No retribuzione per mansioni superiori all’assistente medico senza incarico formale

Non ha diritto a differenze retributive l'assistente medico che, in mancanza di formale conferimento dell'incarico, abbia di fatto svolto mansioni superiori a quelle del profilo funzionale di appartenenza

Con sentenza n. 510/2012, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. Catania ha deciso sul ricorso proposto da un ex assistente della Divisione Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale M.P. Arezzo di Ragusa, il quale chiedeva la corresponsione delle differenze retributive dallo stesso pretese per aver di fatto espletato mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo funzionale di appartenenza.
In particolare, il ricorrente asseriva di aver svolto, di fatto e senza esserne stato formalmente incaricato da parte dell'Amministrazione ospedaliera, le funzioni di aiuto medico per un periodo di circa otto anni.

Il Giudice amministrativo ha rigettato il ricorso per non aver il ricorrente dato prova dell'espletamento delle mansioni superiori di aiuto.
In mancanza infatti di un atto di conferimento dell'incarico di aiuto da parte dell'Amministrazione, l'assistente medico che vanti una pretesa retributiva per l'espletamento delle mansioni superiori di aiuto, è tenuto a provare di avere effettivamente svolto dette mansioni.

La questione è già più volte affrontata in passato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che il principio per cui il riconoscimento di funzioni diverse da quelle proprie del profilo funzionale di appartenenza assume rilievo ai fini retributivi, indipendentemente da ogni atto organizzativo dell'Amministrazione, trova applicazione nella sola ipotesi in cui l'aiuto medico svolga le funzioni di primario.
L'assistente medico, invece, avrà diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni di aiuto eventualmente svolte soltanto nel caso in cui sia stato formalmente investito dell'incarico di aiuto, attraverso l'adozione da parte dell'Amministrazione di uno specifico atto di conferimento del predetto incarico (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 23 maggio 2005, n. 2579).
Ciò in quanto, nell'ordinamento ospedaliero regolato dal D.P.R. n. 128/1969, in assenza del titolare del posto, le funzioni primariali devono necessariamente essere svolte da altri in via vicaria, mentre la mancanza dell'aiuto medico non implica necessariamente che l'assistente venga investito delle funzioni di quest'ultimo. 

Valeria Battaglia

Laureata in Giurisprudenza, nel 2006, presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, entra in <a href="http://www.giurdanellaepartners.it/"> Giurdanella & Partners</a> nel Marzo 2010. Si occupa prevalentemente di diritto del lavoro (pubblico e privato) e diritto amministrativo.