Giurisdizione del giudice ordinario in materia di revoca di incarico professionale

“…il conferimento da parte di un ente pubblico di incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo ( e che mantenga la propria autonomia e iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di così detta parasubordinazione – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo – pur nell’ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della relativa controversia al giudice ordinario”.

Applicando al caso di specie tali principi, deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la presente controversia nella competenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

E’ quanto ha affermato il Tar Sicilia-Palermo nella sentenza numero 869 del 20 aprile scorso.

Di seguito il testo della sentenza

Tar Sicilia-Palermo, Sezione Prima

Sentenza numero 869 del 20 aprile 2012

(estensore Maisano, presidente D’Agostino)

(…)

FATTO

Con ricorso notificato in data 6.5.2010 e depositato il successivo 18.5 il ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, per conto dell’amministrazione intimata, che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute in ricorso e chiesto che venga dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, come correttamente eccepito dalla difesa erariale.

Come recentemente ribadito dal C.G.A. nella decisione n. 402 del 31 maggio 2011, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 3 luglio 2006 n. 15199; 3 gennaio 2007 n. 4) e del Consiglio di Stato (C. di St., V, 12 giugno 2009 n. 3737; C.G.A. 6 maggio 2008 n. 390) “…il conferimento da parte di un ente pubblico di incarico a un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo ( e che mantenga la propria autonomia e iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di così detta parasubordinazione – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo – pur nell’ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della relativa controversia al giudice ordinario”.

Applicando alla fattispecie per cui è causa tali condivisibili principi, deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la presente controversia nella competenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore delle amministrazioni costituite, in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 20 aprile 2012.

Redazione

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