DURC, nuova circolare dell’Inps

Le disposizioni in materia di certificazione si applicano anche al Documento di Regolarità Contributiva (DURC), che però deve essere sempre acquisito d'ufficio dalla amministrazione interessata, salvo il caso in cui è prevista la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.

A seguito delle circolari n. 5 del 23 maggio 2012 e n. 6 del 31 maggio 2012 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e semplificazione, relative all’ambito di applicazione dell’art.40 comma 02 del D.P.R. n. 445 del 2000 ed all’applicazione al DURC delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive introdotte dalla medesima norma, l'Inps ha emanato la circolare n. 98 del 18 luglio 2012, adeguando alle direttive ministeriali le indicazioni fornite alle sedi nella precedente circolare n. 47 del 27 marzo 2012.

Al paragrafo 4 della circolare sopra indicata, l'Istituto fa, dunque, il punto della situazione in merito al Documento di regolarità contributiva (DURC) ed in particolare si sofferma sull'applicazione al Durc delle disposizioni previste, in materia di certificazione, dall'articolo 40 comma 2 del Dpr n. 445/2000 introdotto dall'articolo 15 della legge n.183/2011.
Riguardo la disposizione contenuta all’art. 14 comma 6 bis del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, “nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il Documento Unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni”, l'Inps ha chiarito che in tale ambito, il Durc non potrà essere consegnato dal privato all’Amministrazione, ma sarà la stessa Amministrazione a doverlo richiedere agli Enti preposti al suo rilascio.
Per quanto riguarda i rapporti tra privati, ha affermato che restano valide le disposizioni dettate dall’articolo n. 90 comma 9 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, pertanto, in questi specifici casi, il privato potrà richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio del Durc che dovrà, a pena di nullità, contenere la seguente dicitura: “Il presente Certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Inoltre, ha evidenziato come, circa la natura del DURC, il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione nella Circolare n. 6/2012, ne abbia individuato, in modo chiaro ed univoco, il carattere certificativo, in quanto lo stesso ricomprende tutte le caratteristiche previste dall'articolo 1, comma 1, lett. f) del DPR n. 445/2000.

In merito all'acquisizione d'ufficio nella materia dei lavori pubblici, nella circolare l'Inps ha precisato che l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva così come espressamente previsto dall’art. n.6 comma 3 del DPR n.207/2010, deve avvenire in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, al fine di evitare ritardi nei pagamenti che possano far scattare responsabilità erariale a carico del dipendente pubblico incaricato di richiedere il Durc. 
Inoltre, ha ricordato che, secondo quanto chiarito dalla nota congiunta Inps/Inail del 26 gennaio 2012, le imprese interessate possono verificare l’inoltro della richiesta di Durc da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante una funzione di consultazione disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it.
Riguardo le modalità di effettuazione della richiesta di Durc, la circolare riporta che il Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione con la circolare n. 6/2012, ha ribadito la necessità di utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, il servizio on line disponibile nell’applicativo sportello unico previdenziale ed ha invitato gli Istituti Previdenziali ad utilizzare in fase di output lo strumento della PEC (indicazione peraltro già resa operativa dall’INPS con messaggio Hermes n.7255 del 27 aprile 2012), in quanto l’utilizzo di tale modalità determina indubbi risparmi di risorse economiche ed amministrative oltre ad una riduzione dei tempi di chiusura del procedimento di acquisizione d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Su questo aspetto, l'Inps ha sottolineato che nei casi in cui il DURC debba essere rilasciato d’ufficio, sullo stesso deve obbligatoriamente apposta la dicitura: “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”. 

Redazione

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