Il regolamento del Codice dei contratti pubblici

 

Dopo un lungo iter, è stato pubblicato sul S.O. n. 270 della G.U. del 10 dicembre 2010 il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, DPR 5 ottobre 2010, n. 207, all’interno del quale sono state trasfuse, con alcuni adattamenti, le norme del precedente regolamento sui lavori pubblici (DPR n. 554 del 1999) e del regolamento sul capitolato generale d’appalto (DM n. 145 del 2000), dei due regolamenti di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (DPR n. 34/2000 e DM 27 maggio 2005 sul contraente generale), nonché del regolamento sulle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche (DPR n. 101 del 2002).

Struttura del Regolamento

Sul piano sistematico il nuovo Regolamento consta di 359 articoli, strutturati in sette parti che seguono, in linea di massima, l’ordine espositivo del Codice dei contratti pubblici. Lo completano 15 allegati.

La parte I reca le disposizioni comuni (per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture) con l’individuazione delle norme riconducibili alla competenza statale esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni (art. 1). Considerata la specificità della disciplina per i lavori relativi alle infrastrutture strategiche (parte II, titolo III, capo IV), viene anche definito l’ambito di applicazione del regolamento a tali lavori (art. 2). Seguono le definizioni (art. 3), le disposizioni a tutela dei lavoratori e il durc (artt. 4, 5, 6), la regolamentazione del sito informatico presso l’Osservatorio (art. 7) che, insieme al sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene individuato quale sede per la pubblicazione telematica degli avvisi e dei bandi di gara, nonché del casellario informatico (art. 8).

La parte II disciplina la regolamentazione degli appalti dei lavori nei settori ordinari con una serie di norme che segue l’evoluzione temporale dell’opera: dall’individuazione del responsabile del procedimento (artt. 9 e 10) alla programmazione dei lavori (artt. 11-13), alla disciplina dei contenuti dello studio di fattibilità (art. 14), alla progettazione e verifica del progetto (artt. 15-59), al sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori e per i contraenti generali e al sistema delle garanzie, compresa l’introduzione della garanzia globale di esecuzione (60-146), all’esecuzione dei lavori (artt. 147-177), alla contabilità (artt. 178-214), sino al collaudo (artt. 215-238) e ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (artt. 239-251).

La parte III è specificamente dedicata ai contratti pubblici relativi a servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria. Analogamente alle disposizioni relative agli appalti dei lavori nei settori ordinari, vengono disciplinate le varie fasi procedimentali distinguendo le disposizioni generali (artt. 252-260) dalle procedure di affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria (artt. 261-267) fino alle garanzie richieste (artt. 268-270).

La parte IV disciplina per la prima volta a livello regolamentare i contratti pubblici relativi a servizi e forniture nei settori ordinari. Le norme riguardano la programmazione (artt. 271-274), i requisiti di partecipazione, i sistemi di realizzazione e i criteri di selezione delle offerte (artt. 275-286), la disciplina di nuovi istituti quali l’accordo quadro e le aste elettroniche (artt. 287-296), le modalità di esecuzione del contratto e della verifica di conformità (artt. 297-325), nonché i procedimenti di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia (artt. 326-338).

La parte V introduce la disciplina regolamentare applicabile ai settori speciali, non prevista dal precedente DPR n. 554/1999 che riguardava solo i settori ordinari. Anche se consta di soli quattro articoli (artt. 339-342), essa fornisce chiarimenti sui requisiti per la qualificazione in tali settori ed indica le norme del Regolamento applicabili anche ai settori speciali.

La parte VI contiene le norme sui contratti eseguiti all’estero in attuazione dellalegge 26 febbraio 1987, n. 49 “Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo”, nonché le disposizioni relative ai lavori su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri (artt. 343-356).

La parte VII reca le norme transitorie, quelle abrogate e l’entrata in vigore(artt. 357 e 359). In particolare l’art. 357 sulle norme transitorie reca una serie di disposizioni di raccordo sui vari istituti (progettazione, verifica di progetto, garanzia globale, esecuzione e contabilità, ecc.).

Il Regolamento di attuazione comprende anche 15 allegati (A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P) che contengono l’elenco delle categorie delle opere generali e specializzate e stabiliscono, tra l’altro, le formule per il calcolo della valutazione economicamente più vantaggiosa nei vari settori.

