Porto Tolle: riparte l’iter per la conversione a biomasse della centrale

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3569/2012, consente di sbloccare le procedure di autorizzazione per la riconversione in impianto alimentato a carbone e biomasse vergini della centrale Enel di Porto Tolle (Rovigo).

La sentenza dei giudici amministrativi riconosce infatti la validità della legge regionale veneta del luglio 2011 con cui sono state modificate le norme istitutive del parco del Delta del Po. In virtù delle nuove leggi approvate dalla Regione Veneto per favorire i piani Enel,  il Ministero dell'Ambiente può, adesso, riavviare il procedimento di Via (Valutazione impatto ambientale).

Nonostante le diverse opinioni sull'argomento (c'è chi sostiene che bisognerà attendere almeno un anno per l'emissione di un nuovo decreto) l'unico punto fermo è che i giudici di Palazzo Spada rispondono ai chiarimenti chiesti dal Ministero dell'Ambiente, con il giudizio di ottemperanza

La soluzione è che una volta rilevato che l'amministrazione statale, per l'aspetto attinente alla Via, deve uniformarsi alla normativa sopravvenuta, il potere esercitato successivamente verrà posto in essere non in ossequio al giudicato quanto alle nuove leggi.

Al giudice della cognizione, invece, verrà riservato l'eventuale sindacato giurisdizionale . Egli dovrà infatti, in tal caso, valutare la conformità sostanziale di queste leggi alla normativa comunitaria; in caso contrario il giudice dell'ottemperanza travalicherebbe i limiti posti alla sua giurisdizione incorrendo in un eccesso di potere giurisdizionale e violando il  diritto delle parti al rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione.

Sul punto i magistrati richiamano la disposizione dell'articolo 112 cpa. Esso, infatti, dispone che nei casi in cui il giudicato non accerta del tutto il rapporto, l’attività successiva posta in essere dall’amministrazione è oggetto di sindacato nel giudizio di ottemperanza soltanto se la stessa si colloca in un ambito coperto dal giudicato stesso. L’attività è, invece, oggetto di sindacato del giudice di cognizione qualora la stessa occupi un ambito lasciato libero dal giudicato e disciplinato dalla legge, anche sopravvenuta, che diventa il parametro per valutare la sua eventuale illegittimità. 

Di seguito, il testo della sentenza n. 3569/2012 del Consiglio di Stato

N. 03569/2012REG.PROV.COLL.

 

N. 10216/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10216 del 2010, proposto da:
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Assagaime-Associazioni tra Agenzie D’Affari in mediazioni turistiche e di viaggi di Rosolina, Cob-Consorzio Operatori Balneari, Villaggio Turistico Rosapineta Sud, Villaggi Club s.r.l., Greenpeace Onlus, Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf) Ong-Onlus, Italia Nostra-Onlus, Comitato Cittadini Liberi Porto Tolle, Consorzio Delta Nord Società Coop a.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Ceruti e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni, 268;

nei confronti di

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Cecilia Ligabue, Emanuele Mio, Ezio Zanon, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Confalonieri, 5;
Enel Produzione s.p.a. e Enel s.p.a, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe De Vergottini e Cesare Caturani, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via A. Bertoloni, 44;
Enel s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;

per chiarimenti
in ordine all’ottemperanza della sentenza 23 maggio 2011, n. 3107 del Consiglio di Stato, Sezione sesta.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti dell’avvocato dello Stato Guida, gli avvocati Ceruti, Manzi, Zanon e De Vergottini.

