Il Tar Milano congela l'estate milanese.
I giudici amministrativi lombardi infatti non solo hanno accolto, nelle scorse settimane, il ricorso presentato dalla FourOne Events, seconda classificata nella gara pubblica per l'aggiudicazione dell'organizzazione dell'evento estivo "Milano Arena Music", annullando di conseguenza l'intera procedura di gara, ma adesso hanno anche accolto l'istanza cautelare promossa dalla società ricorrente, in quanto la sentenza, intervenendo a festival già concluso (l'udienza nel merito è fissata per il 14 novembre), "pregiudicherebbe definitivamente la possibilità del ricorrente di aggiudicarsi il contratto".
Oggetto della contestazione erano state le modalità di valutazione, l'assegnazione e addirittura le tempistiche per lo svolgimento del lavoro della commissione giudicante.
La NetService, società aggiudicatrice della gara, aveva, infatti ammesso di non disporre di un cast definitivo, a poco più di un mese dall'inizio della manifestazione, in seguito alla smentita di alcuni artisti annunciati nel corso di una conferenza stampa.
Nell'ordinanza che accoglie la sospensiva, il Tar rileva che "è contrario ai principi di buon andamento e imparzialità sancito dalla Costituzione" ammettere ad una gara indetta dalla Pubblica Amministrazione per l'aggiudicazione di un contratto pubblico "l'offerta di un concorrente che non si sia assicurato ex ante di poter effettivamente eseguire le prestazioni indicate nell'offerta stessa", poiché in tal modo verrebbe pregiudicato l'interesse pubblico, nel rischio del Comune di "contrattare con un soggetto non in grado di eseguire il contratto", piuttosto che con altri concorrenti più idonei.
I magistrati ritiengono, pertanto, sussistere elementi concreti per dar ragione alle pretese della FourOne, il cui direttore, Vittorio Quattrone, si impegna a concedere la propria disponibilità per salvare il concerto e garantire la prosecuzione della tanto attesa stagione musicale.
Di seguito il testo integrale dell'ordinanza n. 719/2012 del Tar Lombardia
N. 00719/2012 REG.PROV.CAU.
N. 01256/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2012, proposto da:
FOUR ONE LIVE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Luca Formilan, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Chiossetto n. 14;
contro
COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffey e Sara Pagliosa, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Civica in Milano, Via Andreani n. 10;
nei confronti di
NETSERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei verbali di gara relativi ad “avviso pubblico per l’individuazione dei un partner per la realizzazione della rassegna musicale Milano arena music” n. 1 in data 18 aprile 2012, n. 2 del 20 aprile 2012 ;
degli ulteriori atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara nonché di verifica dell’anomalia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano in Persona del Sindaco p.t.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che l’ammissione ad una procedura concorsuale, indetta dalla pubblica amministrazione per l’aggiudicazione di un contratto pubblico, dell’offerta di un concorrente che non si sia assicurato ex ante di potere effettivamente eseguire le prestazioni indicate nell’offerta stessa sia contraria ai principi di buon andamento ed imparzialità sanciti dall’art. 97 della Costituzione;
Rilevato infatti che tale modo di procedere pregiudica da un lato l’interesse pubblico, in quanto pone l’amministrazione nel rischio di contrattare con un soggetto non in grado di eseguire il contratto; e pregiudica da altro lato la posizione degli altri concorrenti che invece si sono premuniti di acquisire a priori tutti gli elementi necessari per assicurare la serietà della loro offerta;
Rilevato che, nel caso concreto, non è contestato che la controinteressata ha acquisito la disponibilità degli artisti, la cui esibizione costituiva oggetto di offerta, solo dopo la conclusione della procedura concorsuale;
Ritenuto pertanto che il ricorso si assistito da sufficiente fumus;
Ritenuto sussistente l’elemento del periculum, posto che l’attesa di decisione del merito pregiudicherebbe definitivamente la possibilità per la ricorrente di aggiudicarsi il contratto;
Ritenuto quindi che l’istanza cautelare debba essere accolta;
Ritenuto che debba esser disposta la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 novembre 2011. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)