Allegato A (Categorie di opere generali e specializzate) riguarda la qualificazione degli esecutori di lavori nelle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo “OG”, elencate da “OG1” a “OG13”, e nelle opere specializzate, individuate con l’acronimo “OS”, elencate da “OS1” a “OS35”.

Allegato B (Schema certificato esecuzione dei lavori) riproduce lo schema del certificato di esecuzione dei lavori.

Allegato B.1 (Schema certificato esecuzione lavori ex art. 357, commi 14 e 15, del regolamento di cui all’ art. 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) riguarda lo specifico caso, previsto dal regime transitorio, di lavori i cui bandi, avvisi o inviti, riportino categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 20, OS 21 di cui all’allegato A del DPR n. 34/2000, e OS 2, individuata ai sensi del DPR n. 34/2000 e rilasciata con le modalità di cui al DM 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal DM 24 ottobre 2001, n. 420.

Allegato C (Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione) composto dalla parte I, relativa ai criteri di determinazione del corrispettivo spettante alle SOA per le attività di qualificazione, e dalla parte II, relativa ai criteri per la determinazione degli oneri per le attività di qualificazione a contraente generale.

Allegato D (Incremento convenzionale premiante) è riferito alla determinazione dell’incremento percentuale premiante nell’ambito degli esecutori di lavori.

Allegato E (Domanda di qualificazione a contraente generale) riporta lo schema di domanda di qualificazione come contraente generale.

Allegato F (Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualità di responsabile di cantiere e di progetto) è riferito alla dichiarazione, richiesta nell’ambito della qualificazione come contraente generale, delle esperienze professionali maturate in qualità di responsabile di progetto o di cantiere.

Allegato G (Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa) riporta i differenti metodi di calcolo utilizzabili per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di lavori.

Allegato H (Schema di garanzia globale di esecuzione) riproduce lo schema di garanzia globale che il contraente ha l’obbligo di presentare prima della stipulazione del contratto.

Allegato I (Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione) indica i criteri di valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione.

Allegato L (Criteri per l’attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte) reca i criteri per la selezione delle offerte nel caso di procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Allegato M (Contratti relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:metodi di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa) è riferito all’attribuzione dei punteggi ed ai metodi di calcolo da utilizzare per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Allegato N (Curriculum vitae) riporta lo schema di curriculum vitae per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.

Allegato O (Scheda referenze professionali) reca lo schema delle referenze professionali per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.

Allegato P (Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa) indica i differenti metodi di calcolo per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti di servizi e forniture.

Le principali innovazioni

Numerose sono le novità introdotte dal nuovo Regolamento, tra le più significative si segnalano:

–         un’articolata disciplina del casellario informatico istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici dall’art. 7, comma 10, del Codice. Esso è articolato in tre distinte sezioni relative all’esecuzione dei lavori, alla fornitura di prodotti e alla prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori viene a sua volta suddivisa in due subsezioni che riguardano rispettivamente le imprese in possesso dell’attestazione SOA e le imprese che ne sono sprovviste. Molto nutrito è l’insieme dei dati da inserire per le imprese che sono in possesso della qualificazione SOA (art. 8);

–         un ampliamento dei compiti delRup (responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici) soprattutto in tema di sicurezza, attraverso l’attribuzione dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (se non è previsto il piano di sicurezza e coordinamento) e dell’obbligo di verifica del versamento degli oneri per la sicurezza da parte dell’appaltatore al subappaltatore. In merito ai requisiti soggettivi, viene rimosso il limite dimensionale dell’ambito territoriale (comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti), ammettendo l’attribuzione delle funzioni di Rup in capo al responsabile dell’ufficio tecnico, purché l’importo dei lavori non superi 500.000 euro (artt. 9 e 10);

–        una definizione più analiticadeilivelli di progettazione (in particolare la preliminare e la definitiva) con particolare riferimento alle relazioni tecniche ed agli elaborati, accanto alla facoltà, in capo al responsabile del procedimento, di valutare la necessità di integrare o ridurre, in rapporto alla tipologia dell’intervento, i livelli di definizione ed i contenuti della progettazione salvaguardandone la qualità, anche al fine di una semplificazione dei diversi livelli progettuali (art. 15, comma 3). L’introduzione, all’interno della progettazione esecutiva, di un nuovo documento chiamato “quadro di incidenza della manodopera” che deve indicare il costo del lavoro, destinato ad assumere un rilievo fondamentale ai fini della verifica di congruità dell’offerta presentata dall’impresa (art. 39, comma 3) e la conferma, sancita dall’art. 43, della valenza contrattuale del Capitolato generale;