FATTO

1.– Le odierne parti resistenti, indicate in epigrafe, hanno impugnato – innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma – gli atti del procedimento nonché il decreto del 24 luglio 2009, n. 873 con cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica da 1980 Mw, alimentata a carbone e biomasse vergini nella misura massima del 5% su due gruppi, ubicata nel Comune di Porto Tolle (RO), da realizzare in luogo dell’esistente centrale ad olio combustibile.
2.– Il Tar adito, con sentenza 14 ottobre 2010, n. 32824, ha rigettato il ricorso.
3.– I ricorrenti di primo grado hanno proposto appello avverso la predetta sentenza.
4.– Il Consiglio di Stato, Sezione sesta, con sentenza 23 maggio 2011, n. 3107, ha accolto due motivi di appello, dichiarando gli altri infondati e inammissibili.
4.1.– Il primo motivo, ritenuto fondato, è quello con il quale era stato dedotto il vizio di omessa esplicitazione delle ragioni sottese alla valutazione di pari o inferiore impatto ambientale della centrale a carbone rispetto alle possibili fonti alternative di progetto, quali, in particolare, il gas metano.
Il Collegio ha rilevato che l’art. 30 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36 (Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po) – prevedendo che «gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale» – ha espresso «una sicura opzione legislativa di preferibilità per gli impianti (…) alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate “fonti alternative di pari o minore impatto ambientale”».
Questa disposizione regionale, si è sottolineato, non può ritenersi derogata dall’art. 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), introdotto dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, il quale dispone che «per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l’alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l’abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Il riferimento, infatti, ai «limiti di localizzazione territoriale» riguarda, si è sottolineato nella sentenza, esclusivamente un divieto di localizzazione tale da determinare l’impossibilità dell’insediamento e non permettere, nel contempo, una localizzazione alternativa.
Applicando, pertanto, alla fattispecie in esame, l’art. 30 della legge regionale n. 36 del 1997, il Collegio ha così statuito: «non può sostenersi che nel corso del procedimento amministrativo contestato in primo grado, ed in specie negli atti con cui lo stesso è stato concluso (parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS e decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante parere positivo di compatibilità ambientale), sia stata svolta la dovuta comparazione analitica e motivata tra l’impatto ambientale potenzialmente proprio della centrale a carbone che si intende realizzare e quello correlato alla realizzazione e al funzionamento di centrale a gas metano».
4.2.– Il secondo motivo, ritenuto fondato, è stato quello relativo «all’assunta violazione del principio di precauzione conseguente allo scostamento tra le prescrizioni imposte all’ENEL per quel che attiene a taluni inquinanti (in specie il monossido di carbonio) e le BAT, ossia le linee guida comunitarie relative ai grandi impianti di combustione».
In particolare, il Collegio ha ritenuto che i valori medi di emissione contenuti nei documenti BREF elaborati in sede europea al fine di indicare agli Stati membri e agli operatori del settore l’individuazione delle predette linee guida, pur non essendo immediatamente vincolanti, non possono considerarsi privi di alcuna rilevanza «dovendo esserne viceversa motivatamente giustificato lo scostamento». Nel caso di specie, si afferma, l’autorità competente non ha indicato le ragioni che giustificano tale scostamento.
Per le ragioni, sin qui sinteticamente riportate, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello.
5.– La Regione Veneto ha proposto, avverso la predetta sentenza, ricorso per revocazione.
5.1.– Questa Sezione, con sentenza del 20 aprile 2012, n. 2353, ha dichiarato inammissibile il predetto ricorso.
6.– Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali hanno chiesto, ai sensi dell’art. 115, comma 5, cod. proc. amm., chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della citata sentenza n. 3107 del 2011 di questo Consiglio.
Il ricorso per chiarimenti – si sottolinea – è stato reso necessario in ragione del fatto che, successivamente all’adozione della predetta decisione, sono sopravvenute nuove leggi, di natura sia statale che regionale.
L’art. 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009 è stato modificato dall’art. 35, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevede che si può procedere alla riconversione anche in deroga alle leggi statali e regionali «che condizionano o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell’impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all’utilizzo dei combustibili», sempre che la riconversione assicuri l’abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui al d.lgs. n. 152 del 2006.
L’art. 30 della legge della Regione Veneto n. 36 del 1997 è stato modificato dalla legge 5 agosto 2011, n. 14 (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 «Norme per l’istituzione del Parco regionale del delta del Po») che ha aggiunto al predetto art. 30, comma 1, la lettera a-bis, la quale dispone che «nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 300 MW termici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco regionale delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l’abbattimento delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione» di cui al d.lgs. n. 152 del 2006. La norma ha specificato che, quando ricorrono questi presupposti, «non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a» dello stesso comma 1 dell’art. 30 della legge n. 36 del 1997, il quale, come già sottolineato, disponeva che, nell’ambito dell’intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po, gli impianti di produzione di energia elettrica «dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale».
Nel ricorso si afferma che occorre verificare se le modifiche normative intervenute consentano di procedere in modo diverso da quanto indicato nella sentenza n. 3107 del 2011.
