“La cauzione provvisoria costituisce parte integrante della offerta e non elemento di corredo della stessa”.
Questo è il principio ribadito dal Tar di Catania nella sentenza n. 1905 del 23 luglio 2012, con cui ha rigettato il ricorso di un'ati che era stata esclusa da una procedura di gara per varie irregolarità nella domanda di partecipazione.
I Giudici amministrativi catanesi della IV sezione, fra le varie censure, hanno ritenuto preminente l'irregolarità della cauzione provvisoria.
Infatti, tale cauzione presentata dall' ATI non era conforme alle prescrizione del bando, considerato che l’importo della stessa era inferiore al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. Al riguardo il Collegio ha rilevato che secondo costante giurisprudenza, la garanzia del due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, di cui deve essere corredata l’offerta a norma dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, assolve allo scopo di garantirne la serietà e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso in cui la stipula del contratto non avvenga per recesso o per difetto dei requisiti del concorrente.
In relazione a tali funzioni, il collegio ha osservato come “la prestazione della cauzione provvisoria deve essere necessariamente contemplata dalla lex specialis, perché diretta a coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto proprio dell'aggiudicatario, predeterminando la conseguenza dell'inadempimento con la liquidazione forfetaria del danno e prescindendo dall'esatta portata quantitativa del nocumento patito dall’amministrazione appaltante”.
Pertanto, l'ATI in questione doveva essere esclusa per aver violato l'obbligo della polizza fideiussoria previsto dal bando lex specialis. Ricorso respinto.
Nel link che segue, il testo integrale della sentenza n. 1905/2012 del Tar catania