L'Università di Catania ha pubblicato lo scorso 11 agosto una "selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato (per un totale di cinque anni) per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica e didattica integrativa" nel settore scientifico disciplinare della Storia contemporanea (settore M-Sto/04), per la Facoltà di Lingue della sede di Ragusa.
Il 4 ottobre successivo viene nominata la commissione esaminatrice. Chiamati a scegliere il miglior candidato sono in tre: Luigi Masella dell’Università di Bari, Alessandra Staderini dell’Università di Firenze e Simone Neri Serneri dell’Università di Siena, che viene nominato presidente.
A novembre la commissione inizia a valutare le candidature, e stabilisce le regole: si decide che le valutazioni debbano tener conto di titoli, curriculum e produzione scientifica degli aspiranti ricercatori. Trenta punti al massimo per la valutazione dei titoli. Settanta per le pubblicazioni, da classificare in base ai seguenti criteri: originalità, innovatività, importanza. E, ovviamente, «congruenza con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura».
Il 20 dicembre, la pubblicazione dei risultati. A vincere il concorso, una laureata in architettura, senza dottorato ma con alcune pubblicazioni in comune con il presidente della commissione d’esame, già assegnataria, in passato di altre cattedre presso il medesimo ateneo, che ha ottenuto il punteggio di 89,3.
Il secondo classificato, laureato in Storia contemporanea, con un dottorato di ricerca in Studi Storici sull’Età moderna e contemporanea, e ben 5 anni di assegni di ricerca in progetti sulla storia contemporanea, ottenendo il punteggio di 86,45, fa doverosamente ricorso al Tar Catania che, con ordinanza n. 306 depositata lo scorso 22 marzo 2102, ravvisando "consistenti profili di fumus in relazione alla dedotta incongruenza nella valutazione dei titoli della contro interessata", accoglie l'istanza cautelare e assegna alla Commissione un termine di venti giorni per rivalutare analiticamente ciascun titolo, riferendolo alle puntuali prescrizioni contenute nell'allegato B del D.M. 29.7.2011 336, art. 11/A3:Storia contemporanea.
Tuttavia la Commissione di esami nominata dal Rettore catanese Antonio Recca, riunitasi nuovamente, ignora l’ordinanza del Tribunale amministrativo e nomina vincitrice la dottoressa in architettura senza dottorato.
La vicenda ha fatto scattare un’interrogazione alla Camera dei deputati da parte del parlamentare del Pd Paolo Corsini, presentata il 14 maggio scorso al Ministro dell’Istruzione Profumo. Nell' interrogazione parlamentare il deputato Corsini ricorda che, nonostante nel bando «costituivano titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti di ricerca», al momento di stabilire i criteri specifici di valutazione, i commissari abbassavano, rispetto ai criteri usati da altre commissioni, proprio il punteggio massimo da attribuire al titolo del dottorato di ricerca (portandolo da 7 a 4 punti), e guarda caso la vincitrice non era in possesso proprio di questo titolo preferenziale.
Qui l'interrogazione parlamentere del deputato Paolo Corsini
Di seguito, l'ordinanza del Tar Catania n. 306/2012:
N. 00306/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00485/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2012, proposto da:
Giambattista Scire', rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Traina e Giovanna Scalambrieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Catania, viale Raffaello Sanzio, 60;
contro
Universita' Studi di Catania, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Melania Nucifora, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Giuffrida, con domicilio eletto presso Massimo Giuffrida in Catania, via Rindone 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:
del verbale n.2 del 17 novembre 2011;
del verbale n.3 del 19/20 dicembre 2011 relativo ai lavori della commissione giudicatrice nominata per la selezione pubblica indetta con decreto rettoriale dell'Universita' degli studi di Catania;
relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione giudicatrice;
decreto del direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Catania del 22 dicembre 2011 prot. 82356;
atto di assunzione del 28.12.2011 della controinteressata:
ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' Studi di Catania e di Melania Nucifora;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso presenta consistenti profili di fumus in relazione alla dedotta incongruenza nella valutazione dei titoli della contro interessata, avuto riguardo in particolare alla analitica previsione di cui all’allegato B del D.M. 29.7.2011 336, art. 11/A3:Storia contemporanea;
che, pertanto, l’istanza cautelare va accolta ai fini del riesame motivato dei titoli sopra indicati;
che, a tal fine, la medesima Commissione dovrà analiticamente valutare ciascun titolo, riferendolo alle puntuali prescrizioni contenute nel ricordato art. 11/;
che, a tal fine, appare congruo assegnare il termine di venti giorni a decorrere dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
accoglie la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati, nei sensi e nei termini di cui alla parte motiva.
Compensa le spese di giudizio della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti a mezzo fax.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)