Valutazione di ammissibilità dei titoli: potere discrezionale della Commissione esaminatrice

Il punto nodale della vexata quaestio è costituito dalla legittimità o meno del fatto per cui, con riferimento alla più generale previsione della categoria di titoli prevista dal bando ( art.3 lettera f), la Commissione in sede di applicazione dei criteri di valutazione ha espressamente conferito valenza ai fini dell’ammissibilità dei titoli valutabili, ai soli concorsi interni per esami e per titoli ed esami, per poi operare una sorta di “sbarramento” dall’esterno, escludendo la valutazione del risultato positivo conseguito nei concorsi banditi da altra amministrazione.

Ora, ritiene il Collegio che bene ha fatto la commissione a non valutare il superamento del concorso interno per titoli a vice dirigente dell’Amministrazione postale, dovendosi, invero, rilevare la sussistenza di valide ragioni preclusive alla valutabilità del titolo in questione.

Invero, va qui osservato come la Commissione esaminatrice goda di una ampia discrezionalità ( in particolare, allorchè, come nel caso de quo, le disposizioni del bando non sono puntuali in ordine alla individuazione dei titoli e del punteggio da attribuire ) nel senso che è sua facoltà effettuare un specificazione dei titoli e una graduazione della relativa importanza, proprio al fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando ( cfr., in relazione specificatamente al concorso qui in discussione, questa Sezione 20 febbraio 2007 n. 3036).

Trattasi di un potere squisitamente tecnico- discrezionale rimesso “ratione officii” all’Organo preposto a giudicare dell’ammissibilità e del valore dei titoli che è suscettibile di censura solo in presenza di macroscopici vizi di irrazionalità, illogicità e sviamento nella specie non rinvenibili.

Quella operata dalla commissione in realtà non è una limitazione che si contrappone al dettato recato dal bando, ma l’esercizio legittimo di una scelta con cui si intende nell’ambito della categoria generale del titolo indicata dal bando stesso ( quella dei concorsi interni ) accordare preferenza, in ragione della loro insita valenza, ai soli concorsi interni “per esami” e per “titoli ed esami”, senza che una siffatta previsione si appalesi illogica e/o contraddittoria né tanto meno discriminatoria rispetto a quanto previsto dalla normativa del bando a monte dettata”.



E’ quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 1910 del 31 marzo scorso.

Per il testo integrale della sentenza http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2010/201003375/Provvedimenti/201201910_11.XML

Redazione

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