–        maggiori responsabilitàe garanziedei soggetti incaricati dell’attività di verifica. Diventa, infatti, obbligatorio verificare la congruità del progetto rispetto agli obiettivi e ai prezzi indicati in tutti i livelli di progettazione, ma contestualmente viene ribadito il principio (già richiamato con riferimento all’art. 15, comma 3, per la progettazione) secondo cui il livello di approfondimento delle verifiche può essere semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’opera e, nella stessa ottica di semplificazione, vengono introdotte anche verifiche a campione (art. 54). Le verifiche spettano, a determinate condizioni, direttamente ai tecnici pubblici accreditati (se non coinvolti nella progettazione stessa) o alle società del settore, nonché anche ai liberi professionisti e società di ingegneria con strutture interne separate e certificate. Infine, sono introdotte nuove responsabilità nei confronti del soggetto verificatore per non aver rilevato le lacune progettuali, che prevedono il risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante e l’esclusione per tre anni dalle attività di verifica (artt. 44-59);

–         un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, attraverso norme volte a potenziarne la trasparenza sia attraverso un inasprimento delle sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti delle SOA e delle imprese qualora queste ultime abbiano alterato il gioco della libera concorrenza attraverso l’esibizione di documenti falsi o semplicemente nascondendo condanne subite (artt. 73 e 74), che attraverso la loro immediata entrata in vigore (dal 25 dicembre 2010). Vengono potenziati anche glistrumenti dicontrollo in capo all’Autorità, con la facoltà di sospendere o annullare le attestazioni rilasciate dalle SOA ed anche di revocare l’autorizzazione, in caso di accertate irregolarità, illegittimità e illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni stesse. Vengono, infine, richiesti maggiori requisiti alle SOA, tra i quali l’aumento del capitale sociale a 1.000.000 di euro e la certificazione dei propri bilanci (artt. 60 e segg.);

–        l’individuazione, da parte dell’Autorità, delle informazioni che devono essere riportate nel certificato SOA, ai fini di una maggiore chiarezza del contenuto dello stesso certificato rispetto al curriculum dell’impresa (art. 89);

–         sempre in tema di qualificazione, l’introduzione di due nuove classifiche intermedie nel mercato dei lavori pubblici, la III-bis, fino a 1,5 milioni di euro e la IV-bis fino a 3,5 milioni di euro, che rendono più facile l’accesso alle piccole e medie imprese. L’inserimento ex novo della categoria OS35 che riguarda la «costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie non invasive», la cd. tecnologia “no-dig” e la rivisitazione dialcune specialistiche già esistenti attraverso il loro sdoppiamento (art. 61 e allegato A);

–         in tema di finanza di progetto, l’individuazione di requisiti del proponentediversi per la proposta rispetto a quelli per l’assegnazione della concessione, nonché delle caratteristiche dell’attività di asseverazione (art. 96);

–         l’inserimento, con gli opportuni adattamenti, della normativa di dettaglio già contenuta nel DM del 27 maggio 2005 sul sistema di qualificazione dei contraenti generali qualificati sulla base di tre classifiche (350, 700 e oltre 700 milioni di euro) e l’estensione dell’istituto di carattere generale dell’avvalimento anche alla figura del contraente generale (artt. 97-104);

–         il consistente ampliamento dellecategorie cd. “superspecialistiche”, ovvero le categorie di opere relative a strutture, impianti e opere generali e speciali caratterizzate da lavorazioni che richiedono un particolare contenuto tecnologico o una rilevante complessità tecnica e che possono essere eseguite solo dalle imprese in possesso della relativa qualificazione e che quindi costringono all’associazione temporanea con le imprese in possesso delle stesse (art. 107);

–         una disciplina dettagliata del nuovo istituto introdotto dal Codice del dialogo competitivo, precisando anche che gli enti appaltanti devono indicare nel bando i requisiti di qualificazione di cui devono essere in possesso gli operatori economici che intendono partecipare al dialogo competitivo (artt. 113 e 114);

–       risolvendo una questione che ha dato luogo a diversi orientamenti giurisprudenziali, viene sancito che il soggetto competente a verificare le offerte anomale nella stazione appaltante è il responsabile del procedimento (art. 121);

