Ddl anticorruzione, novità per gli appalti

Rilevanti le novità che il ddl anticorruzione, in queste ore in discussione alla Camera dei Deputati, introduce nella normativa sugli appalti.

Un emendamento al ddl prevede l'istituzione, presso le prefetture, delle cosiddette “white list”. Si tratta di un elenco di imprese “virtuose” senza rischi di infiltrazioni mafiose per le quali non sarà più chiesta l'informativa antimafia.
Le prefetture dovranno verificare periodicamente la “perdurante insussistenza dei rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata” e, in caso di esito negativo, disporre “la cancellazione dell'impresa dall'elenco”. A loro volta le imprese iscritte nell'elenco dovranno comunicare alle prefetture ogni variazione dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data di modifica. Se non lo faranno sarà prevista la cancellazione dall'iscrizione.
L'emendamento prevede anche che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà essere emanato un decreto interministeriale che definirà i criteri per l'istituzione delle white list.
Sempre nello stesso emendamento, vengono inoltre definite in maniera dettagliata le attività da considerare più esposte al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata, e  quindi soggette al controllo delle prefetture. Si tratta di attività che riguardano soprattutto i servizi e le forniture relativi al settore degli inerti e delle cave e ai materiali che gli imprenditori edili sono costretti a procurarsi sul luogo.

Altra rilevante novità riguarda gli arbitrati.

Un altro emendamento approvato pone infatti dei limiti al ricorso agli arbitrati nelle controversie, andando a modificare così il comma 1, articolo 241 del Codice dei Contratti pubblici. In particolare, viene stabilito che, nelle procedure che coinvolgono amministrazioni o aziende pubbliche e per tutte le forniture o appalti che prevedono l'utilizzo di fondi pubblici, il ricorso alla procedura extragiudiziale – arbitrato – è nullo se prima non è stato autorizzato con un atto motivato dall'organo di governo dell'amministrazione. Per l'attività arbitrale, viene fissato un tetto ai compensi dei dirigenti pubblici.

Di seguito l'emendamento all'art. 6 ddl anticorruzione (white list), e nel link in fondo, l'art. 2. del ddl (Trasparenza dell'attività amministrativa), ricostruito con gli emendamenti approvati.

Art. 6. – (Attività di imprese particolarmente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa). – 1. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 2, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
  2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
   a) trasporto di materiali a discarica conto terzi;
   b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo;
   h) autotrasporti conto terzi;
   i) guardianìa dei cantieri.

 

  3. L'indicazione delle attività di cui al comma 2 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione alle Camere dei relativi schemi. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  4. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 1, nonché per l'attività di verifica.
  6. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Redazione

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