A tale proposito, si richiamano le tesi prospettate in relazione al rapporti fra giudicato e iussuperveniens che, giungendo a soluzioni diverse, ritengono che la norma applicabile debba essere quella vigente al momento dell’esecuzione, dell’emanazione ovvero della notificazione della sentenza. A tale ultimo proposito, si sottolinea che «la decisione definitiva non è stata notificata all’amministrazione, la quale è venuta semplicemente a conoscenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 3107 del 2011 in quanto trasmessa con nota dell’Avvocatura generale dello Stato prot. n. 184803 in data 1° giugno 2011» e acquisita al protocollo dell’amministrazione in data 8 giugno 2011.
Nel ricorso è richiamata, inoltre, la giurisprudenza che ha affermato il principio secondo cui in presenza di situazioni giuridiche non istantanee ma di durata la normativa sopravvenuta si applica al tratto delle relazioni giuridiche successivo al giudicato. Si rileva che ciò varrebbe anche per il caso in esame in cui il giudicato comporta la riapertura di un procedimento amministrativo ed ha quindi ad oggetto una situazione giuridica di durata. In conclusione, si afferma che, a parere dell’Amministrazione, per l’esecuzione della sentenza n. 3107 del 2011 si deve: rinnovare il procedimento a partire dalla fase in cui si sono riscontrati i vizi censurati dal giudice amministrativo; non eseguire la valutazione comparativa sul «pari o inferiore impatto ambientale» né riguardo alle polveri sottili, all’impatto sulla salute e all’incidenza dell’impianto sulle aree di insediamento; verificare l’abbattimento delle emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti di legge; esplicitare le ragioni dello scostamento dalle BAT riguardo a taluni inquinanti; rinnovare il parere della Commissione VIA-VAS, il decreto della Giunta regionale ed il parere della Commissione regionale Veneta VIA, in quanto atti presupposti annullati, per inadeguata motivazione, insieme con l’impugnato decreto del 24 luglio 2009, n. 873.
Precisato che l’amministrazione ha riavviato le attività secondo quanto ora indicato, si afferma che si è comunque proposto il ricorso previsto dall’art. 112, comma 5, cod. proc. amm., per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza n. 3107 del 2011, «affinché l’amministrazione possa correttamente conformare la propria attività alle statuizioni in essa contenute».
6.1.– Hanno depositato memorie difensive le parti resistenti rilevando che la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che il principio generale è quello dell’intangibilità del giudicato che non può essere inciso dalla legge sopravvenuta retroattiva.
La prevalenza di quest’ultima si avrebbe soltanto nei casi, non ricorrenti nella specie, in cui lo ius superveniens sia più favorevole per l’interessato ovvero disciplini situazioni giuridiche durevoli per le quali «la legge sopravvenuta incide nel solo tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato» (si cita Cons. Stato, Ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2).
Le parti deducono, inoltre, che la questione posta non potrebbe essere risolta ritenendo che si applichi la normativa esistente al momento della notificazione della sentenza, in quanto tale regola sarebbe stata elaborata dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al solo settore della pianificazione urbanistica.
In via subordinata, si deduce che, anche ammesso che si applichi la nuova disciplina statale e regionale, «non per questo la procedura di VIA del progetto in esame potrebbe legittimamente sfuggire alla valutazione delle alternative sotto il profilo degli impatti ambientali giacché le nuove norme non risultano affatto derogatorie dell’odierna legislazione statale in materia di VIA laddove impone l’obbligo della comparazione tra il progetto presentato e le possibili soluzioni alternative praticabili» (si cita l’art. 22, comma 3, lettera d), del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché il punto 2 dell’allegato VII alla parte seconda del medesimo decreto). Inoltre, la nuova normativa sarebbe in contrasto con la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, la quale imporrebbe che la valutazione delle possibili alternative di progetto costituisca uno dei contenuti necessari della procedura di valutazione d impatto ambientale. Si aggiunge nella memoria che qualora non si condividesse questo aspetto, sarebbe necessario disporre il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
In via ulteriormente subordinata si assume che lo ius superveniens sarebbe incostituzionale per contrasto: a) con il principio di indipendenza dei giudici di cui all’art. 101 Cost.; b) con il «diritto all’equo processo» di cui all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
6.2.– Hanno presentato memorie la Regione Veneto e l’Enel produzione s.p.a., contestando le deduzioni delle parti resistenti e chiedendo che vengano forniti chiarimenti secondo la prospettazione contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
6.3.– I ricorrenti hanno depositato una memoria, del 10 aprile 2012, con la quale hanno dedotto che le parti resistenti, con atto di diffida del 25 ottobre 2011, hanno chiesto che in sede di rinnovazione della procedura di VIA si tenga conto di una serie di documentazione allegata alla diffida stessa.
6.4.– Con ordinanza del 20 aprile 2012, n. 2352, questa Sezione, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalle parti appellate, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Enel s.p.a., rinviando la trattazione della causa alla camera di consiglio del 22 maggio 2012.
6.5.– I ricorrenti, con atto del 24 aprile 2012, n. 2352, hanno provveduto ad eseguire quanto disposto con la predetta ordinanza.
6.6.– In vista della nuova camera di consiglio le parti hanno depositato ulteriori memorie.
In particolare, le parti resistenti hanno rilevato che, con nota ministeriale del 29 marzo 2012, prot. n. 7779, il Ministero ha sospeso la procedura anche in ragione della circostanza che «la società proponente non ha compreso il progetto di riconversione della centrale termoelettrica di Porto Tolle nel piano Enel 2012-2016».
Enel s.p.a. ha depositato anch’essa una memoria con la quale, in particolare, ha fatto presente che, con lettera del 6 aprile 2012, Enel Produzione ha confermato il proprio impegno «al progetto di riconversione della Centrale di Porto Tolle e precisato che lo stesso è incluso nel piano industriale pluriennale».
7.– All’esito della discussione nella camera di consiglio del 22 maggio 2012 il Collegio ha deciso il ricorso.

