“Il rispetto del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 123 co. 2 c.p.a. nell’applicare le sanzioni alternative alla dichiarazione di efficacia del contratto non implica che il giudice amministrativo debba fissare un’ulteriore udienza pubblica.
Se da un lato la norma nulla specifica in ordine a detta possibilità, si deve dall’altro rilevare che lo stesso art. 123 co. 2 richiama l’applicazione dell’art. 73 co. 3: in tale situazione, il giudice nel caso di decisione di una questione rilevata d’ufficio che sia fondamentale per la soluzione della controversia, la deve indicare in udienza e ove questa emerga dopo il passaggio in decisione della causa, la questione va riservata assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie, quindi senza previsione di udienza pubblica.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 111 dell’art. 123 co. 2 c.p.a. sollevate in via subordinata alla dichiarata infondatezza della precedente censura, si deve rilevare che, a prescindere dal fatto che le deduzioni di parte appellante non individuano analiticamente la lesione delle condizioni di parità delle parti in giudizio in caso di assenza di discussione orale, l’adozione delle sanzioni alternative è il portato della serie di deduzioni e controdeduzioni già versate in atti nel corso del giudizio svoltosi in ordine alla legittimità dell’aggiudicazione.
Poiché la sanzione alternativa è conseguenziale alle illegittimità emerse nella scelta del contraente, la questione deve ritenersi già abbondantemente affrontata nell’ambito del giudizio di legittimità e già la produzione di memorie ammesse ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a. appare essere un presidio ulteriore e comunque sufficiente del principio del contraddittorio.
Quanto alla mancanza di domanda di parte per l’irrogazione di sanzioni alternative, non appare complessivamente illegittima anche dal punto di vista della legittimità costituzionale, poiché esse costituiscono comunque un minus rispetto alla dichiarazione di inefficacia totale del contratto e comunque era conseguente alla lamentata violazione dell’obbligo di standstill ed altrettanto si deve rilevare all’attribuzione al giudice del potere di irrogare le stesse sanzioni.
Queste ultime, previste dalla direttiva 66/2007, sono state attribuite al giudice amministrativo in virtù delle previsioni della direttiva medesima e, si badi bene, vengono irrogate a seguito di una sorta di doppia procedura giurisdizionale, come si è avuto modo di vedere, disciplinata nei modi e nelle forme dall’art. 73 co. 3 c.p.a.; quindi sono affidate a organo imparziale e non sfuggono al controllo processuale, in quanto sono genertle all’interno del processo e deliberate in seguito a procedura contenziosa”.
E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n.1189 del 28 febbraio scorso.
Per il testo integrale della sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2011/201102349/Provvedimenti/201201189_11.XML