Stamattina, la Sezione interna III del TAR Palermo decide il cautelare su una questione molto delicata relativa alla partecipazione alla procedura di finanziamento della Regione Siciliana “per la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale” ("Avviso Pubblico n. 1/2011).
L'amministrazione regionale ha escluso numerosi progetti presentati da soggetti tra loro consorziati, presupponendo la sussistenza di un centro unico decisionale, vietato dal bando.
La questione è cruciale: la sussistenza del centro unico decisionale non può essere presunta, sulla base di mere relazioni formali tra più soggetti partecipanti, va valutata in concreto. La giurisprudenza è pacifica sul punto: “è causa di esclusione ogni situazione di controllo e collegamento, sia esso formale o sostanziale, ma solo se vi sia la prova, sulla base di univoci elementi, che le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale” (Consiglio Stato, sez. VI, n. 844 del 17 febbraio 2012).
In altri termini, una volta accertata una relazione strutturale, si impone alla PA procedente un secondo un ulteriore passaggio procedimentale: verificare in concreto, anche in contraddittorio con i soggetti interessati, che essi abbiano effettivamente "lavorato" insieme sui loro progetti, oppure che abbiano per essi previsto un ruolo attivo in entrambi i progetti; solo in caso di esito positivo di tale verifica istruttoria, allora l'amministrazione potrà escludere i progetti in quanto riconducibili ad un centro unico decisionale.