DIRITTO

1.– La questione posta all’esame di questa Sezione attiene alla vicenda relativa alla riconversione della centrale termoelettrica, situata nel Comune di Porto Tolle, al fine di consentirne il passaggio dall’alimentazione ad olio combustibile a quella a carbone.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 23 maggio 2011, n. 3107, ha annullato il decreto 24 luglio 2009, n 873 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che aveva espresso parere positivo di compatibilità ambientale rilevando che, sulla base delle leggi all’epoca vigenti, fosse necessario indicare le ragioni per le quali la riconversione da olio combustibile a carbone fosse di pari o minore impatto ambientale rispetto al gas metano.
Nella fase di esecuzione della predetta sentenza, passata in giudicato, sono state modificate le norme di disciplina della materia (si veda punto 4.1. della parte in fatto).
Le amministrazioni statali, indicate in epigrafe – al fine di avere indicazioni in ordine alla disciplina applicabile – hanno proposto l’azione prevista dall’art. 112, comma 5, cod. proc. amm.
Tale norma prevede che il ricorso di ottemperanza «può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza»: lo scopo perseguito è quello di consentire, in attuazione del principio di celerità nella definizione delle controversie, alla parte che deve eseguire la sentenza di ottenere le indicazioni necessarie ad evitare di porre in essere attività di violazione o elusione del giudicato.
2.– La risposta al quesito presuppone – prima di esaminare la fattispecie concreta – che venga analizzato, in assenza di una disciplina della materia, il rapporto tra giudicato e normativa sopravvenuta.
Tale rapporto non è ricostruibile secondo un unico modello predefinito, essendo lo stesso strettamente correlato all’oggetto del sindacato giurisdizionale, che dipende dalla tipologia di azione proposta e di potere pubblico esercitato, e al contenuto precettivo dello ius superveniens.
In particolare, occorre distinguere, da un lato, le fattispecie che consentono al giudice amministrativo, sulla falsariga di quanto avviene nel processo civile, di svolgere, nell’ambito della sua giurisdizione di legittimità, un sindacato pieno sul rapporto dedotto nel processo, dall’altro, quelle che non permettono che il sindacato abbia una tale estensione.
3.– La prima evenienza si verifica quando viene, ad esempio, proposta: i) un’azione di annullamento di un provvedimento amministrativo avente un contenuto vincolato; ii) un’azione di adempimento, contestualmente alla prima, con cui si chiede la condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento richiesto; iii) un’azione avverso il silenzio, in presenza di una attività vincolata o che non presenti ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori che debbano essere computi dall’amministrazione; iv) un’azione di condanna al risarcimento del danno che presuppone anch’essa, a prescindere dalla natura del potere esercitato, l’accertamento pieno del rapporto.
In questi casi la domanda di cognizione proposta conduce alla formazione di un giudicato idoneo a produrre un vincolo conformativo pieno sull’esercizio della successiva attività dell’amministrazione ovvero a fare sorgere l’obbligo di pagamento della somma risarcitoria.
L’eventuale giudizio di ottemperanza ha natura di sola esecuzione, in quanto il giudice deve esclusivamente verificare se l’amministrazione abbia correttamente posto in essere l’azione che la sentenza di cognizione ha prefigurato in tutti i suoi contenuti.
3.1.– In presenza di azioni che, per le ragioni indicate, sono idonee a condurre alla formazione di un giudicato che accerta pienamente il rapporto, il principio generale – derogabile in ragione della peculiarità di singole fattispecie e dei valori ad esse sottese – è quello della prevalenza del giudicato sulla normativa sopravvenuta.
In questi casi, nonostante manchi una norma costituzionale che riconosca espressamente l’intangibilità del giudicato, la legge sopravvenuta, come affermato più volte dalla Corte costituzionale, non può incidere – in ossequio al principio di divisione dei poteri giurisdizionali e normativi (artt. 101, 102 e 104 Cost.) e alla garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi (artt. 24 e 113 Cost.) – su «questioni coperte dal giudicato» ledendo l’affidamento di chi abbia ottenuto «il riconoscimento giudiziale definitivo» (Corte cost. n. 374 del 2000; si veda anche Corte cost. n. 267 del 2007). La Consulta ha chiarito che la funzione giurisdizionale non è, invece, violata nel caso in cui il legislatore si muova «sul piano generale ed astratto delle fonti» e costruisca «il modello normativo cui la decisione giudiziale deve riferirsi» (Corte cost. n. 432 del 1997 e n. 397 del 1994).
