“L’art. 60 del codice del processo amministrativo prevede l’ammissibilità di una sentenza in forma semplificata anche in sede cautelare, purchè sia integro il contraddittorio.
Con la nuova disciplina processuale (art. 27 comma 2° cpa) il giudice deve ordinare l’integrazione del contradditorio nei casi in cui non siano già maturate decadenze, come appunto nel caso di specie, salva in ogni caso l’adozione di misure cautelari interinali”.
E’ quanto ha sottolineato il Consiglio di Stato nella sentenza numero 2397 del lo scorso 23 aprile.
Di seguito il testo della sentenza
…
Consiglio di Stato, Sezione Sesta
Sentenza numero 2394 del 23 aprile 2012
(estensore Scanderbeg, presidente Maruotti)
(…)
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
– con il primo motivo di appello, l’appellante deduce la violazione del contraddittorio processuale per avere il giudice di primo grado reso sentenza in forma semplificata in sede di esame della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 60 del cpa, dichiarando inammissibile il ricorso n. 1771 del 2011 per omessa notifica almeno ad un soggetto controinteressato, senza avvedersi che alla data di svolgimento della camera di consiglio non era ancora decorso il termine decadenziale di 60 giorni per la notifica del ricorso a tutte le parti necessarie;
– l’appello, trattenuto in decisione nella camera di consiglio e previo avvertimento ai difensori delle parti circa la sua possibile definizione con sentenza, può essere effettivamente definito con sentenza in forma semplificata, essendo manifestamente fondato;
– sussiste effettivamente il vizio dedotto con l’atto d’appello, poiché l’art. 60 del cpa consente al collegio di definire il giudizio in sede della decisione della domanda cautelare solo dopo aver accertato, tra l’altro, la completezza del contraddittorio;
– nel caso di specie tale disposizione non è stata correttamente applicata, atteso che il Tar ha rilevato la inammissibilità del ricorso per omessa sua notifica all’unica effettiva controinteressata (individuata dalla stesso giudice di primo grado nella signora Berardi Doriana), senza considerare che la ricorrente era ancora nei termini per notificarle il ricorso, non essendo ancora decorsi, alla data della udienza camerale in cui è stata assunta la impugnata sentenza, sessanta giorni dalla pubblicazione della impugnata graduatoria;
– in disparte le questioni in ordine alla corretta individuazione, ad opera del primo giudice, del controinteressato pretermesso, appare evidente che la decisione in forma semplificata non poteva comunque essere assunta a contraddittorio non integro, atteso che con la nuova disciplina processuale (art. 27 comma 2° cpa) il giudice deve ordinare l’integrazione del contradditorio nei casi in cui non siano già maturate decadenze, come appunto nel caso di specie, salva in ogni caso l’adozione di misure cautelari interinali;
– per di più, nella specie l’originaria ricorrente ha notificato una copia del ricorso alla signora Berardi in data 16 novembre 2011 (depositandola subito dopo presso la Segreteria del TAR), e dunque entro il termine di decadenza (poiché la graduatoria risulta pubblicata il 30 settembre 2011) e prima ancora della pubblicazione della sentenza impugnata (avvenuta in data 30 novembre 2011);
– l’appello va accolto, ai sensi degli artt. 60 e 74 del cpa, e va disposto l’annullamento della impugnata sentenza e la rimessione degli atti di causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art.105 cpa, affinché il giudizio prosegua previa verifica della corretta instaurazione del contraddittorio;
– quanto alle spese del doppio grado di giudizio, le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura processuale del motivo che ha condotto all’accoglimento dell’appello;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando in forma semplificata sull’appello n. 1914 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone l’annullamento della impugnata sentenza e la rimessione degli atti di causa al giudice di primo grado per l’ulteriore trattazione del ricorso n. 1771 del 2011.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 23 aprile 2012.