No alla conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato per i pubblici dipendenti

Con sentenza n. 654/2011, il Tribunale del Lavoro di Ragusa si è pronunciato sulla domanda proposta da un'ex dipendente del Comune di Vittoria al fine di ottenere la conversione del proprio rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nella specie, la ricorrente lamentava di aver stipulato con l'Amministrazione comunale diversi contratti a termine senza soluzione di continuità, per una durata complessiva di due anni e nove mesi, e di aver di fatto svolto – per altri quattro mesi – la medesima attività oggetto di quei contratti.

La stessa invocava, pertanto, l'applicazione dell'art. 558 della L. n. 206/2006 (finanziaria 2007), che richiede tre anni di servizio, anche non continuativi, ai fini della stabilizzazione.

La superiore sentenza ha rigettato la domanda.

In primo luogo, il Giudice di Ragusa, accogliendo le obiezioni di Giurdanella&Partenrs, intervenuti in difesa del Comune di Vittoria, ha chiarito che il meccanismo della conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato si applica ai soli rapporti di lavoro privato.

Diversamente, per i rapporti di lavoro pubblico, non può invocarsi “la conversione del rapporto ai sensi dell'art. 1, comma 2 d. lgs. 368/01 perchè a ciò osta il divieto di costituzione di rapporti a tempo indeterminato anche nei casi di violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori (art. 36, co. 5° d. lgs. 165/2001)”.

D’altra parte, il divieto di conversione è “coerente con la regola generale dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso, espressione dei princìpi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, che giustificano una disomogeneità parziale del regime dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato rispetto a quello del lavoro privato”.

In secondo luogo, l’eventuale attività svolta di fatto dalla ricorrente “resta priva di rilievo, atteso che la p.a. non può assumere impegni e concludere contratti se non nelle forme tipicamente regolate dal legislatore di talchè una volontà dell'ente pubblico manifestata in modo implicito o con comportamento concludente deve considerarsi inesistente”.

Pertanto, atteso che nel caso di specie la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione comunale per un periodo di due anni e nove mesi (e, quindi, per un periodo complessivamente inferiore a tre anni), non si applica la disciplina prevista dall’art. 558 della L. n. 296/2006.

Valeria Battaglia

Laureata in Giurisprudenza, nel 2006, presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, entra in <a href="http://www.giurdanellaepartners.it/"> Giurdanella & Partners</a> nel Marzo 2010. Si occupa prevalentemente di diritto del lavoro (pubblico e privato) e diritto amministrativo.