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha anch’essa sancito il divieto di ingerenza, a sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione, del legislatore nell’amministrazione della giustizia «allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia» (ex multis, sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia).
Il Consiglio di Stato ha condiviso questi principi rilevando – con riferimento ad un caso in cui si trattava di stabilire se una legge sopravvenuta potesse incidere negativamente su un giudicato che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto contrattuale di fatto, con obbligo dell’amministrazione di provvedere al pagamento di tutte le prestazioni retributive e previdenziali – che «l’immutabilità del giudicato non può cedere di fronte a norme sopravvenute aventi efficacia retroattiva». Ciò in quanto «il Parlamento non può sovrapporsi alla Magistratura modificando “ex post” singole situazioni già definite dal giudice e coperte dall’autorità del giudicato» (Cons. Stato, Ad. plen., 21 febbraio 1994, n. 4).
Lo stesso Consiglio di Stato ha, però, puntualizzato – con riferimento all’accertamento del dovere di corrispondere da parte della pubblica amministrazione prestazioni periodiche – che in presenza di «situazioni giuridiche durevoli» la legge sopravvenuta, pur non potendo incidere, per le ragioni indicate, sul rapporto pregresso accertato con il giudicato, può disciplinare diversamente il «tratto dell’interesse che si svolge successivamente» ad esso, «determinando non un conflitto, ma una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica» (Cons. Stato, Ad. plen., 11 maggio 1998, n. 2; da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2010, n. 1876).
In definitiva, quando ricorrono le condizioni sin qui esposte, la legge successiva che, con efficacia retroattiva, interferisse con l’accertamento giudiziale dotato della crisma della definitività e della pienezza sarebbe contraria agli evocati principi costituzionali.
4.– La seconda evenienza si realizza con riguardo a fattispecie in relazione alle quali il sindacato del giudice amministrativo non può estendersi all’intero rapporto controverso dovendo, in ossequio al principio costituzionale di separazione dei poteri, rispettare le sfere di valutazione di esclusiva spettanza della pubblica amministrazione.
In particolare, ciò si verifica quando viene, ad esempio, proposta: i) un’azione di annullamento di un provvedimento amministrativo discrezionale; ii) un’azione avverso il silenzio avente ad oggetto una attività caratterizzata da discrezionalità non ancora esercitata dall’amministrazione.
In questi casi l’azione di cognizione conduce alla formazione di un giudicato che contiene una regola incompleta lasciando priva di vincoli la futura attività amministrativa che non è stata oggetto di sindacato giurisdizionale. La valutazione circa l’effettiva estensione del giudicato e i consequenziali margini liberi dell’azione amministrativa sono strettamente dipendenti dalla tipologia del vizio riscontrato.
L’eventuale giudizio di ottemperanza ha, pertanto, secondo l’impostazione tradizionale, natura mista di cognizione e di esecuzione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3871): il giudice, infatti, concorre alla definizione della regola del caso concreto dando luogo a quella che viene definita formazione progressiva del giudicato (Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3871).
4.1.– In presenza di azioni che, per le ragioni indicate, non sono idonee a condurre alla formazione di un giudicato che accerti pienamente il rapporto controverso, la relazione tra legge successiva e giudicato assume connotati diversi.
La normativa successiva, potendo occupare gli spazi lasciati liberi dal giudicato, realizza normalmente una successione cronologica di regole di disciplina del potere pubblico.
La prevalenza del giudicato sia ha soltanto nel caso in cui la predetta normativa sovrappone, in relazione a quello specifico tratto della vicenda amministrativa vincolato dalla sentenza, la propria regola giuridica a quella giudiziale al fine esclusivo di correggere l’esercizio delle funzioni del giudice.
Questa evenienza si verifica soprattutto in presenza di leggi provvedimento che si caratterizzano per avere un contenuto particolare e concreto incidendo su un numero limitato e determinato di destinatari (Corte cost. n. 137 e n. 94 del 2009). In tale ambito si collocano le cosiddette leggi di sanatoria che perseguono lo scopo, contrario a Costituzione, di stabilizzare gli effetti di un determinato provvedimento amministrativo eliminando, in via normativa, il vizio di legittimità riscontrato nell’ambito del processo (cfr. Corte cost. n. 14 del 1999 e n. 211 del 1998).
