E' causa di esclusione dalla gara la mancata produzione dell'attestazione del rup di presa visione dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori, se imposta dal disciplinare di gara.
Cosi ha deciso il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3884 del 3 luglio scorso, riformando la sentenza del Tar Lazio, sez. Latina, n. 00991/2011.
Nella fattispecie, il Tar di Latina aveva accolto il ricorso della seconda classificata alla gara d'appalto vinta dall'impresa appellante, rigettando il ricorso incidentale di quest'ultima. L'appellante chiedeva quindi, in riforma della sentenza di primo, l'accoglimento del proprio ricorso incidentale con il quale contestava l’ammissione alla gara della impresa seconda classificata, disposta malgrado la stessa non avesse inserito, nella documentazione amministrativa, l’attestazione rilasciata dal responsabile unico del procedimento dell’avvenuta effettuazione del sopralluogo da parte di un proprio rappresentante. Attestazione richiesta esplicitamente dal disciplinare di gara.
Il CdS ha rilevato che con il richiedere l’attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e prima ancora sulla formulazione dell’offerta, la stazione appaltante pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità contrattuale di quest’ultimo. La provenienza di detto documento dall’amministrazione aggiudicatrice assicura a quest’ultima maggiore tutela, a presidio dell'interesse, di ordine imperativo, alla individuazione del contraente più idoneo nonché alla correttezza e regolarità della gara, in un ottica dunque di rafforzamento degli adempimenti dichiarativi imposti dall'art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e dunque in coerenza con l'interesse pubblico sotteso a tale norma di azione.
Ha precisato inoltre che tale onere non può essere surrogato da autodichiarazione del concorrente, che è priva di valore di certazione proprio dell’attestazione rilasciata dalla stazione appaltante.
Pertanto, il CdS, ritenendo pacifico che l'impresa non avesse prodotto l’attestazione del r.u.p. di presa visione dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori e che questa era imposta dal disciplinare di gara, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado ha accolto il ricorso incidentale dell'appellante e dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione ad agire il ricorso principale della seconda impresa, la quale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
Qui il testo integrale della sentenza n. 3884/2012 del Consiglio di Stato