L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8/2012, pone così fine ai contrasti giurisprudenziali in materia, ribadendo la competenza degli enti previdenziali in merito alla valutazione della regolarità contributiva e l'insindacabilità del d.u.r.c. affermata dal dl 70/2011.
L'Adunanza ricorda che un decreto ministeriale del 2007 ha disciplinato il d.u.r.c., affermando che esso attesta solo le irregolarità contributive, e solo quelle che superano una determinata soglia fissata autonomamente dal citato d.m. Al riguardo osserva che “se prima del d.m. del 2007 poteva essere dubbio se vi fosse o meno automatismo nella valutazione di gravità delle violazioni previdenziali da parte della stazione appaltante dopo il d.m. del 2007, risulta chiaro che la valutazione di gravità o meno della infrazione previdenziale è riservata agli enti previdenziali”, i quali se ritengono la violazione non grave rilasciano il d.u.r.c. con esito positivo, contrariamente se la violazione è ritenuta grave.
L'Adunanza Plenaria, ribadendo inoltre l'insindacabilità del d.u.r.c. e ricordando che il dl 70/2011 ha inserito nel comma 2 dell’art. 38 una previsione volta a dare rilevanza al d.u.r.c. e ad escludere ogni discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione della gravità delle violazioni previdenziali e assistenziali, ha specificato che tale disposizione è valevole anche per le controversie anteriori alla data di entrata in vigore della disposizione (14 maggio 2011). Ciò in quanto si tratta di una disposizione che si limita a recepire e consolidare un orientamento interpretativo già formatosi in precedenza, e che pertanto si pone in linea di continuità, e non di innovazione, rispetto all’assetto ad essa previgente.
Pertanto, conclude l’A.P., “ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, anche nel testo vigente anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto”.
Qui il testo integrale della sentenza n. 8/2012 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato