Non ha diritto al riconoscimento della qualifica dirigenziale ed al trattamento economico dei dirigenti l'ex dipendente di mercato ortofrutticolo che abbia svolto di fatto le mansioni di Direttore del Mercato.
E' quanto deciso dal Tribunale del Lavoro di Ragusa, con sentenza n. 119/2012, sul ricorso proposto da un ex dipendente del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, inquadrato nella VIII posizione funzionale (attuale categoria D5).
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica dirigenziale con decorrenza dalla sua prima assunzione in servizio ed il pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto spettante ai dirigenti, per avere di fatto svolto le funzioni proprie di Direttore del Mercato.
Sulla prima domanda, il Giudice del Lavoro di Ragusa ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore di quella amministrativa, posto che “esulano sicuramente dalla giurisdizione del g.o. le censure che parte ricorrente muove all'atto con cui al momento dell'assunzione ha ricevuto l'inquadramento nella VIII posizione funzionale anziché nel ruolo dirigenziale; trattasi infatti di atto che nel regime normativo anteriore alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego doveva essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo nell'ordinario termine di decadenza”.
Anche la seconda domanda, volta ad ottenere il trattamento economico proprio dei dirigenti, non ha trovato accoglimento.
Il Giudice del Lavoro di Ragusa non ha, infatti, accolto la tesi secondo cui l'art. 4 del D.M. 10/04/1970, contenente il regolamento tipo dei mercati all'ingrosso, avrebbe equiparato il trattamento economico dei direttori di mercato di città capoluogo e degli altri riconosciuti di particolare importanza economica a quello dei dirigenti: la norma in questione “deve ritenersi abrogata per effetto della riforma del pubblico impiego che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in aree e posizioni economiche; la disposizione richiamata da parte ricorrente è anteriore non solo all'introduzione di tale sistema, vigente dal 1998, ma anche al precedente assetto del pubblico impiego, fondato sulle qualifiche funzionali e disciplinato dalla l. n. 312/80…La determinazione del trattamento economico spettante al personale contrattualizzato, dirigenziale e non, è rimessa interamente alla contrattazione collettiva, come si evince dall'art. 2, comma 3 d. lgs. 165/01 che nella formulazione applicabile ratione temporis dispone che l'attribuzione di trattamenti economici possa avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali e che le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessino di aver efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale”.
Peraltro, la disposizione abrogata (art. 4 del D.M. 10/04/1970) equipara il trattamento economico dei direttori dei mercati all'ingrosso non già a quello dei dirigenti, bensì al trattamento economico dei “funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa”. Espressione, questa, che “trasposta nel sistema basato sulle qualifiche funzionali e in quello attuale organizzato in aree, si attaglia, più che ai dirigenti, sia ai funzionari delle tre più elevate qualifiche funzionali previste dalla l. 312/80 (7^ – 8^ – 9^) sia ai dipendenti oggi inquadrati nell'area C”.