–        una disciplina di dettaglio delle forme di garanzie cui sono tenuti gli esecutori di lavori e delle polizze assicurative di cui gli stessi si devono munire (artt. 123-128);

–        la regolamentazione della disciplina della garanzia globale di esecuzione(cd. performance bond) introdotta dalla legge n. 415/1998 (cd. Merloni-ter) la cui applicazione è però differita a decorrere dall’8 giugno 2012. Essa diventa obbligatoria per gli affidamenti a contraente generale di qualunque importo e per gli appalti di progettazione esecutiva e di lavori oltre 75 milioni di eur, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro. Tale tipo di garanzia dovrebbe espletare una essenziale funzione di selezione qualitativa delle imprese, ai fini dell'accesso alle gare e consentire alle stazioni appaltanti o ai soggetti aggiudicatori di conseguire, in caso di inadempienza grave delle imprese esecutrici, non già il mero risarcimento economico, ma la stessa realizzazione sollecita dell'opera, che costituisce l'obiettivo primario delle stazioni appaltanti e dei soggetti aggiudicatori (artt. 129 e segg.);

–        norme più stringenti per iritardi nei pagamenti recependo, ed estendendoli a tutte le stazioni appaltanti, i contenuti del capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al DM 19 aprile 2000, n. 145 (artt. 142 e segg.);

–        l’ammissione della sospensionedei lavori solo per fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto in caso di difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’esecutore (art. 159);

–        l’introduzione della disciplina di dettaglio dell’appalto integrato sul progetto preliminare – quello cioè in cui a base di gara viene posto il progetto preliminare e i concorrenti presentano in sede di offerta il progetto definitivo –con alcune norme che ne delineano il modello di funzionamento (art. 168);

–        il recepimento della circolare del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 871 del 4 agosto 2005 in tema di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, con previsione della compensazione – in aumento o in diminuzione – per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse accantonate per gli imprevisti (art. 171);

–         l’introduzione di una disciplina semplificata per la contabilità e la liquidazione di lavori realizzati in amministrazione diretta fino a  20.000 euro e mediante cottimo fiduciario fino a  40.000 euro (art. 210);

–        in relazione al collaudo, l’ampliamento dell’elenco dei documenti da fornireall’organo di collaudo (art. 217) e un certificato di collaudopiù dettagliato (art. 229), nonché la facoltà della stazione appaltante di non conferire l’incarico di collaudo (per lavori di importo fino a un milione di euro), sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione dei lavori (art. 237);

–       per gli interventi sui beni tutelati, l’esplicitazione dei contenuti di dettaglio delle indagini e della documentazione dei diversi livelli di progettazione, tra i quali la scheda tecnica all’interno della progettazione preliminare, al fine di tener conto della specificità dei lavori sui beni culturali (artt.242-246);

–         per le gare per i servizi di architettura e ingegneria, l’introduzione delricorso esclusivo al criterio dell’offertaeconomicamente più vantaggiosa e, per contrastare il problema dei cd. maxiribassi, l’introduzione di due meccanismi: la scelta del vincitore deve essere in base alle modalità di calcolo indicate nell’allegato M che dà più peso ai ribassi medi e disincentiva gli sconti eccessivi; i ribassi proposti dai concorrenti debbono avvenire nel rispetto del limite massimo fissato dalla stazione appaltante nel bando di gara (art. 266);

–         l’introduzione, per la prima volta, di una programmazione (facoltativa) anche per gli appalti di forniture e di servizi (art. 271) al fine di garantire, anche in tale settore, una razionale e preventiva organizzazione delle attività, prendendo a riferimento – pur con i necessari adattamenti – la normativa dei lavori pubblici. Anche per tali tipologie di appalti viene istituita la figura del responsabile del procedimento, definendone i compiti e le relative attività, e viene introdottol’istituto della finanza di progetto con alcune modifiche procedurali, quali la scelta del concessionario mediante gara informale (artt. 273, 274 e 278). Inoltre viene prevista un’articolata disciplina dei nuovi istituti dell’accordo quadro e dell’asta elettronica (artt. 287- 296);

