CdS: la proroga dell’attestazione SOA è subordinata alla verifica triennale

 

“La proroga a cinque anni dell’efficacia delle attestazioni SOA disposta dall’art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 e dall’art. 1 del d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93, è subordinata alla richiesta di verifica triennale ed al suo positivo esito”.

Questo è il principio affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 27/2012, ammonendo così le imprese che si “dimenticano” dei propri adempimenti burocratici.

Nella fattispecie un'ati, dopo essere stata esclusa da una gara in quanto l'attestazione SOA risultava scaduta, aveva proposto, con insuccesso, ricorso al Tar Lazio deducendo che, la propria  attestazione SOA non poteva considerarsi scaduta, in quanto l’art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,  prevede la proroga ex lege sino a cinque anni della validità.
In seguito alla sentenza di rigetto del ricorso n. 626/2010 ed al successivo appello al Consiglio di Stato, la questione è giunta all'Adunanza Plenaria.

L'Adunanza, con la sentenza su citata, ha chiarito che la proroga a cinque anni dell’efficacia delle attestazioni SOA, rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge n. 166 del 2002, è subordinata alla richiesta della verifica triennale ed al suo positivo esito, e che pertanto se la verifica triennale non viene richiesta, l’attestazione perda efficacia.
Sciolto anche il dubbio emerso in giurisprudenza, se l’impresa che abbia fatto la richiesta della verifica possa o meno partecipare alle gare indette in pendenza della sua esecuzione. L'Adunanza ha precisato al riguardo che l’impresa che abbia richiesto in termini la verifica triennale del proprio attestato SOA, può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, resta fermo però che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163, all’esito positivo della verifica stessa. Viceversa, l’impresa che abbia presentato la richiesta fuori termine può partecipare alle gare soltanto dopo la data di positiva effettuazione della verifica.

Ad avviso dell'Adunanza non vi è infatti ragione di penalizzare l’impresa che ha adempiuto all’onere di provvedere alla presentazione in termini della domanda di verifica: l’esclusione diretta di tale impresa  si porrebbe in contrasto con il principio del favor partecipationis. In ogni caso però ai fini dell'aggiudicazione rimane indispensabile il possesso effettivo della qualificazione, che va dimostrato producendo l’attestazione dell’esito positivo della verifica.
In questo modo, secondo i Giudici di Palazzo Spada, l’interesse pubblico ad evitare l’affidamento in favore di imprese che non diano adeguate garanzie di affidabilità, è perseguito in modo più equilibrato e pienamente efficiente, nel rispetto del favor partecipationis, piuttosto che con la drastica esclusione di imprese che abbiano in corso una procedura tempestivamente attivata, con la subordinazione dell’eventuale aggiudicazione all’esito positivo della verifica .
In merito al caso di specie, l'Adunanza ha ritenuto che, essendo scaduta l'attestazione presentata e non risultando agli atti di gara alcuna richiesta di verifica in termini, l'Ati andava giustamente esclusa, e pertanto ha respinto l'appello.

Qui il testo integrale della sentenza n. 27 del 18/07/2012 dell'A.P. Consiglio di Stato

Redazione

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