5.– In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, deve ritenersi che l’ampiezza dell’accertamento sostanziale contenuto nella sentenza passata in giudicato condiziona gli spazi di applicabilità della normativa sopravvenuta, senza che rilevi, è bene puntualizzare, il momento della notificazione della sentenza. L’orientamento giurisprudenziale, richiamato dalle parti, che risolve la questione relativa al rapporto tra giudicato e normativa sopravvenuta ritenendo che si applica la legge esistente al momento della notificazione della sentenza (Cons. Stato, Ad. plen. 8 gennaio 1986, n. 1; da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2012, n. 36) non è, a prescindere dall’esigenza di una sua eventuale rivisitazione, suscettibile di estensione generalizzata. Lo stesso, infatti, si è formato con riguardo ad azioni proposte a tutela di interessi legittimi pretensivi nel settore specifico della pianificazione urbanistica che vede, in alcuni casi, quando a cambiare è il piano regolatore, una sostanziale coincidenza tra l’autore dell’atto impugnato e il soggetto che introduce le nuove regole di disciplina.
6.– Occorre adesso accertare quali siano le conseguenze che l’applicazione di questi principi determinano in relazione alla fattispecie all’esame di questo Collegio, avendo riguardo: i) alla natura dell’accertamento giudiziale svolto nell’ipotesi in cui venga proposta, come è avvenuto nel caso in esame, un’azione di annullamento, a tutela un interessi legittimi oppositivi, da parte di terzi che si ritengono lesi da un provvedimento favorevole rilasciato dall’amministrazione; ii) al contenuto delle leggi sopravvenute.
6.1.– L’accertamento pieno del rapporto, in presenza della suddetta posizione soggettiva, presuppone che il giudice amministrativo svolga un sindacato sull’assetto sostanziale degli interessi che verifichi l’esistenza di una preclusione al riesercizio del potere ovvero particolari condizioni che impediscano la successiva modificazione della realtà materiale incisa dall’atto amministrativo poi annullato.
L’accertamento non pieno del rapporto, in ragione dell’esistenza di margini di discrezionalità, consente all’amministrazione, in coerenza con la natura dinamica del potere amministrativo, di riesercitare il potere stesso mediante l’avvio di un nuovo procedimento al quale si applicherà, salvo quanto si dirà tra breve, la normativa esistente in quel determinato momento ancorché la stessa sia diversa da quella in vigore quando è stata emanata la sentenza.
Nel caso in esame il Consiglio di Stato, per quanto interessa in questa sede, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale è stato fatto valere il vizio di motivazione del provvedimento finale di compatibilità ambientale.
In particolare, ha rilevato che l’art. 30 della legge della Regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36 (Norme per l’istituzione del Parco regionale del Delta del Po) – prevedendo che «gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale» – ha espresso «una sicura opzione legislativa di preferibilità per gli impianti (…) alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate fonti alternative di pari o minore impatto ambientale».
Questa disposizione regionale, si è sottolineato, non può ritenersi derogata dall’art. 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), introdotto dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevede che «per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l’alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale (…)». Il riferimento, infatti, ai «limiti di localizzazione territoriale» riguarda, si è sottolineato, esclusivamente un divieto di localizzazione tale da determinare l’impossibilità dell’insediamento e non permettere, nel contempo, una localizzazione alternativa.
Con tale sentenza questa Sezione non ha, pertanto, effettuato un accertamento pieno del rapporto nel senso sopra indicato. L’illegittimità degli atti impugnati è stata, infatti, come detto, dichiarata per la presenza di un vizio formale senza che il sindacato giudiziale abbia coinvolto l’assetto sostanziale degli interessi verificando la presenza di preclusioni alla successiva modificazione della realtà materiale e dunque al riesercizio del potere. Non si è, dunque, realizzato in capo ai terzi ricorrenti alcun affidamento alla stabilità della situazione fattuale oggetto del sindacato giurisdizionale.
