Il Consiglio di Stato, nella sentenza numero 2078 del 11 aprile scorso ha puntato l’attenzione su due principi fondamentali, quello della c.d. “prova di resistenza” e quello del “principio del plenum”.
Precisamente ha affermato che:
-“sono inammissibili le censure riguardanti le modalità di svolgimento delle operazioni di una gara di appalto (nella specie era stato lamentato che la commissione di gara si era riunita il più delle volte in composizione parziale, senza rispettare la necessaria collegialità), ove l’impresa ricorrente non abbia soddisfatto la prova di resistenza, non dimostrando, neppure per approssimazione, se ed in quali termini una diversa modalità procedimentale avrebbe determinato un diverso esito della procedura, non contestando, ad esempio, l’ammissione dei concorrenti che la precedono in graduatoria, né la regolarità e la congruità delle loro offerte“;
-“nelle gare di appalto, per ciò che concerne la commissione aggiudicatrice, la regola funzionale del plenum non opera nei casi in cui la commissione stessa sia chiamata a svolgere compiti di carattere non valutativo, che si sostanziano in un’attività puramente preparatoria (quale è, ad esempio, la verifica della documentazione prescritta per la partecipazione alla gara), ovvero in un’attività del tutto vincolata (quale è l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica e la conseguente redazione della graduatoria)“.
Di seguito il testo della sentenza
…
Consiglio di Stato, Sezione Terza
Sentenza n.2078 dell’11 aprile 2012
(estensore Simonetti, presidente Lignani)
(…)
Considerato che:
parte appellante deduce l’illegittimità degli atti impugnati – l’aggiudicazione e i verbali di gara – per vizi di natura strettamente procedimentale, sostenendo, per un verso, che i componenti della Commissione fossero in numero pari e comunque privi dei necessari requisiti di esperienza tecnica e, per altro verso, che la stessa Commissione si sarebbe riunita il più delle volte in composizione parziale, senza rispettare la necessaria collegialità;
tali censure sono in parte manifestamente infondate, dato il numero dispari dei cinque commissari nominati con la delibera dell’8.6.2011 e la loro esperienza tecnica risultante dalle qualifiche dirigenziali, ed in altra parte inammissibili, relativamente alle modalità di svolgimento delle operazioni di gara;
quanto a tale secondo aspetto, infatti, l’appellante non ha soddisfatto la prova di resistenza, non dimostrando, neppure per approssimazione, se ed in quali termini una diversa modalità procedimentale avrebbe determinato un diverso esito della procedura, in ipotesi più vantaggioso per la Sapio Life (v. Cons. St., VI, n. 7300/2010; V, n. 6406/2009), non contestando, ad esempio, l’ammissione dei concorrenti che la precedono in graduatoria, né la regolarità e la congruità delle loro offerte;
tale mancata dimostrazione è di per sé sola ostativa all’accoglimento delle censure, senza considerare la loro infondatezza nel merito, in ragione dell’indirizzo giurisprudenziale per il quale la regola funzionale del plenum non opera nei casi in cui la Commissione sia chiamata a svolgere compiti di carattere non valutativo, che si sostanziano in un’attività puramente preparatoria (quale è la verifica della documentazione prescritta per la partecipazione alla gara), ovvero del tutto vincolata (quale è l’attribuzione del punteggio per l’offerta economica e la conseguente redazione della graduatoria) (in termini, v. Cons. St., IV, n. 2188/2008 e Tar Umbria, n. 26/2010);
Ritenuto che:
per tali ragioni l’appello debba essere respinto;
le spese di lite seguano la regola della soccombenza e siano poste a carico di Sapio Life nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Sapio Life s.r.l. a rifondere a Estav sud est le spese e gli onorari di lite liquidati nell’importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria l’11 aprile 2012.