Gare d’appalto: non esclusione per presenza di irregolarità formali dell’offerta

L’art. 46, comma 1 bis, del D.lgs n. 163 del 2006 non consente di far derivare l’esclusione per irregolarità di natura formale che non abbiano attinenza con gli elementi essenziali dell’offerta, peraltro non sancita espressamente a pena di esclusione…nel caso di specie, la mancata sottoscrizione di alcune pagine della relazione descrittiva dell’offerta tecnica (posto peraltro che non risulta smentito che il documento principale contenente l’offerta tecnica è stato integralmente sottoscritto) non è riconducibile ad un elemento essenziale dell’offerta né è in grado di ledere i principi che regolano le gare pubbliche…”.

E’ quanto ha affermato il Tar Lazio-Roma nella sentenza numero 2250 dello scorso 27 aprile.

Di seguito il testo della sentenza

Tar Lazio-Roma, Sezione Seconda ter

Sentenza numero 2250 del 27 aprile 2012

(estensore Dongiovanni, presidente Filippi)

(…)

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2250 del 2012, proposto da:

Fondazione Link Campus University, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Lubrano, Pierluigi Matera, Ferruccio M Sbarbaro, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Lubrano & Associati in Roma, via Flaminia, 79;

contro

ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Harald Bonura, con domicilio eletto presso Harald Bonura in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;

per l’annullamento

– della determinazione del 28 febbraio 2012 con la quale e’ stata comunicata alla Fondazione ricorrente l’esclusione dalla procedura ristretta per l’affidamento del servizio di formazione a distanza rivolta a dipendenti pubblici – risarcimento danni – (ART. 120 C.P.A.)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2012 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso si rivela fondato posto che, in disparte il fatto se la gara in oggetto possa essere annoverata tra i c.d. contratti esclusi di cui all’art. 20 del D.lgs n. 163 del 2006, l’art. 46, comma 1 bis, del D.lgs n. 163 del 2006 non consente di far derivare l’esclusione per irregolarità di natura formale che non abbiano attinenza con gli elementi essenziali dell’offerta, peraltro non sancita espressamente a pena di esclusione (a differenza di quanto invece chiaramente prescritto nella lettera di invito con riferimento alla mancata sottoscrizione dell’offerta economica);

– che, nel caso di specie, la mancata sottoscrizione di alcune pagine della relazione descrittiva dell’offerta tecnica (posto peraltro che non risulta smentito che il documento principale contenente l’offerta tecnica è stato integralmente sottoscritto) non è riconducibile ad un elemento essenziale dell’offerta né è in grado di ledere i principi che regolano le gare pubbliche;

– che, in ogni caso, non è revocabile in dubbio che la parte dell’offerta tecnica non sottoscritta sia comunque riconducibile alla ricorrente anche in ordine all’obbligo di adempiere agli adempimenti ivi contemplati;

– che il ricorso va quindi accolto con conseguente annullamento dell’atto di esclusione impugnato, il che impone alla stazione appaltante di procedere alla riedizione della procedura di valutazione delle offerte (a partire da quella tecnica), attraverso la nomina di una nuova commissione di gara, posto peraltro che le offerte sono state ormai rese pubbliche con la loro apertura nell’apposita seduta di gara;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’ANCI al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA.

Contributo unificato a carico dell’ANCI, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del DPR n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Depositata in segreteria il 27 aprile 2012.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it