6.2.– Chiarito ciò, occorre adesso passare a valutare il contenuto precettivo delle nuove disposizioni.
L’art. 35, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ha modificato il riportato art. 5-bis, prevedendo che si può procedere alla riconversione anche in deroga alle leggi statali e regionali «che condizionano o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell’impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all’utilizzo dei combustibili», purché si garantisca sempre l’«abbattimento delle emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Nell’ultima si afferma che «la presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
La legge della Regione Veneto 5 agosto 2011, n. 14 (Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 «Norme per l’istituzione del Parco regionale del delta del Po») ha aggiunto all’art. 30, comma 1, della legge regionale n. 36 del 1997 la lettera a-bis, la quale prevede che «nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 300 MW termici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco regionale delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l’abbattimento delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione» di cui al d.lgs. n. 152 del 2006. La norma ha specificato che quando ricorrono questi presupposti «non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a» dello stesso comma 1 dell’art. 30 della legge n. 36 del 1997, il quale, come già sottolineato, disponeva che, nell’ambito dell’intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po, gli impianti di produzione di energia elettrica «dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale».
In definitiva, alla luce della normativa statale e regionale sopra riportata non è necessario – contrariamente a quanto affermato dalle parti resistenti – effettuare la valutazione comparativa circa il pari o minore impatto ambientale nella fase di riconversione dei predetti impianti.
Tale normativa non persegue lo scopo di interferire, in contrasto con la Costituzione, nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
La stessa, infatti, non ha un contenuto provvedimentale ponendo una regola giuridica che si sovrappone alla regola giudiziale. Né persegue un fine di sanatoria. Il legislatore, infatti, non è intervenuto sul tratto della vicenda amministrativa oggetto di sindacato giurisdizionale ritenendo, senza modificare la legge attributiva del potere, che gli atti impugnati non necessitano di motivazione e pertanto devono ritenersi legittimi. La nuova normativa pone regole generali e astratte di disciplina della riconversione delle centrali termoelettriche non limitando l’intervento ad un singolo caso ma a tutti quelli, attuali o futuri, rientranti nel suo ambito applicativo. Le leggi sopravvenute, del resto, regolano la vicenda in esame non in virtù della loro valenza retroattiva ma in quanto vigenti al momento di avvio del nuovo procedimento amministrativo.
Quanto esposto è confermato dall’analisi dei lavori preparatori, in particolare, del decreto-legge n. 98 del 2011 da cui risulta che la modifica sia stata introdotta per evitare che disposizioni di leggi regionali possano prevedere come «vincolo per la riconversione anche quello di una previa comparazione in termini di impatto ambientale tra diverse modalità/combustibili di alimentazione». In altri termini, si chiarisce che la regola generale deve essere quella che consente la riconversione degli impianti alimentanti ad olio combustibile senza necessità di adempiere ad «obblighi di comparazione, sotto il profilo dell’impatto ambientale, tra combustibili diversi» (scheda di lettura, Camera dei deputati, n. 522/1, parte II, 7 ottobre 2011; in data 25 febbraio 2012 è stata presentata una proposta di legge di iniziativa parlamentare, assegnata alle commissioni riunite 8° e 10° in sede referente il 14 maggio 2012; tale proposta prevede la modifica del vigente art. 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, mediante una previsione che consentirebbe, tra l’altro, la riconversione di impianti di produzione di energia elettrica in esercizio purché vengano rispettati, «su base regionale», gli obiettivi «di riduzione del 20 per cento delle emissioni di sostanze produttive di alterazioni del clima rispetto alle emissioni del 1990»).