–         l’introduzione di norme specifiche per i settori speciali (il DPR n. 554/1999si occupava solo dei settori ordinari) che forniscono chiarimenti sulle norme del nuovo Regolamento applicabili anche a tali settori e norme sui requisiti per la qualificazione (artt. 339 e 340), confermando l’impostazione del Codice che ha previsto una disciplina generale per tutti i contratti pubblici e norme specifiche e derogatorie per i settori speciali in ragione della loro peculiarità, al fine di coniugare l’esigenza di tutelare la concorrenza con quella di semplificare le procedure. In merito alla qualificazione, l’unico articolo che la disciplina (art. 340), dispone che la qualificazione venga normata dagli stessi enti aggiudicatori dei settori speciali, non dal sistema SOA, indicando solamente, a titolo esemplificativo, alcuni possibili requisiti di qualificazione il cui comune denominatore è quello di una specifica contestualizzazione all’interno dello specifico settore nel quale opera l’ente aggiudicatore. La specificità dei settori speciali, tuttavia, non può essere utilizzata per restringere in modo ingiustificato la concorrenza stabilendo dei requisiti di eccessivamente penalizzanti e, conseguentemente, viene precisato che i requisiti e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

L'ambito applicativo

L’art. 1 del Regolamento autodetermina il suo ambito applicativo con specifico riferimento al profilo della ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni
Viene stabilito che il Regolamento, in quanto recante la disciplina esecutiva e attuativa della materia dei contratti pubblici, si applica integralmente alle amministrazioni e agli enti statali.

Le regioni a statuto ordinario e le altre amministrazioni a esse equiparate sono tenute ad applicare le norme del Regolamento attuative di profili che, ai sensi del Codice dei contratti, rientrano in ambiti riservati alla legislazione esclusiva dello Stato. Si tratta, nella sostanza, della maggior parte degli ambiti, dato che la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni contenuta nell’art. 4 del Codice risulta fortemente a favore del primo.

Si tratta, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Codice, dei profili relativi a: qualificazione e selezione dei concorrenti, procedure di affidamento (esclusi i profili di organizzazione amministrativa), criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato affidati all’Autorità dei contratti pubblici, progettazione e piani di sicurezza, stipulazione e esecuzione dei contratti, a eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrativa, contenzioso. Va ricordato che tali ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato sono confermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 401/2007 e da ultimo dalla sentenza n. 45/2010) che ha riconosciuto sostanziale legittimità al riparto di competenze operato dal Codice.

Conseguentemente alle Regioni e agli enti ad esse equiparati è applicabile la maggior parte delle disposizioni del Regolamento, mentre esse possono dettare una disciplina diversa unicamente nelle norme riconducibili al profilo dell’organizzazione amministrativa, comprese quelle relative alla nomina e composizione delle commissioni di gara.

Pertanto, le norme regolamentari non applicabili alle Regioni sono quelle relative:
– agli organi del procedimento e alla programmazione;
– alla nomina dei membri della commissione giudicatrice nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e della commissione chiamata a valutare la congruità delle offerte sospette di anomalia;
– alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento relativamente all’affidamento dei servizi di ingegneria;
– alla nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento dei suddetti servizi di ingegneria;
– alla programmazione e agli organi del procedimento relativamente ai contratti da affidare nell’ambito di settori speciali;
– alla programmazione dei contratti relativi alla cooperazione all’estero.

Tuttavia, le norme elencate trovano applicazione anche alle Regioni in via transitoria, cioè fino a quando le medesime Regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal Codice dei contratti (comma 4).

Per quanto riguarda l’ambito applicativo per i contratti delle infrastrutture strategiche il Regolamento precisa, innanzitutto, all’articolo 2, che le norme sulla qualificazione dei contraenti generali si applichino esclusivamente ai contratti relativi alla realizzazione delle infrastrutture strategiche.

Alle infrastrutture strategiche si applicano inoltre una serie di norme del Regolamento quali:
– le norme relative alla tutela dei lavoratori, alla regolarità contributiva e al sito informatico presso l’Osservatorio dei lavori pubblici;
– le norme sul responsabile del procedimento e sulla programmazione;
– le disposizioni sul sistema di qualificazione e sui requisiti per gli esecutori di lavori;
– le disposizioni in tema di sistemi di realizzazione e selezione delle offerte;
– le norme relative alle garanzie e al sistema di garanzia globale;
– le disposizioni in tema di contratto, riguardanti alcune norme relative ai pagamenti e alle penali;
– le norme sui beni del patrimonio culturale qualora tali beni rientrino tra gli interventi relativi alle infrastrutture strategiche;
– le disposizioni relative ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;- le disposizioni transitorie e le abrogazioni.

