Il nominativo e la qualificazione del subappaltatore vanno indicati già in sede di domanda di partecipazione

L'impresa partecipante ad una gara di appalto è tenuta ad indicare, già nella domanda di partecipazione, oltreché la parte del servizio che intende subappaltare, anche la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità generale economica e tecnica, nonché il nominativo della ditta subappaltatrice.

Il momento in cui debbono essere rese le dichiarazioni relative al subappalto deve, pertanto, necessariamente essere anticipato a quello della presentazione dell'offerta, conformemente alla previsione di cui all'art. 49 del codice dei contratti, in materia di avvalimento.

Nel nostro caso, il resistente aveva semplicemente dichiarato nella domanda di partecipazione che parte del servizio oggetto di appalto sarebbe stato dato in subappalto, senza indicare il nominativo e la qualificazione della ditta subappaltatrice. Queste ultime  indicazioni, alla luce della più recente giurisprudenza, sono da considerarsi dovute ai fini dell'ammissione alla gara, nelle ipotesi in cui il subappalto si configuri come necessario, allorquando, cioè, il subappaltante risulti sfornito della qualificazione per il servizio che ha dichiarato di voler subappaltare.

Tale principio, affermato per la prima volta dal  T.A.R. Roma, sez. III, 1 luglio 2011, n. 5806, è stato confermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508, secondo il quale: “Nelle ipotesi di subappalto necessario, il richiamo ad altro operatore risulta assimilabile sotto ogni profilo ad un’ipotesi di avvalimento, con la conseguenza che, similmente a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 49 del Codice dei contratti, il concorrente dovrà necessariamente allegare, già in occasione della domanda di partecipazione, il possesso da parte del soggetto avvalso (il quale dovrà essere puntualmente individuato) dei necessari requisiti di qualificazione".

Il principio è rigoroso e costituisce elaborazione di quanto già statuito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, di qualche anno fa, con riferimento all'art. 118, comma 2, del Codice degli appalti.

Secondo il Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3969 del 12 giugno 2009, infatti, la disposizione appena citata va interpretata nel senso che in sede di offerta, l'incompleta o erronea dichiarazione del concorrente relativa all'esercizio della facoltà di subappalto e alla qualificazione del subappaltatore, comporta l'esclusione dello stesso dalla gara, nel caso in cui questi risulti sfornito in proprio della qualificazione per il servizio che si intende subappaltare.

Carlotta Cannizzo

Dopo la Laurea in Giurisprudenza, nel 2004, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, un Master in "Distribuzione commerciale" e uno in "Lavoro e globalizzazione dei mercati", diventa componente dello studio <a href="http://www.giurdanellaepartners.it/"> Giurdanella & Partners</a> nel Novembre 2011. Si occupa in prevalenza di appalti e contrattualistica pubblica.