7.– Alla luce di quanto sin qui esposto, rispondendo al quesito posto, deve ritenersi che – in ragione della natura del giudicato e del contenuto delle leggi successive – si sia realizzata una legittima successione cronologica di regole di disciplina del potere pubblico. L’amministrazione statale competente, nel porre in essere gli atti del nuovo procedimento amministrativo volto alla verifica della compatibilità ambientale della centrale termoelettrica, dovrà, pertanto, applicare la nuova normativa statale e regionale, salvo il potere, ove ne ricorrano i presupposti, di fare propri gli accertamenti già svolti e non intaccati dalle diverse regole giuridiche introdotte.
8.– L’analisi sin qui effettuata ha valutato soltanto gli aspetti relativi all’applicabilità, sul piano procedimentale, dello ius superveniens.
Si tratta adesso di prendere in esame i rilievi svolti dalle parti appellate con cui si assume, in particolare, che tale normativa sarebbe, sul piano sostanziale, irrilevante in quanto in contrasto con normativa comunitaria e, in particolare, con la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, la quale imporrebbe che la valutazione delle possibili alternative di progetto costituisca una dei contenuti necessari della procedura di valutazione di impatto ambientale. Qualora non si condividesse questo aspetto, si aggiunge, sarebbe necessario disporre il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
8.1.– Tali rilievi non possono essere esaminati in questa sede.
La collocazione sistematica e la finalità perseguita dall’art. 112, quinto comma, cod. proc. amm. segnano il perimetro di operatività dello stesso: non si possono fornire chiarimenti in ordine a modalità di azione che non siano di esecuzione del giudicato.
Occorre, pertanto, stabilire se quanto richiesto dalle parti resistenti esuli dall’ambito del giudizio di ottemperanza.
Nei casi in cui il giudicato accerta pienamente il rapporto l’attività successiva posta in essere dall’amministrazione è oggetto di sindacato da parte del solo giudice dell’ottemperanza.
Nei casi, invece, in cui – ed è quanto accade nella specie – il giudicato non accerta pienamente il rapporto l’attività successiva posta in essere dall’amministrazione è oggetto di sindacato nel giudizio di ottemperanza soltanto se la stessa si colloca in un ambito coperto dal giudicato stesso. L’attività è, invece, oggetto di sindacato nel giudizio di cognizione qualora la stessa occupi un ambito lasciato libero dal giudicato e disciplinato dalla legge, anche sopravvenuta, che diventa il parametro per valutare la sua eventuale illegittimità (si veda Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 5 aprile 2012, n. 2024).
Ne consegue che, una volta rilevato che l’amministrazione statale, per l’aspetto relativo alla valutazione comparativa di impatto ambientale, è tenuta ad applicare la normativa sopravvenuta il potere conseguentemente esercitato sarà posto in essere non in attuazione del giudicato ma delle nuovi leggi. L’eventuale sindacato giurisdizionale spetterà, pertanto, al giudice della cognizione che dovrà valutare anche la conformità sostanziale di tali leggi alla normativa europea evocata.
Qualora questo giudice svolgesse valutazioni inerenti a questo aspetto violerebbe i limiti posti alla sua giurisdizione incorrendo in un eccesso di potere giurisdizionale e incidendo sul diritto delle parti al rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione.
Quanto sin qui esposto rende, altresì, priva di rilevanza la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
8.2.– E’ bene, infine, rilevare come, allo stesso modo, esulano dall’ambito del presente giudizio, come delimitato dal ricorso introduttivo, anche le altre questioni, indicate in dettaglio nella parte in fatto, relative alla persistenza dell’interesse dell’Enel alla rinnovazione del procedimento, nonché alle modalità di valutazione del materiale istruttorio allegato alla diffida che le parti interessate hanno notificato alle ricorrenti.
10.– La particolare natura della questione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
a) fornisce, ai sensi dell’art. 112, quinto comma, cod. proc. amm., i chiarimenti indicati nella parte motiva;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Carmelo Giurdanella

Avvocato, patrocinante presso le giurisdizioni superiori, fonda nel 1990 lo studio legale<a href="http://www.giurdanellaepartners.it/"> Giurdanella & Partners</a>, nel 1998, la rivista di diritto amministrativo Giurdanella.it e nel 2011 la rivista giuridica LeggiOggi.it. Docente di diritto amministrativo e degli appalti pubblici, è direttore scientifico del CeSDA - Centro Studi di Diritto Amministrativo, del DAE (Conferenza nazionale sul Diritto Amministrativo Elettronico). Autore di numerosi libri e pubblicazioni in tema di diritto amministrativo, diritto degli appalti e contratti pubblici, diritto pubblico dell'informatica.