L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 26 del 5 luglio 2012, investita della questione riguardante l’applicabilità ai raggruppamenti orizzontali del precetto che impone la doverosa specificazione delle parti del servizio o della fornitura di pertinenza delle singole imprese raggruppate o consorziate, ha chiarito che tale precetto ex art. 37, comma 4, del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, deve essere applicato indistintamente a tutte le forme di a.t.i., orizzontali e verticali.
L'obbligo in questione, secondo i Giudici di Palazzo Spada, si rende necessario per evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti ed inoltre persegue anche la finalità di assecondare il corretto esplicarsi delle dinamiche concorrenziali, impedendo la partecipazione fittizia di imprese, non chiamate (o chiamate in modo inappropriato) ad effettuare le prestazioni oggetto della gara.
Pertanto l'Adunanza ha precisato che tale obbligo, da assolvere a pena di esclusione in sede di formulazione dell’offerta, è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie) o al dato cronologico del momento della costituzione dell’associazione (costituita o costituenda).
Ha chiarito altresì che l'obbligo si riterrà assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese.
Sciolto così il dubbio interpretativo, l'Adunanza Plenaria ha respinto l'appello proposto da un consorzio escluso da una procedura di gara per aver per l'appunto violato l'obbligo di cui trattasi, sancito dall' art. 37, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, confermando la sentenza di rigetto del ricorso emessa in primo grado dal Tar Veneto-Venezia n. 01840/2011.
Nel link che segue, il testo integrale della sentenza n. 26/2012 dell'Adunanza Plenartia del Consiglio di Stato