Esclusione dalla gara per violazione grave

La vicenda presa in esame dal Collegio nella sentenza numero 907 del 20 febbraio scorso, trova soluzione in un quadro normativo che, per effetto delle modifiche alla materia dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. “Decreto sviluppo”) e della relativa legge di conversione (L. 12 luglio 2011, n. 106), è profondamente mutato proprio in relazione alle questioni all’attenzione del Collegio.

In particolare, nell’art. 38, comma 1, lett. g), è sempre prevista come causa di esclusione la commissione di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ma è ora aggiunto che si deve trattare di violazioni gravi. Nel novellato comma 2 dell’art. 38 vengono individuati parametri normativi di determinazione della gravità, la cui valutazione resta pertanto sottratta alla discrezionalità delle stazioni appaltanti. In particolare, ai fini del comma 1, lett. g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, comma 1 e 2-bis, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Tale modifica è entrata in vigore il 14 maggio 2011, essendo stata introdotta dal decreto legge e non toccata dalla legge di conversione; pertanto, non si estende alle situazioni anteriori, nelle quali, dunque, il parametro della gravità non poteva fungere da elemento discriminatorio ai fini della sussistenza o meno della causa di esclusione.

Per il testo integrale della sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201102055/Provvedimenti/201200907_11.XML

Redazione

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