È invece demandata agli enti aggiudicatori, che ne devono dare evidenza nel bando di gara, la scelta se applicare agli interventi relativi alle infrastrutture strategiche le norme relative all’esecuzione,alla contabilità e al collaudo dei lavori.

L'entrata in vigore

Ai sensi dell’art. 359, la maggior parte delle disposizioni del regolamento entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione (8 giugno 2011), anche se molte di esse sono state concepite quale risposta alla crisi economica. 
Tale è il caso delle misure volte a frenare i ribassi nelle gare di progettazione quali, tra l’altro: il tetto al ribasso che ogni stazione appaltante dovrà imporre sin dal bando, il ricorso obbligatorio all’offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione e il nuovo appalto integrato previsto dal codice e basato sulla messa in gara del progetto preliminare.
Quindici giorni dalla pubblicazione, il 25 dicembre 2010, sono, invece, entrate in vigore le sanzioniper le imprese e per le SOA contenute negli articoli 73 e 74.

Infine, una serie di norme entreranno in vigore in scadenze successive a partire dall’8 dicembre 2011 e fino all’8 giugno 2014.

Si riporta una tabella esemplificativa recante una sintesi delle principali disposizioni che entreranno in vigore con le diverse scadenze temporali indicate.

 

25 dicembre 2010

– sanzioni alle imprese: multe fino a 25.822 euro alle imprese che non comunicano all’Autorità di vigilanza sui contratti variazioni nei requisiti generali o il cambio di direttore tecnico entro 30 gg. Per la trasmissione di documenti o informazioni non veritieri la multa può arrivare fino a 51.545 euro. In caso di recidiva è possibile anche la sospensione dell’attestazione fino a un anno e l’eventuale decadenza

– sanzioni alle SOA: multe da 25.822 fino a 51.545 euro per mancata comunicazione dei dati all’Autorità o per trasmissione di documenti non veritieri. Possibilità di sospensione temporanea dell’attività da 120 gg. a 1 anno e, nei casi più gravi, la revoca dell’autorizzazione

8 giugno 2011

 

Entrata in vigore di tutto il Regolamento, salvo alcune eccezioni

7 dicembre 2011

 

Divieto di partecipazione azionaria nella SOA degli organismi di certificazione; capitale sociale minimo delle SOA di un milione di euro, nonché obbligo di certificazione del bilancio; informazioni da riportare nel certificato SOA determinate dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

– verifica dei requisiti generali dei contraenti generali

8 dicembre 2011

 

– decadenza delle attuali attestazioni per le categorie: Os7, Os8, Os12, Os18, Os20, Os21, Os34

– possibilità di attestarsi mediante avvalimento

8 giugno 2012

 

garanzia globale di esecuzione, cd. performance bond,  per i bandi di progettazione ed esecuzione sopra i 75 milioni o per quelli destinati al contraente generale

31 dicembre 2013

 

Termine della possibilità per il contraente generale di dimostrare i requisiti tecnici attraverso le attestazioni SOA nelle classifiche illimitate, in luogo dei certificati dei lavori

8 giugno 2014

 

Le unità tecniche delle amministrazioni pubbliche possono valicare i progetti solo se munite di un sistema di controllo interno

Per un approfondimento delle singole disposizioni del nuovo Regolamento del Codice dei contratti pubblici la rivista “Edilizia e territorio” ha pubblicato un’edizione speciale “Edilizia e territorio n. 2/2011”.

I chiarimenti dell'AVCP sulle sanzioni verso le SOA

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha approvato, in data 15 marzo 2011, un  regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle SOA al fine di definire: le modalità di svolgimento della fase istruttoria, i termini di conclusione del procedimento, nonché i criteri di determinazione delle sanzioni pecuniarie e dei periodi di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione. 
L'AVCP ha anche emanato la determinazione n. 1 del 2011 con cui ha fornito ulteriorichiarimenti sull'applicazione delle sanzioni amministrative alle SOA previste dall’art. 73 del Regolamento ed alla quale sono allegate le linee guida operativeche delineano le fattispecie sanzionabili più rilevanti e ne specificano l'entrata in vigore (GU n. 77 del 4-4-2011-S.O. n.91)

 

Redazione

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