É uscita la determinazione dell'Autorità di vigilanza atta a risolvere le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti dopo l'abrograzione delle tariffe professionali di cui al Dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.
Con la determinazione n. 49/2012 l'Avcp interviene fornendo alle stazioni appaltanti le indicazioni in merito alle modalità di individuazione dei corrispettivi da porre a base di gara nonché le modalità di determinazione dei requisiti di partecipazione alle gare e di verifica della congruità delle offerte. Numerosi sono, infatti, i quesiti e le segnalazioni che operatori e stazioni appaltanti avevano inoltrato all'autorità di vigilanza a fronte del vuoto normativo in materia. Orbene l'Autorità, in tale determinazione, cerca di indicare alcune linee guida, ridimensionando così la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni.
Riguardo l'importo a base di gara, ha chiarito che è necessario che il corrispettivo, tenuto conto della natura e della complessità dei servizi a base di gara, sia congruo al fine di garantire, in funzione di salvaguardia dell’interesse pubblico, la qualità delle prestazioni. A tal fine le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara “non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore”. Non sarà possibile, quindi, porre a base di gara un importo senza un minimo di analisi. Ha specificato, poi, che per individuare gli importi a base di gara, gli operatori potranno riferirsi ai costi sostenuti dalla propria amministrazione, o da amministrazioni consimili, negli ultimi anni. In questo modo il calcolo dell’importo dovrebbe trovare una coerenza con i compensi minimi e massimi pagati negli ultimi anni dalle stazioni appaltanti. Inoltre, considerato che gli importi corrisposti in passato sono da considerarsi al netto dei ribassi offerti in gara, per una corretta procedura concorrenziale, gli operatori dovrebbero incrementare l’importo degli oneri di progettazione da porre a base di gara della media dei ribassi ottenuti nel passato.
In merito alla definizione dei requisiti di partecipazione, le delucidazioni esplicitate sono un po' più tecniche. Riprende il prospetto elaborato dalla stessa nella determinazione n. 5 del 27 luglio 2010, prevedendo che il possesso dei requisiti potrà essere documentato dai concorrenti con certificati attestanti la progettazione di una delle opere indicate al secondo livello del prospetto, a loro rilasciati in passato da una stazione appaltante, con riferimento alle classi e categorie dell’abrogato articolo 14 della legge n. 143 del 1949, indicate al terzo livello del prospetto.
Infine, riguardo la verifica della congruità, ha affermato che le stazioni appaltanti potranno considerare non congruo l’importo che, al netto del ribasso offerto in gara, risulti inferiore in misura elevata rispetto all’importo in base al quale, al netto del ribasso medio offerto in passato, è stato individuato l’importo a base di gara. Tale verifica, in sostanza, consente di ritenere adeguato il compenso da corrispondere solo qualora esso risponda ai valori di mercato. Un altro parametro che potrà essere utilizzato, è costituto dalla non congruenza del corrispettivo con l’importo stabilito per l’incentivo ai dipendenti dell’amministrazione dallo stesso art. 92 del Codice.
Concludendo, la determinazione dell’importo a base di gara dovrà “discendere da una corretta analisi della prestazione richiesta, al fine di garantire la qualità del servizio, di individuare le corrette modalità di affidamento e la relativa pubblicità, nonché di fornire elementi per la valutazione della congruità delle offerte”.