non rappresenta una modalità obbligatoria.
Infatti, nella prospettiva ampiamente dibattuta di un giudizio incentrato sempre più sull’accertamento del rapporto, e non più solo sull’impugnazione dell’atto, e come tale bisognevole di un accesso diretto al fatto, si comprende come sia essenziale fornire al giudice i necessari poteri, istruttori e decisori.
Su questa via si è da tempo avviato il legislatore introducendo nel giudizio amministrativo la consulenza tecnica d’ufficio e generalizzando l’ammissibilità della prova testimoniale, sebbene il codice l’abbia ora vincolata discutibilmente alla sola forma scritta.
L’importanza dell’istruttoria e delle prove, ben oltre gli originari confini delle sole produzioni documentali, è da mettere in relazione non solo con il mutato volto del processo amministrativo, ma anche con la significativa estensione del perimetro della giurisdizione del suo giudice verso nuovi ambiti nei quali – come la vicenda in esame testimonia, con tutto il suo carico di complicazioni – la componente del “fatto” ha quantomeno lo stesso peso di quella del “diritto”.
In un quadro simile non si comprende, pertanto, per quali ragioni l’interrogatorio libero delle parti sarebbe incompatibile con la struttura e la funzione del processo amministrativo, al punto da non permettere il rinvio esterno al codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 39. ”
E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1053 dello scorso 23 febbraio.
Per il testo integrale della sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200901642/Provvedimenti/201201053_11.XML