L’interdizione antimafia non può fondarsi su semplici supposizioni che prescindono da un’oggettiva individuazione di un coerente, ancorché non perfezionato, quadro indiziario.
Così il Consiglio di stato nella sentenza 2678/12, in riforma della sentenza del Tar di Napoli n. 05785/2011, ha accolto il ricorso presentato da una cooperativa che, a causa di un'informativa antimafia del prefetto di Napoli, aveva subito la revoca di importanti appalti che si era aggiudicata. L'informativa era basata sull'esistenza di rapporti (scambio di personale) tra la cooperativa e 2 società che erano state gravate da interdittiva antimafia nel 2004 e su un rapporto di subappalto con una terza società anch'essa gravata di interdittiva.
A parere del Consiglio di Stato tale informativa antimafia era basata su elementi insufficienti, considerata la circostanza che i presunti camorristi, titolari delle 2 società con cui la cooperativa aveva intrattenuto scambi di personale, erano stati assolti con formula piena (sentenza definitiva) dalla contestata partecipazione ad un noto clan camorristico. Circostanza che non poteva non essere tenuta in considerazione dall’Amministrazione prefettizia.
Così come, il Prefetto di Napoli, nella valutazione atta ad impedire infiltrazioni camorristiche, non poteva non considerare che l'interdittiva della società con cui la cooperativa aveva un rapporto di subappalto, era stata sospesa da un'ordinanza del Consiglio di Stato e che addirittura, in sede di riesame da parte dell’Amministrazione prefettizia, era stata rilasciata l'informativa antimafia liberatoria.
Stante quanto sopra, la valutazione del Prefetto si Napoli si mostra superficiale e non coerente con il quadro indiziario, basata su dati non aggiornati.
Pertanto la terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso delle cooperativa “poiché fa difetto un idoneo quadro indiziario in ordine al paventato pericolo di inquinamento camorristico”, e in riforma della sentenza del Tar di Napoli ha annullato l'informativa prefettizia e le conseguenti revoche degli affidamenti contrattuali.